Sentenza n. 44/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1967 · relatore Costantino Mortati
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio 1966, recante "Marchio
di qualità e propaganda dei prodotti siciliani", promosso con ricorso
del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato l'11
maggio 1966, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al
n. 12 del Registro ricorsi 1966.
Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 18 gennaio 1967 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci,
per il ricorrente, e l'avv. Enzo Silvestri, per la Regione Siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Assemblea regionale siciliana ha approvato, nella seduta del 4
maggio 1966, un disegno di legge, con il quale, fra l'altro, si
consente all'assessore regionale per l'industria ed il commercio di
autorizzare l'applicazione di apposito "marchio di qualità" sui
prodotti siciliani e si predispongono i controlli, da effettuare sui
luoghi di produzione e di consumo, dei prodotti così qualificati,
giovandosi all'uopo, mediante apposite convenzioni, della opera degli
organi statali o di enti pubblici più idonei ad accertare la
rispondenza dei prodotti stessi alle caratteristiche di qualità
garantite dal marchio.
Con tempestivo ricorso il Commissario dello Stato presso la Regione
ha impugnato la legge predetta, nella considerazione: a) che essa viola
i limiti di efficacia della potestà legislativa regionale, per effetto
dei riflessi che determina al di là del territorio della Regione,
richiedendo controlli da esperire nei luoghi di consumo mediante
l'utilizzazione di uffici statali, mentre questi, per loro natura, non
possono perseguire interessi particolari di singole regioni; b) che
provvede a disciplinare rapporti commerciali della Regione con
l'estero, materia che esula dalla competenza regionale; c) che non
determina con sufficiente precisione le modalità per l'uso del marchio
regionale e per l'esercizio dei controlli, così da compromettere
l'unitarietà della regolamentazione dei marchi, che, specie riguardo
al commercio con l'estero, è necessario per assicurare un'efficace
tutela dei prodotti nazionali negli altri Stati; d) che è tale da
determinare altresì violazione del principio dell'imparzialità
dell'amministrazione e dell'eguaglianza del trattamento. Conclude
chiedendo che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della
legge impugnata.
Il ricorso, debitamente notificato l '11 maggio e depositato nella
cancelleria della Corte il 21 dello stesso mese, è stato pubblicato
nel n. 143 della Gazzetta Ufficiale e nel n. 28 della Gazzetta
regionale, nello stesso giorno 11 giugno 1966.
Nel giudizio avanti alla Corte si è costituita la Regione,
rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Silvestri, che con deduzioni
depositate il 6 giugno ha anzitutto fatto rilevare come l'art. 14,
lett. d ed e, dello Statuto siciliano attribuisce alla Regione potestà
legislativa esclusiva in materia di valorizzazione e difesa dei
prodotti agricoli e industriali e delle attività commerciali, materia
nella quale rientrano le norme di cui alla legge impugnata. Rileva
inoltre che la Regione sarda, pur non godendo di una analoga specifica
potestà in materia, ha già istituito un marchio ufficiale per i
prodotti dell'artigianato sardo, sicché deve ritenersi che
l'impugnativa non sia rivolta contro il potere della Regione di
istituire e disciplinare marchi di qualità sui prodotti dell'Isola,
bensì solo contro una presunta sua estensione oltre l'ambito della
Regione. Ma tale censura è il risultato di un'errata valutazione
della natura giuridica e della vigente disciplina dei marchi di
qualità. Infatti il R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (comprendente nella
disciplina dei brevetti per marchi di impresa pure quella dei marchi
collettivi, in quanto applicabile), stabilisce che la registrazione di
questi ultimi possa essere ottenuta anche da enti o associazioni
legalmente riconosciute (art. 2); dizione nella quale sono da fare
rientrare pure gli enti pubblici, secondo è confermato altresì dal
disposto dell'art. 22, in base al quale è consentito l'acquisto della
titolarità dei marchi collettivi da parte di amministrazioni dello
Stato, delle provincie o dei comuni: dal che argomenta che di tale
norma possano beneficiare anche le Regioni, senza che a ciò si opponga
la violazione del limite territoriale. Risulta poi dalle disposizioni
richiamate che l'efficacia giuridica dei marchi di qualità è
subordinata ai procedimenti di brevettazione o di registrazione, e
quindi trova fondamento non già nella volontà dei soggetti o enti che
li istituiscono bensì nella legge. Proprio in aderenza a tale
principio l'art. 10 della legge impugnata impone all'ufficio regionale
del marchio di richiedere la registrazione dei marchi "secondo le norme
di legge in materia, sia agli effetti nazionali che internazionali".
Pertanto il marchio regionale di qualità potrà ottenere la necessaria
registrazione, e con essa, l'effettivo rilievo giuridico, solo se gli
uffici statali preposti a tale compito riscontreranno la corrispondenza
del marchio stesso ai requisiti e prescrizioni (anche se relative al
materiale documentale) richiesta dalla legge citata. Tenuto conto di
ciò, si deve ritenere che, pel conseguimento dei risultati voluti
perseguire dalla Regione, non sarebbe stata necessaria l'emanazione di
apposita legge; sicché, se si è fatto ricorso ad essa, ciò è
avvenuto solo per l'esigenza di organizzare gli appositi uffici
regionali, in osservanza degli artt. 97 della Costituzione e 14, lett.
p, dello Statuto siciliano.
Le stesse considerazioni sono sufficienti, ad avviso della difesa
della Regione, a mostrare l'infondatezza della censura con cui si
contesta il potere della Regione di disciplinare i rapporti commerciali
con l'estero, e così pure l'altra relativa all'attività di gestione
ed a quella di controllo dei marchi, per la quale si denuncia
l'utilizzazione di uffici statali da parte della Regione, perché tale
utilizzazione si riferisce ad enti distinti dall'organizzazione dello
Stato, ed in ogni caso è prevista solo in via eventuale, su base
convenzionale, e quindi rimane subordinata al consenso dei medesimi,
nei limiti in cui esso è reso possibile dalle norme che li
disciplinano. Rileva infine che la partecipazione ad organi collegiali
regionali di titolari di organi burocratici statali, o la possibilità
di avvalersi di uffici statali da parte della Regione siciliana è
previsto da numerose leggi della medesima, ed è stato sempre ritenuto
conforme alla Costituzione. Nella specie esso, mentre giova a garantire
il regolare ed imparziale espletamento delle funzioni regionali, offre
la conferma di quanto prima sostenuto circa la estraneità della
Regione al diretto espletamento di compiti fuori del suo territorio.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Con note prodotte il 4 gennaio 1967 la difesa della Regione
ribadisce i motivi già fatti valere avverso l'impugnativa, ed insiste
nelle conclusioni già prese.
Si è costituito anche il Commissario dello Stato per la Regione
siciliana rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
la quale, con deduzioni depositate il 5 gennaio, ha illustrato la
fondatezza dei vari motivi del ricorso, facendo in particolare
rilevare, per quanto riguarda il commercio con l'estero, che esso è
riservato all'apposito dicastero, cui compete in modo esclusivo ogni
specie di attribuzioni riguardanti tale materia, quali che ne siano i
soggetti interessati, anche se pubbliche amministrazioni (con la sola
salvezza delle attribuzioni del Ministero degli esteri). Aggiunge che
non vale allegare il carattere convenzionale che, secondo la legge
regionale, dovrebbero assumere i rapporti fra la Regione e l'Istituto
nazionale pel commercio con l'estero, perché, data la natura
pubblicistica di quest'ultimo, non si rende possibile alla legge
regionale di estenderne la competenza, come avverrebbe se si
consentisse il potere, dalla medesima previsto, di stipulare con esso
convenzioni per la diffusione all'estero di prodotti siciliani.
Mette infine in rilievo un terzo profilo di invalidità che si fa
consistere nell'incidenza delle norme della legge denunciata sul regime
di diritto privato. Ciò perché la legge stessa, pur richiamandosi
alle norme vigenti in materia, fissa alcuni principi che contrastano
con i diritti attribuiti ai singoli in materia di marchi dall'art. 2569
del Codice civile, in quanto dispone che la revoca dell'autorizzazione
all'uso del marchio possa venire disposta dall'assessore regionale,
mentre le norme generali in materia non prevedono quale motivo di
revoca la sopravvenuta mancata rispondenza dei prodotti alle qualità
originarie, ed in ogni caso, affidano al giudice ogni pronuncia al
riguardo. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :
1. - La difesa della Regione assume che la legge denunciata, lungi
dall'essere produttiva degli effetti di ultraterritorialità o di
interferenza nei poteri propri dello Stato che il ricorso le addebita,
ha una portata puramente interna, sicché gli scopi dalla medesima
perseguiti si sarebbero potuti realizzare anche per opera di un
semplice provvedimento amministrativo, mentre il ricorso alla forma
legislativa è stato reso necessario per ottemperare alla prescrizione
dell'art. 97 della Costituzione, dato che si doveva dar vita
all'istituzione di nuovi uffici regionali. Per valutare la fondatezza
di tale tesi si rende necessario ricercare la fonte dalla quale sia da
far derivare il potere rivendicato per sé dalla Regione e gli effetti
conseguibili dal suo esercizio. È da escludere che tale potere
discenda dall'art. 14, lett. e, dello Statuto siciliano, come dalla
difesa stessa si sostiene, in modo che sembra contrastante con le
stesse premesse del suo ragionamento.
Infatti la disciplina dei marchi (assunto questo termine in un
senso generico, comprensivo dei vari istituti designati dalla vigente
legislazione con denominazioni molteplici, come quelle di marchi di
impresa, marchi collettivi, denominazioni di origine, o denominazioni
di provenienza, e con funzioni in parte diverse, e cioè o
prevalentemente di tutela dei produttori contro la concorrenza sleale,
o invece di certificazione della qualità del prodotto avente lo scopo,
almeno in via principale, di garanzia del consumatore), non può che
essere disposta in modo unitario, sul piano nazionale, anche per i
riflessi che essa ha nel commercio internazionale ed in quello
comunitario, e quindi deve trovare regolamentazione esclusiva per opera
delle autorità statali. Consegue da ciò che la citata disposizione
statutaria non abilita la Regione a disporre un'autonoma
regolamentazione dei marchi in parola, neppure con efficacia limitata
al suo ambito territoriale, visto che la Regione stessa non costituisce
un mercato chiuso, ma invece aperto alla libera circolazione dei
prodotti di tutte le Regioni che devono trovarvi protezione sulla base
di una disciplina uniforme. Nessuna influenza può esercitare
sull'interpretazione accolta il riferimento della difesa regionale
all'art. 2, lett. g, dello statuto dell'istituto sardo di
organizzazione del lavoro artigiano, approvato con la legge regionale 2
marzo 1957, n. 6, che consente all'istituto stesso di istituire un
marchio ufficiale per i prodotti dell'artigianato, ai sensi dell'art. 6
del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1490, perché (a prescindere dalla
considerazione che l'incostituzionalità in cui eventualmente possa
ritenersi incorsa una legge non impugnata avanti alla Corte non può
incidere sul giudizio ch'essa è chiamata a dare su norme che possono
ritenersi di contenuto analogo) anche per tale disposizione debbono
valere le considerazioni prima formulate, ed i limiti alla potestà
regionale che da esse discendono.
2. - L'art. 14, lett. e, può pertanto venire in considerazione,
per ciò che attiene alla materia che è oggetto della legge impugnata,
solo in quanto attribuisce alla Regione la cura del conseguimento di
quelle finalità di tutela e di valorizzazione dei prodotti agricoli e
industriali dell'Isola, che formano il presupposto necessario affinché
si possa conferire ad enti, anche pubblici, la facoltà di ottenere
marchi collettivi, secondo la precisa prescrizione dell'art. 2 della
legge 21 giugno 1942, n. 929. Presupposto che può ritenersi realizzato
anche nei casi, come quello in esame, che la tutela dei prodotti non
costituisca il fine esclusivo affidato istituzionalmente all'ente, ma
concorra anche con altri fini. Non è quindi da escludere che la
Regione, quale titolare dell'interesse voluto assicurare dal citato
art. 14, lett. e, possa ritenersi abilitata a richiedere in nome
proprio, "brevetti per appositi marchi", ai sensi dell'art. 2 della
legge n. 929 del 1942, per poi concederne l'uso a produttori o
commercianti. Ma la condizione necessaria a realizzarsi per rendere
valida l'assunzione di tale compito è che la Regione agisca ponendosi
su un piano di assoluta parità con qualsiasi altro ente o associazione
cui fa riferimento il citato art. 2. Posizione di parità che importa
precise conseguenze, delle quali occorre rendersi esatto conto, perché
all'accertamento della verificabilità delle medesime è legata la
pronuncia sull'impugnativa.
La prima di tali conseguenze riguarda il carattere del tutto
volontario dell'adesione delle singole imprese alla iniziativa
regionale. Se è vero che, a tenore dell'art. 22 della legge citata,
anche enti pubblici possono ottenere brevetti per marchi, è
altrettanto vero che essi sono presi in considerazione non già nella
loro veste pubblicistica, ma in quanto risultino essere assuntori in
modo diretto di attività imprenditoriali (come nel caso che richiedano
marchi di impresa), oppure rappresentanti di gruppi di produttori
interessati alla tutela di dati prodotti. L'articolo 2570 del Codice
civile, quando menziona, accanto alle imprese "associate", quelle
"dipendenti", quali possibili beneficiarie di marchi collettivi
ottenuti da enti o da associazioni, non presuppone la sussistenza di un
rapporto di dipendenza di indole pubblicistica, ma ha riguardo alle
imprese create direttamente dagli enti o dalle associazioni medesime, e
ad esse in tal modo collegate da porsi in una situazione non diversa da
quella rivestita dai produttori "appartenenti" agli enti, cui fa
riferimento l'art. 2 della legge n. 929.
Rimane quindi confermata la mancanza nella Regione di qualsiasi
potere di coazione sui produttori per indurli a richiedere la
protezione da essa organizzata (ciò che del resto risulta testualmente
dall'art. 5 della legge denunciata, che condiziona l'attività degli
organi regionali alla "richiesta" degli enti e ditte interessate); e
parimenti dell'altro potere di assumere le attività previste dalle
leggi medesime in regime di monopolio, precludendo ad altre
associazioni o enti la possibilità di costituirsi allo scopo di
realizzare, per determinati prodotti, gli stessi fini che essa si
propone, promuovendo le procedure dirette ad ottenere il riconoscimento
di propri marchi.
Inoltre la necessaria conformità dell'attività della Regione ad
ogni specie di modalità prescritta dalle leggi nazionali per potere
ottenere la registrazione del marchio proposto, e, con esso,
l'attribuzione del controllo rivolto a garantire il possesso dei
requisiti di qualità dei prodotti secondo la finalità propria dei
marchi collettivi e di quelli di origine, importa che si predisponga un
apposito "statuto", che, a tenore dell'art. 2, secondo comma, della
legge n. 929 del 1942 e dell'art. 9 del regolamento 8 maggio 1948, n.
795, deve essere allegato alla domanda di concessione del brevetto da
presentare all'ufficio centrale dei brevetti. Tale "statuto" dovrà
ovviamente regolare l'apposita struttura organizzativa dell'ente che si
ritenesse di dover creare, ed in confronto al quale la Regione verrebbe
ad assumere funzioni di promotore. Che se invece essa intendesse
gestire in proprio siffatto compito si renderebbe sempre necessaria la
predisposizione di un corpo organico di norme comprendenti, oltre
all'apposito ordinamento nel quale siano rappresentati gli associati,
la determinazione delle condizioni relative all'ammissione dell'uso dei
marchi, nonché dei diritti e dei doveri degli associati medesimi.
3. - Analoghe esigenze di conformità alle norme generali in
materia conducono a far ritenere che, tenuta presente la diversità
della disciplina dei marchi e delle denominazioni, secondo la
diversità dei prodotti, non si potrà aspirare ad ottenere un unico
marchio per qualsiasi specie di prodotto. Infatti (pure ammesso che
tutti i prodotti che siano oggetto dei marchi collettivi richiesti in
virtù dell'iniziativa regionale possano recare un contrassegno
attestante la loro provenienza dalla produzione siciliana), non solo
non si potranno in nessun modo apportare modifiche alle denominazioni
di prodotti tipici della stessa Regione siciliana i quali siano già
oggetto di apposite leggi protettive (come quelle relative al
"marsala", o al "moscato di Pantelleria"), ma si dovrà curare
l'adeguazione alle particolari discipline imposte dalle norme generali
le quali si propongono di fornire tutele specifiche differenziate
riguardo a singoli prodotti, oppure a specie tipizzate diverse di uno
stesso prodotto, mediante l'apposizione di marchi descritti dalle norme
stesse. così è da dire, a titolo esemplificativo, per quanto
riguarda la tutela dei vini tipici designati con denominazioni di
origine. Appare chiaro che essa debba, anche nei confronti dei vini
siciliani, effettuarsi con l'osservanza del decreto presidenziale
delegato 12 luglio 1963, n. 930, sotto il riguardo sia della
distinzione tra le varie categorie di denominazioni (art. 2), sia
degli obblighi da sancire nei disciplinari (art. 5), sia del
provvedimento necessario ad ottenere il riconoscimento di quelle fra le
denominazioni per le quali è richiesta la previa adesione di un numero
minimo di produttori (art. 6, terzo comma), il parere preventivo del
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni stesse (art. 17),
nonché l'emanazione di apposito decreto del Capo dello Stato (art. 4);
e sia infine delle modalità di immissione al consumo, quando a tal
fine sia richiesta l'apposizione sui recipienti di un "contrassegno di
Stato" completato con la denominazione di origine. Anche il controllo,
ai fini perseguiti dalla legge richiamata, potrà essere assunto
dall'ente, o dagli enti promossi dalla Regione, o eventualmente da
quest'ultima, solo alle condizioni previste dall'art. 21, e previo
apposito decreto del Ministro dell'agricoltura. Analoghe considerazioni
sono da far valere: a) per i prodotti regolati dalla legge n. 864 del
1938, che impone l'apposizione di un marchio nazionale per la frutta
fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi destinati
all'esportazione, per i quali si richiede il possesso dei requisiti di
qualità selezione, condizionamento ed imballaggio, da determinarsi con
decreto ministeriale, previo parere dell'istituto pel commercio con
l'estero, che potrà anche deferire i controlli a determinati soggetti,
sui quali incombe l'obbligo di riferire agli organi centrali. Ed è
chiaro che anche in questo caso la denominazione di origine siciliana
potrebbe essere consentita solo ad integrazione del disegno stabilito
pel marchio nazionale; b) per i formaggi per i quali sia richiesta la
tutela delle denominazioni di origine e tipiche, possibile ad essere
accordata nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge 10
aprile 1954, n. 125, con decreto del Capo dello Stato, su parere del
comitato nazionale costituito al fine della tutela predetta, cui
competono i controlli relativi, suscettibili di venire trasferiti ad
altri enti solo in virtù di apposito provvedimento.
4. - Precisati così i presupposti e le condizioni cui rimane
subordinata la facoltà di richiedere marchi collettivi e di concederne
l'uso, si tratta ora di accertare se l'atto normativo denunciato
contenga disposizioni che vi contrastino e che possano far ritenere
fondate le censure denunciate nel ricorso.
Rilievo fondamentale riveste, sotto tale riguardo, il secondo comma
dell'art. 10 il quale dispone che la registrazione del marchio è
effettuata a cura dell'ufficio "secondo le vigenti norme in materia,
sia agli effetti nazionali che a quelli internazionali". Poiché la
registrazione è l'atto costitutivo dal quale solamente derivano gli
effetti relativi all'uso legittimo del marchio, e poiché non può
effettuarsi se non a patto di seguire tutto il procedimento, qual è
regolato dal titolo III della legge, e che ha inizio con la
presentazione della domanda all'ufficio centrale dei brevetti, ne
discende che la disciplina dettata dalla legge regionale nessun altro
rilievo giuridico può assumere se non quello di predisposizione, di
carattere meramente interno, delle attività necessarie a rendere
possibile la presentazione di una valida domanda per l'ottenimento di
marchi collettivi. così essendo (né potendo esser altrimenti se non a
patto di far ritenere le norme regionali inutiliter datae), le formule
che in queste si leggono relative al potere dell'assessore di
"autorizzare" l'applicazione del marchio, o di revocarla, o di decidere
i ricorsi avverso il rifiuto di autorizzazione o la revoca, riguardano
facoltà esercitabili nei confronti dei produttori che, per loro
spontanea iniziativa, entrano a far parte dell'organizzazione che fa
capo all'ente titolare del marchio medesimo, e che sono tali da inerire
ad ogni struttura organizzativa, comunque costituita, che persegua i
fini dell'art. 2 della legge del 1942. Pertanto nessun fondamento può
riconoscersi a quella parte dell'impugnativa dello Stato che sembra
denunciare l'imposizione a carico dei produttori isolani di un
trattamento differenziato rispetto a quello delle altre Regioni, in
violazione dell'art. 3 della Costituzione, e ciò perché i diritti e
doveri dei quali essi divengono titolari, in virtù della loro
volontaria adesione all'organizzazione concessionaria del marchio
collettivo e della sottoscrizione del disciplinare che regola la loro
posizione, non possono contrastare con i principi vigenti in materia, e
ricevono comunque la comune tutela da parte dei competenti organi
giurisdizionali, ordinari ed amministrativi.
Le stesse considerazioni sono invocabili per contestare l'esattezza
di quei rilievi del ricorso che imputano alla legislazione regionale la
non rispondenza ai requisiti di precisione circa la determinazione
delle qualità dei prodotti, dato che tale determinazione può essere
oggetto solo di proposta da parte della Regione, mentre la decisione
finale in ordine ad essi compete all'ufficio centrale dei brevetti, o,
in caso di ricorso della Regione o di terzi, alla commissione dei
ricorsi, di cui all'art. 53 della legge sui marchi, che in materia
esercita funzioni di giurisdizione speciale.
5. - Allo stesso modo infondato si deve ritenere il motivo con cui
si denuncia il vizio di ultraterritorialità. Ciò è chiaro ove detta
censura voglia riferirsi al fatto della circolazione nel territorio
nazionale dei prodotti muniti del marchio di origine siciliano, dato
che essa avviene in virtù dello stesso titolo valevole per ogni altra
specie di marchio. Ma egualmente priva di fondamento appare quando si
rivolge contro quella parte dell'art. 5 che prevede l'espletamento di
controlli nei luoghi ove si effettua il consumo dei prodotti medesimi
mediante l'utilizzazione di uffici statali o di enti pubblici. Si
potrebbe giungere a diversa conclusione solo se la disposizione
richiamata pretendesse di affidare agli uffici predetti l'esercizio di
poteri d'indole pubblicistica, mentre ciò è escluso dal suo tenore
letterale da cui risulta che l'assunzione dell'incarico di esercitare i
controlli nell'interesse della Regione rimane subordinata alla
stipulazione di apposite "convenzioni" con gli uffici e gli enti
medesimi. E poiché il controllo in parola non ha altro oggetto se non
la raccolta di notizie e l'espletamento di accertamenti tecnici, nessun
ostacolo si oppone che esso, anziché da privati, come pure sarebbe
possibile, venga effettuato da enti pubblici, sempreché le norme che
ne regolano le funzioni consentano loro l'assunzione di tale specie di
compiti. Non è poi superfluo aggiungere che ulteriore condizione per
l'espletamento dei controlli in parola (valevole, del resto, anche per
quegli altri che sono esercitati nello stesso ambito interno della
Regione) è l'assenza di norme generali imperative che consentano il
loro esercizio solo a determinati soggetti e lo sottopongono a
determinate modalità.
6. - Maggiore pregio non può riconoscersi alla doglianza che si
rivolge contro una presunta invasione della Regione nella materia
riguardante i rapporti commerciali con l'estero. A parte la
considerazione che manca alla Regione la soggettività di diritto
internazionale, che sarebbe il presupposto per dare concreta efficacia
alla regolamentazione della materia stessa, e che inoltre essa non può
non rimanere vincolata, in ogni loro parte, alle convenzioni stipulate
dallo Stato con altri Stati per la disciplina dei marchi (e così, per
esempio a quella di Lisbona, relativa alle denominazioni di origine ed
alla loro "registrazione internazionale"), nonché agli eventuali
accordi con la comunità economica europea, e che pertanto nessun
pregiudizio può derivare dalla legge denunciata all'unitarietà della
disciplina del commercio estero dello Stato, che il ricorso ritiene
possa risultare compromessa, sta di fatto che anche i controlli per i
quali si prevede il ricorso alla collaborazione dell'Istituto pel
commercio con l'estero, alla pari di quelli da affidare ad enti o ad
uffici all'interno dello Stato, si rendono possibili solo se e nella
misura in cui si realizzi l'intervento ministeriale di cui all'art. 1,
ultimo comma, del D. L. C. P. S. 2 gennaio 1947, n. 8.
Attribuendo tale disposizione all'Istituto predetto tutti i compiti
che il Ministro del commercio con l'estero ritenga dovergli affidare,
è chiaro che la Regione potrebbe giovarsi dell'opera del medesimo solo
dietro apposito consenso del Ministro predetto, e sempre limitatamente
a quelle stesse attività di informazione e di accertamento prima
menzionate (fra le quali rientrano le indagini di mercato previste
dall'art. 15), da svolgersi quindi senza che dal loro esercizio derivi
un qualsiasi ampliamento delle attribuzioni e dei poteri propri
dell'Istituto stesso. Con più forte ragione le precedenti
considerazioni sono da far valere per le campagne pubblicitarie e
propagandistiche cui fa riferimento l'art. 17, poiché per l'assunzione
di siffatte attività da parte dell'Istituto basta l'intesa con le
amministrazioni interessate (art. 1, secondo comma) fra le quali devono
ritenersi' comprese anche quelle regionali.
La conclusione alla quale si deve giungere è dunque che le
eccezioni rivolte contro la validità della legge, quando questa venga
valutata nella sua esatta portata ed efficacia, sono da ritenere prive
di fondamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, ai sensi di cui in motivazione, la questione
proposta dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con
ricorso notificato l'11 maggio 1966 sulla legittimità costituzionale
della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 4 maggio
1966, concernente "Marchio di qualità e propaganda dei prodotti
siciliani".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte