Sentenza n. 44/1987
Altra decisione · depositata il 17/02/1987 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge
regione Lazio approvata il 27 ottobre 1976 e riapprovata il 22
dicembre 1976 dal Consiglio regionale, recante "Nuove norme per il
finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi
regionali nn. 7 e 8 del 24 gennaio 1975", promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 12 gennaio 1977,
depositato in cancelleria il 22 successivo ed iscritto al n. 1 del
registro ricorsi 1977.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 12 gennaio 1977 il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 117 e
130 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 12
della legge della regione Lazio riapprovata il 22 dicembre 1976,
recante "Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e
modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 gennaio 1975"
nella parte in cui, in contrasto col principio fondamentale in
materia posto dall'art. 16, terzo
comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri ed
assistenza ospedaliera), dispone che le deliberazioni degli enti
ospedalieri con le quali vengono approvati i bilanci preventivi sono
soggette a mero controllo di legittimità, anziché di merito.
La regione Lazio, costituitasi in giudizio in persona del
Presidente, ha chiesto che il ricorso venga rigettato siccome
assolutamente infondato, posto che dai precedenti articoli della
legge impugnata risulta che il controllo di merito è puntualmente
previsto, sicché il ricorso trarrebbe sostanzialmente origine
dall'omessa lettura del testo normativo nella sua interezza. Considerato in diritto In base al disposto di cui all'art. 66, penultimo comma, della
sopravvenuta legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale) gli enti ospedalieri hanno cessato di esistere
in esito all'intervenuto trasferimento dei beni (e delle funzioni) ai
comuni con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.
È dunque cessata la materia del contendere, secondo quanto
ritenuto in casi analoghi dalla Corte con sentenza
n. 119 del 1985 e con ordinanza n. 376 del 1985;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione
di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento
agli artt. 117 e 130 Cost. con ricorso notificato in data 12 gennaio
1977, dell'art. 12 della legge della regione Lazio riapprovata il 22
dicembre 1976, recante "Nuove norme per il finanziamento degli enti
ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24
gennaio 1975" (reg. ric. n. 1 del 1977).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: FERRARI
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte