Sentenza n. 44/1981
Altra decisione · depositata il 23/03/1981 · relatore Antonio La Pergola
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri
con ricorso nei confronti del Presidente della Regione Sicilia,
notificato l'8 aprile 1977, depositato in cancelleria il 21 aprile
1977 ed iscritto al n. 8 del registro 1977, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente della Regione
30 novembre 1976, avente ad oggetto: "Autorizzazione alla Cassa rurale
ed artigiana L'Unione, Soc. Coop. a r.ill. con sede in Camastra, ad
istituire una agenzia nel comune di Licata, località Oltreponte".
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Sicilia;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice
relatore Antonio La Pergola;
uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Salvatore Villari per la
Regione Siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il Presidente del Consiglio dei ministri nel sollevare il
conflitto ha impugnato il decreto del Presidente della Regione
Sicilia, emanato in data 30 novembre 1976 col quale si autorizzava in
località Oltreponte del comune di Licata l'apertura di un'agenzia
della Cassa rurale ed artigiana L'Unione.
Il suddetto decreto è impugnato per non essere stato
preventivamente trasmesso alla Banca d'Italia il relativo schema, come
previsto dalla lett. c) dell'art. 3 del d.P.R. 27 giugno 1952, n.
1133 ("Norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di
credito e risparmio"), nell'ipotesi in cui una banca che svolga la
propria attività nel solo ambito della Regione intenda aprire
un'agenzia in località nella quale già operi un istituto di credito
di diritto pubblico o di interesse nazionale (nel comune di Licata
opera, nella specie, un'agenzia del Banco di Sicilia).
Si è costituito il Presidente della Regione Sicilia chiedendo in
via principale che il ricorso sia dichiarato inammissibile e in via
sussidiaria che il ricorso stesso sia respinto.
Con ulteriori deduzioni depositate il 6 marzo 1979, l'Avvocatura
dello Stato e la difesa della Regione Sicilia hanno rilevato
congiuntamente che l'atto regionale, che ha dato luogo al conflitto,
è stato revocato dal Presidente della Regione Sicilia con decreto 8
aprile 1978 pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 10 giugno 1978.
Si chiede pertanto che la Corte voglia dichiarare cessata la
materia del contendere.
Tale richiesta viene di nuovo avanzata alla Corte con deduzioni di
analogo Contenuto della difesa della Regione, depositate il 12
novembre 1980. Considerato in diritto :
Con decreto 8 aprile 1978 il Presidente della Regione Sicilia ha
provveduto alla revoca del provvedimento impugnato. La revoca è stata
disposta appunto perché "nel caso del suddetto d.p.n. 53053
ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 lett. c) del d.P.R. 27 giugno
1952, n. 1133 e conseguentemente l'obbligo della trasmissione alla
Banca d'Italia dello schema di provvedimento".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte