Sentenza n. 44/2000
Altra decisione · depositata il 07/02/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
citata
- art. 16r.d. 12/1941
- art. 14legge 97/1979
- art. 2Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di
referendum popolare per l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, recante "Ordinamento giudiziario", limitatamente a:
Articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza
l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", e comma
3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di
presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati
nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o
enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le
opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con
d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.", come sostituiti dall'art. 14 della
legge 2 aprile 1979, n. 97;
Giudizio iscritto al n. 126 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 7-13 dicembre 1999 con la quale l'Ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha
dichiarato conforme a legge la richiesta;
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Udito l'avvocato Claudio Chiola per i presentatori Capezzone
Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la
Corte di cassazione in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di
referendum popolare abrogativo - presentata da Capezzoni Daniele, De
Lucia Michele, Giustino Mariano, Stanzani Ghedini Sergio Augusto e
Bernardini Rita - sul seguente quesito:
"Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, recante "Ordinamento giudiziario" limitatamente a:
Articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: ", senza
l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", nonché
comma 3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico
o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli
arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero
aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato
generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori
pubblici, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063".? ".
1.2. - Con ordinanza del 7-13 dicembre 1999, l'Ufficio centrale ha
dichiarato legittima la richiesta, dopo averne verificato la
regolarità; inoltre, il medesimo Ufficio, rilevando che la proposta
referendaria non faceva menzione delle modifiche apportate dall'art.
14, commi 2 e 3, della legge 2 aprile 1979, n. 97, ha provveduto ad
integrare il testo del quesito con la indicazione della citata legge
di modifica, ed ha infine stabilito per il referendum in esame la
seguente denominazione: "Incarichi extragiudiziari dei magistrati:
Abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi
al di fuori delle loro attività giudiziarie".
2. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio
centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13
gennaio 2000 per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare
comunicazione.
Il Comitato promotore del referendum ha depositato memoria a
sostegno dell'ammissibilità della richiesta referendaria.
3. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 è stato udito
l'avvocato Claudio Chiola, che ha illustrato le ragioni
dell'ammissibilità del referendum. Considerato in diritto
1. - La richiesta di referendum abrogativo, sottoposta all'esame di
ammissibilità di questa Corte, investe alcune disposizioni del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e
precisamente il secondo comma dell'art. 16, limitatamente alle parole
", senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della
magistratura", nonché l'intero terzo comma della medesima norma.
La proposta referendaria è diretta all'abrogazione delle
disposizioni che prevedono la possibilità per i magistrati, previa
l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura, di
accettare incarichi di qualsiasi specie e di assumere le funzioni di
arbitro.
2. - La richiesta di referendum in oggetto è ammissibile.
Deve anzitutto escludersi la sussistenza delle cause ostative
espressamente indicate dall'art. 75, secondo comma, della
Costituzione, in quanto le disposizioni di legge che si intendono
sottoporre a consultazione referendaria abrogativa sono del tutto
estranee alle materie ivi menzionate.
Il quesito risponde ai requisiti di chiarezza ed omogeneità; la
possibilità per i magistrati di accettare incarichi estranei al loro
ruolo istituzionale e di assumere le funzioni di arbitro costituisce
infatti un principio unitario, alla cui eliminazione è indirizzata
la richiesta referendaria, la quale propone appunto l'abrogazione
delle disposizioni che detto principio contengono.
Alle stesse conclusioni, del resto, è pervenuta questa Corte con
la sentenza n. 41 del 1997, dichiarando l'ammissibilità della
richiesta di referendum formulata nei medesimi termini di quella in
esame.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per
l'abrogazione del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante
"Ordinamento giudiziario", limitatamente alle seguenti parti:
articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole ", senza
l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura", e comma
3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di
presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati
nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o
enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le
opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con
d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.", come sostituiti all'art. 14 della
legge 2 aprile 1979, n. 97; richiesta dichiarata legittima, con
ordinanza del 7-13 dicembre 1999, dall'Ufficio centrale per il
referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:44 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte