Sentenza n. 44/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1970 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 56legge 4/1929
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56, comma
primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
contenente norme generali sulla repressione delle violazioni delle
leggi finanziarie, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1968 dal
tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Gioffré
Domenico e l'amministrazione finanziaria dello Stato, iscritta al n.
142 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968.
Visti gli atti di costituzione dell'amministrazione finanziaria
dello Stato e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per l'amministrazione finanziaria dello Stato e per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 28 maggio 1968 nel procedimento civile
vertente tra Gioffré Domenico e l'amministrazione finanziaria dello
Stato il tribunale di Locri ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e i 13 della
Costituzione, degli artt. 56 e 58 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
contenente norme generali sulla repressione delle violazioni delle
leggi finanziarie.
Si afferma nell'ordinanza che tali disposizioni - la cui
applicazione ha luogo anche per le violazioni delle norme della legge
19 giugno 1940, n. 762, sull'imposta generale sull'entrata -
attribuendo efficacia esecutiva all'ordinanza dell'intendente di
finanza e al decreto del Ministro delle finanze contenenti condanna a
pena pecuniaria, limitano enormemente i diritti di tutela del
cittadino.
L'attribuzione di siffatta efficacia consentirebbe, infatti,
all'amministrazione finanziaria di soddisfare la sua pretesa,
procedendo ad esecuzione sui beni del preteso debitore, prima di
qualsiasi accertamento, ad opera dell'autorità giudiziaria, sulla
effettiva esistenza e sulla fondatezza della pretesa stessa.
Dal che conseguirebbe, ad avviso del tribunale, una evidente
condizione di soggezione e disparità di trattamento per il cittadino
nonché una limitazione dei suoi diritti di difesa e tutela
giurisdizionale che dovrebbero condurre ad una dichiarazione di
incostituzionalità degli artt. 56 e 58 della legge n. 4 del 1929 in
riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Nei confronti,
cioè, quegli stessi precetti che giustificarono la pronuncia di
incostituzionalità dell'art. 52 della legge n. 762 del 1940 che
subordinava al previo pagamento dell'imposta generale sull'entrata
l'esperibilità del gravame dinanzi all'autorità giudiziaria contro
l'ordinanza definitiva dell'intendente di finanza e contro il decreto,
anch'esso definitivo, del Ministro delle finanze (sent. 79/1961).
Nel giudizio dinanzi a questa Corte la parte privata non si è
costituita. L'amministrazione finanziaria dello Stato ed il Presidente
del Consiglio dei Ministri, entrambi rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, hanno, invece, depositato
rispettivamente deduzioni costitutive e atto di intervento in
cancelleria l'8 luglio e il 20 settembre 1968.
Nei propri scritti difensivi l'Avvocatura rileva che il tribunale
di Locri muove dalla premessa dell'avvenuta abolizione della regola del
solve et repete per sostenere l'incostituzionalità del principio
dell'esecutorietà del provvedimento amministrativo in materia
tributaria. Ha dimenticato però che nelle stesse sentenze citate
nell'ordinanza di rinvio (21 e 79 del 1961) la Corte costituzionale ha
avuto modo di precisare che dall'abolizione della regola suddetta non
viene in alcun modo intaccato il principio dell'esecutorietà dell'atto
amministrativo; e che nella successiva sentenza n. 86 del 1962, in cui
venne in esame l'art. 145, comma terzo, della legge di registro, la
Corte, nel ribadire l'impossibilità di una assimilazione giuridica o
un collegamento logico tra i due principi, ha affermato che
l'esecutorietà dell'atto non impedisce né limita la tutela
giurisdizionale, ma esclude soltanto che l'autorità giudiziaria possa
sospendere l'effetto dell'atto amministrativo: il che è permesso
dall'art. 113 della Costituzione.
In particolare, venendo alle singole censure l'Avvocatura osserva
che non sussiste violazione del principio di uguaglianza non potendosi
disconoscere la peculiarità del rapporto contribuente - Fisco; che
neppure è a parlarsi di violazione degli artt. 24 e 113 dato che
l'esecuzione iniziata dall'amministrazione non vieta al debitore di
agire in giudizio e di tutelare i propri diritti e interessi.
Conclude pertanto chiedendo che la Corte voglia dichiarare non
fondata la proposta questione. Considerato in diritto :
1. - Gli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7
gennaio 1929, n. 4, contenente norme generali sulla repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie, attribuiscono efficacia di titolo
esecutivo rispettivamente all'ordinanza, non impugnata in termine dal
trasgressore, con la quale l'intendente di finanza determina
l'ammontare della pena pecuniaria e al decreto del Ministro delle
finanze che stabilisce in misura diversa, rispetto all'ordinanza
intendentizia, l'ammontare di detta pena. Il tribunale di Locri,
muovendo dalla premessa che l'attribuzione di siffatta efficacia rende
coercibile l'obbligo di pagare consentendo all'amministrazione di
realizzare la sua pretesa sui beni del contribuente senza il previo
accertamento della fondatezza della stessa ad opera dell'autorità
giudiziaria, ha ritenuto che le indicate disposizioni siano in
contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione e che debbano
essere dichiarate incostituzionali così come è stato fatto per la
disposizione contenuta nell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762,
che subordinava al previo pagamento dell'imposta sull'entrata
l'esperibilità dell'azione giudiziaria contro l'ordinanza definitiva
dell'intendente e contro il decreto del Ministro delle finanze
(sentenza n. 79/1961).
2. - La questione non è fondata. Le norme denunziate non hanno
alcuna relazione con la regola del solve et repete che la Corte ha più
volte dichiarato contrastante con gli artt. 3, 24 e 113 della
Costituzione; ma costituiscono applicazione del principio
dell'esecutorietà dell'atto amministrativo nel campo tributario la cui
legittimità, in riferimento agli stessi precetti costituzionali, è
stata affermata in diverse occasioni (sentenze 21 del 1961, 86 e 87 del
1962).
Il principio dell'esecutorietà è di fondamentale importanza nel
nostro ordinamento poiché garantisce il regolare svolgimento della
vita finanziaria dello Stato assicurandogli la pronta disponibilità di
quei mezzi economici che sono indispensabili per assolvere i compiti di
pubblico interesse (sentenza 13 del 1970). Gli scopi ai quali il regime
giuridico dell'esecutorietà è preordinato si realizzano, peraltro,
senza violazione dei precetti costituzionali che assicurano
l'eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e l'intangibilità del
loro diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti e interessi
legittimi contro tutti gli atti lesivi della pubblica amministrazione.
Nei confronti del principio dell'esecutorietà, che consente la
riscossione, anche in via coattiva, di una entrata senza che sia
necessario il previo accertamento della legittimità dell'imposizione,
tutti i contribuenti si trovano in identica situazione; mentre, per
quanto riguarda il rapporto fisco - contribuente, la diversità di
trattamento riservato al primo trova giustificazione, come è stato
già rilevato, nell'esigenza di garantire allo Stato la percezione
delle entrate necessarie al perseguimento dei suoi fini pubblici.
In ordine poi ai diritti di tutela e difesa giuridica delle proprie
ragioni è di tutta evidenza che l'esecutorietà dell'atto
amministrativo non esclude la proponibilità dell'azione davanti
all'autorità giudiziaria, non preclude cioè al contribuente la
possibilità di esperire quei gravami diretti ad ottenere l'eventuale
accertamento giudiziale d'illegittimità della pretesa tributaria, né
peraltro sottopone tali azioni ad alcun onere preliminare.
Queste le ragioni poste dalla Corte nelle ricordate sentenze a
sostegno della legittimità costituzionale del principio
dell'esecutorietà dell'atto amministrativo, ragioni che si appalesano
valide e decisive anche rispetto alle norme ora in esame che tale
principio riaffermano in materia di applicazione di pene pecuniarie per
violazioni di leggi finanziarie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 56, comma primo, e 58, comma secondo, della legge 7 gennaio
1929, n. 4, contenente norme generali sulla repressione delle
violazioni delle leggi finanziarie, sollevata, con l'ordinanza di cui
in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte