Sentenza n. 44/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1980 · relatore Michele Rossano
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 253/1950
- art. 1-quinquieslegge 363/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma
secondo, della legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni per le
locazioni e sublocazioni di immobili urbani), come modificato dall'art.
1 quinquies della legge 31 luglio 1975, n. 363, promosso con ordinanza
emessa il 23 gennaio 1976 dal pretore di Torino, nel procedimento
civile vertente tra Rebuffo Bartolomeo ed altro e Peluffi Margherita,
iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'8 settembre 1976.
Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 il Giudice relatore
Michele Rossano.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento - promosso da Bartolomeo Rebuffo e
Maria Ragazzoni in Rebuffo nei confronti di Margherita Peluffi, con
citazione 27 ottobre 1975, al fine di ottenere la cessazione della
proroga legale del contratto di locazione dell'appartamento, acquistato
dagli attori il 2 aprile 1974, per urgente ed improrogabile necessità
di disporre dell'appartamento medesimo - il pretore di Torino, con
ordinanza 23 gennaio 1976, ha sollevato, di ufficio, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, legge 23 maggio
1950, n. 253, nel testo di cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio
1975, n. 363, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239
dell'8 settembre 1976.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
private e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
Il pretore di Torino - premesso che gli attori avevano affermato di
avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell'appartamento
per adibirlo ad abitazione di un figlio e di avere diritto al termine
ridotto di sei mesi dalla data dell'acquisto, previsto per la
proposizione della domanda di cessazione della proroga legale, in
quanto il loro reddito era costituito esclusivamente da pensioni di
importo modesto - ritiene che l'art. 7, comma secondo, legge 23 maggio
1950, n. 253, nel testo di cui all'art. 1 quinquies legge 31 luglio
1975, n. 363, sia in contrasto con il principio di eguaglianza perché
prevede la riduzione a sei mesi del termine per proporre la domanda di
cessazione della proroga del contratto di locazione per i pensionati,
sfrattati, sinistrati, profughi, emigranti, dando così rilievo a
qualificazioni tipiche, come tali formali, senza considerare le stesse
come situazioni sostanziali di per sé tutelabili in sede
giurisdizionale. In tal modo situazioni di fatto identiche (esigenze
dei figli, ristrettezza dell'alloggio, malattia che richiede altra
sistemazione) sarebbero sottoposte a diversa disciplina, - per quanto
attiene al decorso del termine per la proposizione della domanda ex
art. 4, n. 1, legge n. 253 del 1950 - sulla base di un dato ad esse
estraneo, costituito dalla qualifica soggettiva di chi agisce in
giudizio.
La questione non è fondata.
La situazione delle categorie sopra indicate - che hanno diritto
alla riduzione a sei mesi del termine per la proposizione della domanda
di cessazione della proroga legale ed agiscono per soddisfare, come
nella specie, esigenze non proprie, ma dei figli - è nettamente
diversa da quella degli altri proprietari, che devono attendere il
decorso del termine di tre anni per dedurre la necessità di disporre
dell'immobile locato per destinarlo ad abitazione dei figli.
Invero, la suddetta riduzione a sei mesi trova razionale
giustificazione nell'intento del legislatore di tutelare determinate
categorie o perché economicamente più deboli (pensionati con redditi
modesti) o perché si trovano nella condizione di dover disporre
dell'immobile a causa di particolari avvenimenti (sfrattati,
sinistrati, profughi, emigrati rientrati in Patria).
E queste stesse ragioni di tutela giustificano la previsione del
termine ridotto a sei mesi anche per l'azione giudiziaria diretta ad
ottenere la disponibilità dell'immobile locato per soddisfare le
esigenze dei figli, proprio perché questi ultimi si trovano anch'essi
in particolari situazioni, come appartenenti a famiglie di soggetti
meritevoli di speciale considerazione per le condizioni in cui si sono
venuti a trovare.
La norma denunciata, quindi, non è priva di razionale
giustificazione e non crea discriminazioni arbitrarie perché risponde
all'intento di salvaguardare cittadini, che vanno maggiormente tutelati
dal punto di vista sociale, ed opera nell'ambito di precise categorie
con situazioni obiettive ben differenti da quelle degli altri
proprietari.
Conseguentemente non sussiste il denunciato contrasto della norma
impugnata con l'art. 3 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, comma secondo, legge 23 maggio 1950, n. 253 (disposizioni
per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani) nel testo in cui
all'art. 1 quinquies legge 31 luglio 1975, n. 363, proposta dal
pretore di Torino, con ordinanza 23 gennaio 1976, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte