Sentenza n. 44/1975
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/1975 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 1497/1939
citata
- art. 9legge 1497/1939
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, primo
comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze
naturali), promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1973 dal
pretore di Muro Lucano nel procedimento penale a carico di Crocetto
Antonio, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione del Ministero della pubblica istruzione,
parte civile nel procedimento penale a carico di Crocetto Antonio;
udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1974 il Giudice
relatore Michele Rossano;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero della
pubblica istruzione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale, pendente davanti al pretore di
Muro Lucano ed a carico di Crocetto Antonio - imputato del reato
previsto dall'art. 734 cod. pen. (distruzione o deturpamento di
bellezze naturali) per avere costruito abusivamente un piano in
sopraelevazione - il Ministero della pubblica istruzione, a mezzo
dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, dichiarò,
all'udienza del 20 gennaio 1973, che si costituiva parte civile per
chiedere l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato e la
conseguente condanna del medesimo alle pene di legge ed al risarcimento
del danno derivato dal reato di cui all'art. 734 del codice penale.
Il difensore dell'imputato si oppose alla costituzione della parte
civile.
Il pretore di Muro Lucano, con ordinanza 24 febbraio 1973, ritenne
ammissibile la costituzione di parte civile del Ministero della
pubblica istruzione e sollevò d'ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939,
n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), in riferimento all'art.
9, comma secondo, della Costituzione. Affermò che la citata norma
della Costituzione assicurava la tutela del paesaggio in senso
categorico e, pertanto, obbligatoria; che, quindi, era in contrasto con
essa il menzionato art. 15, comma primo, della legge 29 giugno 1939, n.
1497, relativamente al disposto che attribuiva al Ministro della
pubblica istruzione la facoltà di ordinare la demolizione o di
mantenere l'opera abusiva e così ammetteva la sanatoria amministrativa
nella generalità dei casi di violazione della legge di tutela del
paesaggio, in essi inclusi i casi, di maggiore gravità, di distruzione
o alterazione (penalmente disciplinati ex art. 734 cod. pen.).
Nel giudizio davanti a questa Corte sono intervenuti il Ministro
della pubblica istruzione ed il Presidente del Consiglio dei ministri,
i quali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato,
hanno preliminarmente sollevato l'eccezione di manifesta irrilevanza
della questione di legittimità costituzionale, perché la norma
impugnata (art. 15, comma primo, legge 29 giugno 1939, n. 1497) non
trova applicazione nel procedimento penale per il reato di cui all'art.
734 del codice penale. Considerato in diritto :
Questa Corte ha già avuto più volte occasione di affermare (cfr.
sentenze nn. 45 e 60 del 1972) che è manifestamente irrilevante nel
giudizio di merito la questione di legittimità costituzionale di una
norma che il giudice non deve né direttamente, né indirettamente
applicare perché estranea al thema decidendum.
Nella specie il pretore di Muro Lucano doveva:
a) decidere in limine se fosse ammissibile la costituzione di parte
civile dell'Amministrazione per ottenere il risarcimento del danno
derivato dalla contravvenzione di cui all'articolo 734 cod. pen.,
contestata;
b) e, ammessa la costituzione di parte civile, accertare, con
sentenza, se sussistessero gli estremi dell'art. 734 citato.
Conseguentemente ogni questione circa l'applicazione del menzionato
art. 15, comma primo, della legge n. 1497 del 1939 non aveva carattere
pregiudiziale, né comunque aveva influenza sull'oggetto del giudizio
penale, in quanto concerneva i provvedimenti che l'Amministrazione
avrebbe potuto prendere "indipendentemente dalle sanzioni comminate dal
codice penale", come in detto articolo è testualmente espresso.
Pertanto, la questione esula dai limiti consentiti nel giudizio
incidentale di legittimità costituzionale e deve essere dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, comma primo, della legge 29
giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), sollevata
dal pretore di Muro Lucano, con ordinanza 24 febbraio 1973, in
riferimento all'art. 9, comma secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI- EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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