Sentenza n. 44/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23Processo penale minorile
- art. 42d.lgs. 12/1991
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 3legge 81/1987
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo
comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) nel
testo sostituito dall'art. 42 del decreto legislativo 14 gennaio
1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina
processuale penale e delle norme ad essa collegate) in relazione
all'art. 3, lett. h), della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega
legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 13
marzo 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale per i minorenni di Torino nel procedimento penale a carico
di Bougalmi Atemi, iscritta al n. 322 del registro ordinanze 1992 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 13 marzo 1992, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Torino ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23,
primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nel
testo sostituito dall'art. 42 del decreto legislativo 14 gennaio
1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina
processuale penale e delle norme ad essa collegate), sul presupposto
che la norma, così come novellata, nel consentire l'applicazione
della misura della custodia cautelare nei confronti degli imputati
minorenni anche per il delitto di tentato furto monoaggravato, si
porrebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per
violazione dell'art. 3, lett. h), della legge 16 febbraio 1987, n. 81
(Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del
nuovo codice di procedura penale), essendo stato ivi enunciato il
criterio di riconoscere al giudice il potere di disporre, nel
processo a carico di imputati minorenni, la misura della custodia in
carcere "solo per delitti di maggiore gravità", fra i quali il
giudice a quo non ritiene possa essere iscritta la specifica figura
criminosa dedotta nella specie.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Oltre a
richiamare la sentenza di questa Corte n. 4 del 1992, l'Avvocatura ha
osservato che le modifiche introdotte in parte qua dal decreto
legislativo n. 12 del 1991, hanno tratto origine dal rilievo che
l'efficacia cautelare di misure di grado inferiore si è dimostrata
insufficiente con specifico riferimento a talune categorie di reati. Considerato in diritto
1. - La censura di eccesso di delega che il giudice a quo muove
alla norma oggetto di impugnativa, si limita a prendere in
considerazione una specifica ipotesi per la quale è ora consentito
disporre l'applicazione della misura della custodia cautelare nei
confronti degli imputati minorenni, a seguito delle incisive
modifiche che il legislatore delegato, facendo applicazione della
speciale procedura prevista dall'art. 7 della legge-delega 16
febbraio 1987, n. 81, ha ritenuto di apportare alla disciplina della
libertà personale nel processo minorile. Rispetto al testo
originario, infatti, l'attuale formulazione dell'art. 23 del d.P.R.
22 settembre 1988, n. 448, ha introdotto, quale condizione di
applicabilità della custodia cautelare nei confronti degli imputati
minorenni, accanto ad un presupposto "quantitativo" fondato sulla
pena edittalmente stabilita per il reato in ordine al quale si procede, un criterio per così dire "qualitativo", rappresentato dalla
enunciazione di specifiche figure di reato che legittimano l'adozione
della misura cautelare di maggior rigore, a prescindere dalla entità
della pena per esse rispettivamente prevista. L'individuazione delle
singole fattispecie, peraltro, è stata non a caso operata dal
legislatore mediante il rinvio a talune delle ipotesi per le quali in
relazione agli imputati adulti è previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza, giacché la norma impugnata, anziché procedere ad una
rassegna "nominativa" per titoli di reato, ha significativamente
sancito la possibilità di disporre la custodia cautelare, fuori da
qualsiasi limite di pena, "quando si procede per uno dei delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 380, comma 2, lettere e),
f), g), h) del codice di procedura penale". Dal rinvio in tal modo
operato scaturisce, dunque, la conseguenza, lamentata dal giudice a
quo, di rendere applicabile la misura custodiale nei confronti degli
imputati minorenni pure nella ipotesi in cui si proceda per il
delitto di furto tentato, quando ricorra anche una sola delle
circostanze richiamate nell'art. 380, comma 2, lett. e), del codice
di rito.
Tenuto conto, quindi, che l'art. 3, lettera h), della legge-delega
n. 81 del 1987, nel fissare i criteri in base ai quali il Governo
della Repubblica è stato delegato a disciplinare il processo a
carico di imputati minorenni, ha espressamente sancito il principio
che il "potere del giudice di disporre la custodia in carcere" può
essere attribuito "solo per delitti di maggiore gravità", l'ipotesi
del furto tentato monoaggravato, che ricorre nel procedimento a quo,
non rientrerebbe, secondo il rimettente, nella categoria dei "delitti
di maggiore gravità", sia "nell'ambito delle fattispecie penali in
genere", sia "nell'ambito delle fattispecie di furto".
2. - La questione, dunque, finisce per ruotare tutta attorno al
quesito se una determinata figura criminosa integri o meno quel
carattere di "maggiore gravità" che il legislatore delegante ha
ritenuto di individuare come parametro alla cui stregua determinare i
casi in cui è consentito applicare la "custodia in carcere" nei
confronti degli imputati minorenni.
Il giudice a quo, con riferimento alla fattispecie di tentativo di
furto monoaggravato, risponde in senso negativo, assiomaticamente
deducendone la non maggiore gravità, sia con riferimento alle altre
figure di reato in genere, sia in rapporto alle diverse ipotesi di
furto in specie. Ma un simile argomentare muove da premesse che non
possono essere condivise. Nella relazione che ha accompagnato lo
schema del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, sono state
infatti enunciate le ragioni per le quali il Governo si è indotto a
modificare il testo dell'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988,
essendosi ivi osservato come proprio per talune categorie di reati,
anche se puniti con pena edittalmente inferiore ai nuovi limiti che
il provvedimento ha stabilito, le misure cautelari diverse dalla
custodia in carcere si fossero rivelate "del tutto inadeguate", sia
per la "incidenza quantitativa" di tali fattispecie delittuose, sia
"per le caratteristiche socio-ambientali dei minorenni che vi sono
dediti". E non è senza significato la circostanza che, come emerge
dalla medesima relazione, la commissione parlamentare chiamata ad
esprimere il proprio conforme parere sulla iniziativa legislativa del
Governo, al fine di verificare la corrispondenza della stessa "alle
direttive della legge di delega" (art. 7, in relazione all'art. 8,
secondo comma, della legge-delega n. 81 del 1987), abbia nella
sostanza condiviso la proposta di modifica, limitandosi a
circoscrivere ad una parte soltanto delle ipotesi previste dall'art.
380, secondo comma, c.p.p., il richiamo generale a tale articolo che
invece compariva nell'originario schema del Governo.
Ciò significa, dunque, che Governo e commissione parlamentare
hanno ritenuto la nuova disciplina coerente rispetto alle linee
ispiratrici della legge-delega, e ciò per l'assorbente rilievo che
lo strumento di delega, lungi dall'impartire una direttiva per così
dire autoapplicativa, si è limitato, nel caso che qui si rileva, ad
enunciare un criterio a valenza essenzialmente finalistica, lasciando
così libero il legislatore delegato di individuare e tracciare i
necessari contenuti attuativi, secondo l'ordinaria sfera della
discrezionalità legislativa.
Nel limitare il potere del giudice di disporre la custodia in
carcere "solo per delitti di maggiore gravità", la legge-delega
evoca, quindi, un concetto di "gravità relativa" i cui termini,
inferiore e superiore, non possono certo circoscriversi all'interno
di un rigido paradigma quantitativo fondato sulla pena edittalmente
prevista. D'altra parte, è la stessa delega ad avere altrove
svincolato la valutazione della gravità del reato da un editto
punitivo di rilevante entità: così, nella direttiva 32, riferendosi
ai casi di arresto facoltativo in flagranza, il legislatore delegante
ne ha testualmente consentito la previsione "per alcuni reati di
particolare gravità", anche se punibili con la pena della reclusione
fino a tre anni. Dovendosi quindi saldare la gravità del reato anche
a parametri di tipo qualitativo che facciano leva sulla specificità
delle singole condotte criminose e sul correlativo disvalore, nonché
sulla incidenza che tali condotte presentano in un determinato
contesto storico e sociale e sulle peculiarità che indubbiamente
caratterizzano la devianza minorile ed il connesso regime
processuale, ciascuna delle fattispecie che la norma impugnata ha
provveduto a richiamare integra, per espressa e coerente scelta
normativa, quella "maggiore gravità" alla quale la legge-delega ha
inteso condizionare la possibilità di disporre la "custodia in
carcere" nei confronti degli imputati minorenni.
Anche il tentativo di furto, quindi, sempre che ricorra taluna
delle circostanze aggravanti indicate nell'art. 380, secondo comma,
lett. e), c.p.p., risponde alle specifiche connotazioni "qualitative"
delle quali si è dianzi fatto cenno e che soddisfano il postulato
voluto dalla delega, che anche per gli adulti annovera tra i
requisiti per l'arresto facoltativo in flagranza quello della
"gravità del fatto" (numero 32, lett. b, 2ª parte).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 23, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
(Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di
imputati minorenni), nel testo sostituito dall'art. 42 del decreto
legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e
correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa
collegate), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione,
per contrasto con l'art. 3, lett. h), della legge 16 febbraio 1987,
n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Torino
con ordinanza del 13 marzo 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte