Corte costituzionale

Ordinanza n. 44/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/02/1984 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma

quinto, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il

22 dicembre 1981 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente

tra INAIL e s.p.a. Piaggio e C. iscritta al n. 86 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 178 del 1982.

Visti l'atto di costituzione dell'INAIL e l'atto di intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice

relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Considerato che con ordinanza del 22 dicembre 1981 il Pretore di

Genova ha sollevato, in relazione all'art. 24 della Costituzione,

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16,

quinto comma, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui stabilisce il

termine di decadenza di sessanta giorni per proporre azione avanti

l'autorità giudiziaria avverso le decisioni del Ministero del lavoro e

della previdenza sociale in materia di inadempienza agli obblighi

assicurativi; per il dubbio che tale disposizione violi le garanzie di

difesa dell'imputato per l'estrema brevità del termine.

Rilevato che l'ordinanza di rinvio non motiva sulla rilevanza della

dedotta questione di legittimità costituzionale nella causa di merito,

né espone gli elementi di fatto oggetto del giudizio stesso, dai quali

si possa comunque dedurre la rilevanza della censura.

Ritenuto, pertanto, che non è stata osservata la prescrizione

dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, che impone al giudice a quo di

esporre i termini e i motivi dell'eccezione;

che la questione è quindi manifestamente inammissibile, secondo la

giurisprudenza di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 16, quinto comma, D.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), proposta in relazione all'art. 24 della

Costituzione dal Pretore di Genova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLT -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte