Sentenza n. 44/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/02/1974 · relatore Luigi Oggioni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2879, 18 dicembre
1952, n. 3620, 27 dicembre 1952, n. 3865, 17 luglio 1957 e 3 gennaio
1958 (riforma fondiaria), promossi con due ordinanze emesse il 29
ottobre 1971 dalla Corte d'appello di Firenze nei procedimenti civili
vertenti tra Bicocchi Maurizio ed altri e l'Ente per la colonizzazione
della Maremma tosco - laziale e tra Bicocchi Emilio ed altri e lo
stesso Ente Maremma, iscritte ai nn. 7 e 8 del registro ordinanze 1972
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23
febbraio 1972.
Visto l'atto di costituzione dell'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco - laziale;
udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito l'avv. Guido Ruo, per l'Ente di riforma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 29 ottobre 1971, emessa nel procedimento civile
vertente fra Bicocchi Maurizio ed altri, quali successori di Bicocchi
Michele, e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco - laziale,
concernente il preteso risarcimento dei danni derivanti ad essi istanti
dall'esproprio, ai fini della riforma fondiaria, di una superficie
eccessiva di terreni rispetto a quella dovuta, la Corte di appello di
Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei
decreti presidenziali 18 dicembre 1952, n. 3620, 29 novembre 1952, n.
2879, e 17 luglio 1957, quest'ultimo per rimozione di vincolo di
indisponibilità su quota residua per assunto eccesso dai limiti della
delega di cui all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e
conseguente violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Secondo l'ordinanza i primi due decreti avrebbero trasferito
terreni in proprietà dell'Ente, rispettivamente, ha. 165.58.50 in
Comune di Pomarance già appartenenti al Bicocchi Michele fu Emilio, ed
ha. 57.83.40 in Comune di Gavorrano (già appartenenti a Bicocchi
Michele fu Emilio, Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, fratelli
e sorella fu Giuseppe), tenendo presenti le risultanze del nuovo
catasto dei due comuni, entrato in attuazione dopo il 15 novembre 1949,
anziché la consistenza della proprietà terriera degli espropriandi
alla predetta data, secondo quanto appunto disposto dal citato art. 4
della legge n. 841 del 1950.
Vizio analogo dovrebbe poi riscontrarsi nel citato d.P.R. 17
luglio 1957, con cui era stata disposta la rimozione, a seguito di
constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di
indisponibilità sui terreni costituenti il terzo residuo; istituito
con d.P.R.27 dicembre 1952, n.3924, nei confronti di Bicocchi Michele
fu Emilio, nonché il trasferimento a favore dell'Ente di riforma della
quota di terreno ad esso spettante.
L'ordinanza, comunicata come per legge e notificata il 24, 26 e 27
novembre 1971 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 23
febbraio 1972.
Davanti a questa Corte si è costituito tempestivamente l'Ente
espropriante, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ruo, che ha
depositato le proprie deduzioni il 14 marzo 1972.
La difesa dell'Ente osserva preliminarmente che a norma dell'art.
2, terdecies, della legge 4 agosto 1971, n. 592, l'indennizzo dovuto a
seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale di un
decreto delegato di esproprio per riforma fondiaria sarebbe ora a
carico dello Stato, in quanto liquidabile attraverso l'emissione di
titoli del debito pubblico. Ne conseguirebbe il difetto di
legittimazione passiva dell'Ente di riforma, ed il contraddittorio,
quindi, non sarebbe stato validamente costituito neppure in questa
sede, o dovrebbe comunque procedersi alla necessaria integrazione.
Pure in via preliminare la difesa rileva altresì che il predetto
d.P.R. 17 luglio 1957 sulla rimozione del vincolo di indisponibilità
del terzo residuo non sarebbe atto legislativo delegato, ma semplice
atto amministrativo, e, come tale, sottratto alla competenza della
Corte.
Nel merito, non contesta che ai fini dei provvedimenti impugnati
siano stati effettivamente tenuti presenti i dati risultanti dal
catasto entrato in vigore nella zona dopo il 15 novembre 1949, ma (pure
dando atto della giurisprudenza della Corte secondo cui, invece, a tale
data deve farsi riferimento per quanto riguarda la classe di
produttività e la qualità di coltura dei terreni), eccepisce
l'infondatezza della questione sostenendo che, se fossero state
utilizzate le risultanze in vigore a tale data, si sarebbe dovuta
espropriare una superficie maggiore di quella effettivamente colpita
coi decreti impugnati.
La difesa dell'Ente pone comunque poi in evidenza che,
conformemente alla giurisprudenza della Corte, per quanto riguarda la
superficie dei terreni espropriati, il giudice ordinario dovrebbe fare
comunque riferimento alla situazione effettiva da accertare nel
giudizio principale e chiede quindi che la Corte, nel caso, si pronunzi
in conformità.
Conclude pertanto chiedendo preliminarmente dichiararsi che non
può farsi luogo a decidere, difettando la legittima ed integrale
costituzione del contraddittorio; ancora preliminarmente dichiararsi
l'incompetenza della Corte in ordine alla dedotta illegittimità del
d.P.R. 17 luglio 1957 sulla cessazione del vincolo di indisponibilità
della quota residua; nel merito dichiararsi che non sussiste
l'illegittimità costituzionale del d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3865,
e del d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2879; subordinatamente dichiararsi
l'illegittimità costituzionale dei decreti stessi se ed in quanto,
dalla applicazione dei dati del catasto in vigore al 15 novembre 1949
inerenti alla classe di produttività ed alle qualità di colture, ed
in base all'accertamento dell'effettiva e reale superficie di ogni
mappale al 15 novembre 1949, sia derivata una concreta maggiore
espropriazione ai danni degli attori.
La difesa di Bicocchi Maurizio ha depositato le proprie deduzioni
il 24 maggio 1972, e quindi fuori dei termini previsti dall'art. 3
delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Con altra ordinanza, emessa in pari data nel procedimento civile
tra Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo, Franca, Bianchini Maria e l'Ente
di riforma suddetto, concernente oggetto analogo al precedente, la
stessa Corte di appello ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3865, dello stesso
suddetto d.P.R. 29 novembre 1952, n. 2879 e 3 gennaio 1958, assumendo
un vizio di legittimità analogo a quello lamentato con la precedente
ordinanza.
Secondo il giudice a quo i primi due decreti avrebbero invero
trasferito in proprietà dell'Ente, rispettivamente, ha. 288.95.53 già
di proprietà di Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e Franca, in comune
di Pomarance, ed altri ha. 57.83.40, come si è detto già di
proprietà di Bicocchi Michele fu Emilio, Bicocchi Emilio, Luigi,
Giancarlo e Franca, in Comune di Gavorrano, eccedendo la misura
dell'esproprio che sarebbe invece risultata ove fossero stati tenuti
presenti i dati catastali al 15 novembre 1949.
Egualmente viziato sarebbe il d.P.R. 3 gennaio 1958, con cui era
stata disposta la rimozione del vincolo di indisponibilità istituito
con d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3799, sui terreni costituenti il terzo
residuo nei confronti dei predetti Bicocchi Emilio, Luigi, Giancarlo e
Franca, ed il trasferimento a favore dell'Ente di riforma della quota
di terreno ad esso spettante.
L'ordinanza, comunicata come per legge, è stata notificata il 24,
26 e 27 novembre 1971 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del
23 febbraio 1972.
Anche in questa causa si è tempestivamente costituito l'Ente di
riforma, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Ruo, che ha svolto
deduzioni e rassegnato conclusioni analoghe a quelle svolte nella
precedente causa.
La difesa di Bicocchi Emilio ha depositato le proprie deduzioni il
6 maggio 1972, e pertanto fuori dei termini previsti dall'art. 3 delle
Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
La difesa dell'Ente espropriante ha depositato nei termini, in
entrambe le cause, memorie illustrative identiche, con cui ribadisce le
precedenti argomentazioni e inoltre, prospetta alla Corte la
possibilità di rivedere la propria giurisprudenza per quanto riguarda
l'esclusione dall'ambito degli accertamenti demandati al giudice di
merito delle indagini attinenti alla qualità e classe dei terreni
sottoposti ad esproprio, che la Corte ha ritenuto appunto sottrarre
all'autorità giudiziaria ordinaria perché valutazioni estimative di
competenza dell'autorità amministrativa.
Secondo la difesa, i dati catastali relativi verrebbero in esame
solo al fine di accertare se essi, "in quanto superati dalla realtà
delle condizioni dei terreni al 15 novembre 1949", non fossero più
tali da costituire una limitazione ai fini dell'esercizio del potere
legislativo delegato, e se, piuttosto, dovessero valere a tal fine i
dati successivamente accertati dall'autorità amministrativa, quando
essi riflettessero una situazione di fatto già esistente al 15
novembre 1949. Ciò comporterebbe un'indagine di ordine costituzionale
del vincolo che dall'atto amministrativo potesse derivare al
legislatore delegato, e non si verserebbe pertanto in materia riservata
all'autorità amministrativa.
La difesa, inoltre, insiste particolarmente sulla natura
amministrativa dei decreti con cui è stata disposta la rimozione del
vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il terzo residuo, e
si diffonde nel dimostrare l'improponibilità della eventuale questione
di legittimità dei decreti presidenziali con cui il detto vincolo era
stato a suo tempo imposto, i quali, peraltro, non risultano attualmente
impugnati. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze della Corte di appello di Firenze propongono
questioni analoghe ed i relativi giudizi possono pertanto essere
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - I giudizi suddetti riflettono l'impugnazione dei decreti di
esproprio per riforma fondiaria 18 dicembre 1952, n. 3620, in danno di
Bicocchi Michele, 29 novembre 1952, n. 2879, in danno di Bicocchi
Michele ed altri e 27 dicembre 1952, n. 3865, in danno di Bicocchi
Emilio ed altri, decreti che si assumono illegittimi perché adottati
sulla base dei dati del nuovo catasto entrato in vigore nella zona in
epoca successiva alla data del 15 novembre 1949, e pertanto in
violazione dei limiti della delega di cui all'art. 4 della legge di
riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841, che fa invece riferimento,
ai fini della determinazione dei terreni da espropriare, alla
consistenza dei medesimi alla data suddetta.
Pure impugnati per gli stessi motivi risultano i due decreti 17
luglio 1957 e 3 gennaio 1958 concernenti, rispettivamente, la rimozione
del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il terzo
residuo disposto con d.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3924, nei confronti di
Bicocchi Michele fu Emilio, e di analogo vincolo disposto con d.P.R. 27
dicembre 1952, n. 3799, nei confronti di Bicocchi Emilio ed altri,
nonché il trasferimento all'Ente di riforma della quota del terzo ad
esso spettante a norma degli artt. 8 e 9 della legge n. 841 del 1950.
3. - È anzitutto da respingere l'eccezione pregiudiziale
concernente la pretesa irregolare costituzione del contraddittorio che
deriverebbe dall'asserito difetto di legittimazione passiva dell'Ente
espropriante nel giudizio principale, per l'asserita spettanza allo
Stato dell'onere del chiesto risarcimento.
Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i vizi
di costituzione del contraddittorio nel giudizio di merito, non sono
rilevabili in questa sede, in quanto la partecipazione al giudizio
incidentale di legittimità costituzionale è riservata a coloro ai
quali, a norma dell'art. 23, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, deve essere notificata l'ordinanza di rinvio, cioè alle parti
in causa del giudizio a quo nel momento in cui viene disposto il
rinvio. Nella specie, l'Ente era appunto in causa avanti alla Corte di
merito nel momento suddetto e non può ora portarsi il giudizio di
questa Corte sul legittimo instaurarsi di quel rapporto processuale.
4. - È invece fondata l'eccezione pregiudiziale di
inammissibilità sollevata dall'Ente, nei riguardi dei due decreti 17
luglio 1957 e 3 gennaio 1958, sopra menzionati. Questi provvedimenti,
invero, che risultano pubblicati per estratto, mediante avviso, il
primo nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1957, n. 248, ed il secondo
nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1958, n. 81, riflettono materia che
è regolata, come si è detto, dagli artt. 8 e 9 della legge n. 841 del
1950, e si concreta in attività tipicamente esecutiva da parte
dell'Ente, il quale accerta la tempestiva realizzazione delle
condizioni per la definitiva conservazione della quota prevista a
favore dell'espropriato e provvede, conseguenzialmente, al
trasferimento di quella ad esso Ente spettante; il che resta ovviamente
fuori dall'ambito della delega legislativa di cui all'art. 4 della
ripetuta legge n. 841 del 1950. I decreti suddetti, pertanto, non sono
decreti legislativi delegati, ma secondo quanto ha già ritenuto questa
Corte in un caso analogo (sent. n. 119 del 1968), hanno natura
sostanziale e formale di atti amministrativi e non sono quindi
suscettibili del sindacato di legittimità costituzionale che, come è
noto, spetta alla Corte unicamente sulle leggi e gli atti aventi forza
di legge.
5. - Passando al merito, è da rilevare che come risulta dagli
atti, e l'Ente espropriante non contesta, nei procedimenti
espropriativi conclusi con i decreti impugnati sono stati tenuti in
considerazione dati catastali diversi da quelli risultanti al 15
novembre 1949, mentre questa Corte, con giurisprudenza costante, ha
sempre escluso che si possa comunque derogare dalla condizione del
riferimento alla data predetta ai fini della determinazione della
consistenza delle proprietà assoggettabili ad esproprio.
Deve pertanto ritenersi fondata la questione di illegittimità
costituzionale dei decreti di esproprio impugnati, per violazione dei
limiti della delega legislativa di cui all'art. 4 della legge n. 841
del 1950, e conseguente contrasto con gli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
Peraltro, in conformità della consolidata giurisprudenza della
Corte al riguardo, è da ribadire il principio secondo cui la
consistenza dei terreni soggetti a scorporo deve essere quella reale, e
non quella risultante dai dati catastali vigente all'epoca cui si
riferisce la legge, onde nell'esame del merito successivo alla
dichiarazione di illegittimità costituzionale dei decreti che, come
quelli in esame, erroneamente si siano basati su dati catastali diversi
da quelli prescritti, compete al giudice ordinario ogni ulteriore
indagine tendente ad accertare la corrispondenza dei dati del vecchio
catasto alla situazione di fatto esistente al 15 novembre 1949. Ciò,
sempre in conformità della giurisprudenza di questa Corte,
limitatamente alla estensione dei terreni e con esclusione, quindi, in
ogni caso, di valutazioni attinenti all'estimo catastale, come tali
sottratte alla competenza del giudice ordinario ai sensi dell'art. 6
legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, all. E,
nonché dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 21 ottobre 1950,
n.841.
Né possono valere a modificare tali conclusioni le argomentazioni
svolte dalla difesa dell'Ente per sostenere che una eventuale indagine
al riguardo sarebbe ammissibile, perché i dati estimativi verrebbero
in considerazione solo al fine di accertare quali di essi dovessero
assumersi a base dell'esercizio della potestà legislativa delegata,
cioè se dovessero valere a tal fine i dati del nuovo catasto, in luogo
di quello in vigore al 15 novembre 1949, in quanto eventualmente
riflettenti una diversa situazione di fatto già esistente a tale data.
Il suddetto accertamento, invero, dovrebbe pur sempre investire la
rispondenza dei dati in discorso alla situazione effettivamente
esistente al 15 novembre 1949, ed in tal modo coinvolgerebbe
necessariamente un giudizio in materia estimativa, che invece, come si
è detto, è precluso al giudice ordinario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1952, n. 3620, 27 dicembre 1952, n. 3865,
e 29 novembre 1952, n. 2879, in quanto, per la formazione del piano di
espropriazione, si è in essi tenuto conto dei dati del nuovo catasto
entrato in attuazione nella zona successivamente al 15 novembre 1949 ed
in quanto risulti, dagli ulteriori accertamenti, che vi è stato
eccesso di espropriazione;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dei decreti del Presidente della Repubblica 17 luglio 1957 e 3 gennaio
1958, sollevate rispettivamente con due ordinanze della Corte di
appello di Firenze, entrambe in data 29 ottobre 1971.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte