Sentenza n. 44/1979
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/06/1979 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4,
cod. civ., promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1977 dal
pretore di Bolzano, nel procedimento civile vertente tra Scalet
Erminia ed altri e la Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano,
iscritta al n. 586 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 del 1 marzo 1978.
Visto l'atto di costituzione di Pettenella Maria e Triggiani
Fernando, della Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
uditi gli avvocati Luciano Ventura per Pettenella e Triggiani,
Giuseppe Guarino per la Cassa di Risparmio della Provincia di Bolzano
e il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorsi 9 febbraio 1977 e 9 marzo 1977 Erminia Scalet, Fernando
Triggiani e altri 126 dipendenti della Cassa di Risparmio della
Provincia di Bolzano, premesso che la Cassa aveva corrisposto al
personale femminile e a dipendenti in minore età un trattamento
economico inferiore a quello applicato rispettivamente al personale
maschile e agli impiegati maggiorenni, e, inoltre, che il trattamento
economico per coloro che avevano prestato servizio militare in costanza
di rapporto di lavoro non teneva conto di tale servizio ai fini della
progressione economica, chiesero al pretore di Bolzano in funzione di
giudice del lavoro condannarsi la Cassa alla ricostruzione della
carriera economica a seguito della parificazione tabellare dei
lavoratori minori di età con quelli di età maggiore e del personale
femminile con quello maschile, nonché a seguito del riconoscimento del
servizio militare compiuto in costanza del rapporto di lavoro, con
decorrenza dal 1 gennaio 1948. La Cassa costituitasi in giudizio
eccepì, in via preliminare, la prescrizione dei diritti fatti valere
dagli attori ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. A seguito di che,
l'adito pretore, con ordinanza 25 ottobre 1977, notificata, comunicata
e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 1 marzo 1978 (ord.
586/1977), ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'articolo 2948, n. 4, cod. civ. nella
parte in cui consente il decorso della prescrizione dei crediti di
lavoro in pendenza di rapporto di pubblico impiego per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
Avanti la Corte si sono costituiti due dei ricorrenti - Pettenella
Maria Pia in Ku-Statscher e Triggiani Fernando - che, nelle deduzioni
31 gennaio 1978, hanno concluso per l'inammissibilità della questione
vuoi perché gli asseriti limiti degli effetti della sentenza n.
63/1966 della Corte non possono dar luogo ad una dichiarazione di
illegittimità costituzionale in quanto non risultano inseriti
nell'ordinamento da legge o da dispositivo di sentenza della Corte
vuoi perché l'accertamento della garanzia della stabilità del posto
di lavoro e del conseguente diverso regime giuridico che regola il
rapporto è compito esclusivo del giudice ordinario e non può essere
vincolato al rispetto di criteri interpretativi che non siano
espressamente previsti da norme vigenti, e la Cassa, che, nelle
deduzioni 14 marzo 1978, ha concluso per la assoluta irrilevanza della
questione sollevata dal pretore di Bolzano perché la disuguaglianza
di trattamento, che ha il parametro di costituzionalità nell'art. 3,
assume per poli di contrasto non già, come reputa il pretore,
dipendenti pubblici e lavoratori privati, che possono giovarsi delle
leggi 604/1966 e 300/1970, sibbene rapporti muniti di stabilità e
rapporti che di tale stabilità sono privi e ne ha la Cassa stessa
inferito la estraneità della questione a rapporti, che, come quelli
intrattenuti con i suoi dipendenti, sono assistiti da garanzie di
stabilità. La Presidenza del Consiglio dei ministri ha spiegato
intervento mediante atto 20 marzo 1978, in cui, richiamati atti di
intervento spiegato in altri procedimenti, insta per la dichiarazione
di infondatezza della proposta questione. Alla udienza pubblica del 21
marzo 1979 le difese delle parti private e l'Avvocatura generale dello
Stato hanno illustrato le riassunte conclusioni. Considerato in diritto :
Successivamente alla sentenza 63/1966, su cui si sono
particolarmente diffusi le parti private e il pretore, la Corte
costituzionale, con sentenza n. 174/1972, ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 49, comma terzo, del contratto collettivo
di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti delle case di cura private,
recepito dall'articolo unico del d.P.R. 1040/1960, nella parte che fa
decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi
dal giorno in cui il pagamento venga effettuato, anche per i rapporti
di lavoro non considerati dalla legge 604/1966 e successive
modificazioni (tra cui la legge 300/1970), ritenendo incontestabile
l'analogia tra i rapporti di impiego pubblico, estranei alla sentenza
63/1966, e quei rapporti di diritto privato, per i quali ricorra
l'applicabilità delle due serie di disposizioni menzionate, di cui la
seconda (e cioè la legge 300/1970) deve considerarsi necessaria
integrazione della prima, dato che una vera stabilità non si assicura
se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire
la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente
fatta illegittimamente cessare.
Non spetta a questa Corte, che ha avuto occasione di riaffermare
tale orientamento anche nella sent. 115/1975, il compito di
verificare se i giudici delle controversie intendano nel senso
conforme alla legge, alla quale soltanto sono, ai sensi dell'art. 101
Cost., soggetti, la duplice condizione, chiaramente puntualizzata
nella sent. 174/ 1972 (possibilità di annullamento dell'atto di
licenziamento; completa reintegrazione della posizione giuridica
preesistente fatta illegittimamente cessare), così come ben potrà il
Parlamento approvare leggi, che pongano punti fermi nel tutt'altro che
univoco contesto normativo in atto e in irrefrenabile divenire;
contesto di cui fan parte - è appena il caso di rilevarlo - anche i
dispositivi di pronunce di fondatezza di questioni di legittimità
costituzionale rese dalla Corte e pubblicati nei modi di legge, nel
senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la
connessione di esse e dalla intenzione espressa da questa Corte nelle
motivazioni delle pronunce medesime.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., nella parte in cui consente il
decorso della prescrizione dei crediti di lavoro in pendenza del
rapporto di pubblico impiego sollevata dal pretore di Bolzano con
l'ordinanza 25 ottobre 1977, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte