Sentenza n. 44/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/01/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo
comma, lett. h), del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 ("T.U. delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato"), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1985 dalla
Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale - iscritta al n. 167
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24, prima serie speciale dell'anno 1986;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In occasione della liquidazione della pensione alla vedova del
Prof. Giorgio Sichel, ordinario di lingua e letteratura tedesca
all'Università di Genova, veniva negata la valutabilità in
quiescenza, previo riscatto, del servizio prestato dal predetto
docente in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana
presso università estere, per oltre un triennio, anteriormente alla
sua nomina in ruolo. Il diniego veniva motivato sul presupposto che,
in base alla normativa vigente, il riscatto dei servizi prestati
prima della nomina in ruolo come lettore di lingua e letteratura
italiana presso università estere è consentito soltanto in favore
degli insegnanti di ruolo delle scuole statali di istruzione
secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica
(art. 14, lett. H, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), purché il
servizio stesso abbia avuto una durata, senza interruzione, non
inferiore al triennio (art. unico della L. 12 febbraio 1957, n. 45).
Nel ricorso alla Corte dei conti in sede giurisdizionale avverso
il relativo provvedimento, l'interessata ha sostenuto
l'illegittimità costituzionale del citato art. 14, lett. H, del
d.P.R. n. 1092 del 1973, in relazione all'art. 3 Cost.
Con ordinanza del 7 giugno 1985, la Corte dei conti in sede
giurisdizionale ha quindi sollevato la questione di legittimità
costituzionale di detta norma, in riferimento all'art. 3 Cost.,
rilevando che la ratio della norma in esame mirerebbe a valorizzare
in quiescenza quei servizi che, nel realizzare il perfezionamento
degli studi compiuti ed il completamento della necessaria esperienza
didattica, consentono che di tale maggiore preparazione ed esperienza
possa successivamente giovarsi l'esercizio professionale della
funzione docente. Di conseguenza, si osserva nell'ordinanza di
rinvio, se tale era l'intento del legislatore, proprio in
considerazione della positiva incidenza di tali servizi sul
successivo servizio di ruolo e della conseguente necessità di
valutare in quiescenza attività il cui svolgimento ha ritardato
l'immissione in ruolo, non sembrerebbe in alcun modo giustificabile
l'esclusione da detto beneficio della categoria dei professori
universitari. Anzi, il servizio prestato in qualità di lettore
presso una università estera, in quanto svolto a livello
universitario, assume, secondo il giudice a quo, maggiormente
caratteri di perfezionamento scientifico e di acquisizione di
esperienze didattiche rispetto alla successiva attività di docente
universitario.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte, non si è costituita la parte
privata, né ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei
ministri. Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti in sede giurisdizionale ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14, primo comma, lett. h) del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei di pendenti civili e
militari dello Stato, approvato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
nella parte in cui attribuisce ai soli insegnanti di ruolo delle
scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, e non anche
ai docenti universitari di ruolo, la facoltà di riscattare i servizi
prestati anteriormente alla nomina in ruolo in qualità di lettore di
lingua e letteratura italiana presso università estere.
2. - La questione è fondata.
Come questa Corte ha avuto già modo di affermare (v. sent. n. 128
del 1981), la legislazione in materia di riscatti è andata via via
evolvendosi nel senso di attribuire, in sede di trattamento di
quiescenza dei pubblici dipendenti, la dovuta considerazione al tempo
impiegato per acquisire la necessaria preparazione professionale.
Questo apprezzamento nasce evidentemente dalla constatazione che
l'impegno profuso a tali fini comporta un ritardo nell'inizio
dell'attività lavorativa ed essendo tale impegno finalizzato
all'esercizio della attività stessa, è giusto che venga equiparato
ad essa in sede di trattamento pensionistico.
A questa linea di tendenza appare ispirata la norma che concede la
facoltà di riscatto ai docenti delle scuole secondarie ed
artistiche, dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo
in qualità di lettore di lingua e letteratura italiana presso
università estere.
Ma, una volta riconosciuto tale valore a questo tipo di servizio,
appare ingiustificatamente discriminatorio che la predetta facoltà
di riscatto, concessa agli insegnanti delle scuole secondarie, non
sia prevista anche per i professori universitari, perché, come ha
esattamente rilevato il giudice a quo, l'attività di lettore, in
quanto svolta a livello universitario, assume carattere di
perfezionamento scientifico e di acquisizione di esperienze
didattiche che contribuiscono alla preparazione professionale del
docente universitario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, primo comma
lett. H del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ("T.U. delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato"), nella parte in cui non prevede i professori universitari di
ruolo dalla facoltà di riscatto dei servizi prestati in qualità di
lettore di lingua e letteratura italiana presso università estere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte