Corte costituzionale

Ordinanza n. 440/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1997 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 299 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1997

dalla Corte d'assise di Catanzaro, nel procedimento penale a carico

di Zaccaro Antonio, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che la Corte di assise di Catanzaro ha sollevato questione

di legittimità costituzionale dell'articolo 299 del codice di

procedura penale, con riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e

111 della Costituzione, "anche in relazione all'art. 13 Cost.", nella

parte in cui - in caso di istanza de libertate (nella specie,

sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere)

proposta nella fase degli atti preliminari del dibattimento o,

comunque, quando l'istruzione dibattimentale non è ancora ovvero è

appena iniziata, e si palesa l'assoluta necessità di acquisire piena

cognizione delle concrete modalità della condotta oggetto

dell'imputazione - non prevede una sospensione della decisione,

analoga a quella contemplata dal comma 4-ter della stessa

disposizione, sino al termine della istruzione dibattimentale,

ovvero, in via alternativa, non consente che il giudice possa

acquisire gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 433 cod.

proc. pen;

che il giudice rimettente lamenta:

con riferimento al principio di eguaglianza, che la norma

censurata determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento

tra gli imputati il cui processo pende nella fase degli atti

preliminari al dibattimento, ovvero quando l'istruzione

dibattimentale non è ancora o è appena iniziata, riguardo ai quali

il giudice dispone unicamente degli atti elencati negli artt. 431 e

432 cod. proc. pen., e i soggetti sottoposti ad indagini preliminari,

nonché gli imputati in fasi successive alla conclusione

dell'istruzione dibattimentale, nei cui confronti il giudice

competente a decidere conosce gli atti su cui si fonda la misura

cautelare, ovvero ha ormai acquisito piena cognizione della vicenda

processuale;

in relazione all'art. 24, secondo comma, Cost., che la

disciplina censurata, non consentendo al giudice di avere piena e

concreta cognizione degli elementi di fatto indispensabili per

giungere ad una decisione in merito alla vicenda cautelare e per

potere verificare la fondatezza delle ragioni addotte a sostegno

dell'istanza difensiva de libertate, determinerebbe una irreparabile

compressione del diritto di difesa in tema di tutela della libertà

personale;

con riguardo all'art. 111, primo comma, Cost., che l'obbligo di

motivazione, ribadito dall'art. 13, secondo comma, della Costituzione

con particolare riferimento ai provvedimenti in tema di libertà

personale, risulterebbe compromesso in radice dall'impossibilità di

utilizzare per la decisione le risultanze già acquisite e conosciute

nell'ambito dello stesso procedimento;

che nell'ordinanza si precisa che le censure di legittimità

trovano il loro presupposto nell'impossibilità di aderire ad un

isolato precedente della Corte di cassazione, che aveva ritenuto

ammissibile l'acquisizione da parte del giudice del fascicolo del

pubblico ministero ai fini della decisione de libertate: a parere del

rimettente, infatti, da un lato l'art. 299, comma 4-ter cod. proc.

pen. consente al giudice, quando non è in grado di decidere allo

stato degli atti, di disporre esclusivamente accertamenti sulle

condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali

dell'imputato; dall'altro, sul terreno sistematico, le acquisizioni

da parte del giudice del dibattimento di atti della fase delle

indagini preliminari sono improntate al criterio della tassatività e

non possono essere estese in via interpretativa;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza della

questione, in quanto il rimettente avrebbe dovuto adeguarsi

all'interpretazione conforme alla Costituzione seguita dalla Corte di

cassazione nella pronuncia dallo stesso menzionata;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale, nei

termini prospettati dal rimettente, sembrerebbe involgere profili

attinenti al sistema delineato dal codice di procedura penale in

ordine ai rapporti tra le fasi del procedimento e alle diverse regole

probatorie su cui esse sono impostate;

che in realtà la questione, pur sollevata dal rimettente con

specifico riferimento al giudice investito di una istanza de

libertate negli atti preliminari al dibattimento, si estende a tutte

le ipotesi in cui il giudice sia chiamato nel corso del procedimento

a pronunciarsi ex art. 299 cod. proc. pen. sulla revoca o

sostituzione di misure cautelari personali;

che essa investe il generale problema delle conoscenze

utilizzabili dal giudice ai fini delle decisioni de libertate anche a

prescindere dal principio della distinzione fra le fasi processuali e

dal conseguente regime del "doppio fascicolo";

che, infatti, contrariamente a quanto dedotto dal giudice a quo,

anche per la fase delle indagini preliminari, prima che sia

introdotta l'udienza preliminare, manca una esplicita norma che

abiliti il giudice investito di una richiesta di revoca o

sostituzione di una misura ad accedere agli atti di indagine,

configurandosi, sotto questo aspetto, una situazione analoga a quella

prospettata dal rimettente in relazione alla fase degli atti

preliminari al dibattimento;

che, per consentire al giudice di decidere su simili istanze con

cognizione di causa, il legislatore, con l'art. 13 della legge 8

agosto 1995, n. 332, ha introdotto nell'art. 299 cod. proc. pen. il

comma 3-ter, a norma del quale il giudice, "valutati gli elementi

addotti per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di

provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta

alle indagini" e, se "l'istanza di revoca o di sostituzione è basata

su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il

giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto

richiesta";

che il rimettente non prende in alcuna considerazione tale

disposizione e le sue ricadute applicative sulla fattispecie

processuale in esame, il che configura un evidente difetto di

motivazione circa la rilevanza della questione;

che comunque le soluzioni volte a definire il potere del giudice

di acquisire conoscenze nei procedimenti incidentali de libertate in

quanto finalizzate ad assicurare l'adozione di provvedimenti che

motivatamente incidano sulla libertà personale, comportano scelte

non costituzionalmente vincolate, e quindi riservate alla

discrezionalità del legislatore;

che, infatti, accanto alle soluzioni prospettate dal rimettente

(che vorrebbe estendere all'ipotesi in esame la possibilità di

sospensione della decisione disciplinata dall'art. 299, comma 4-ter

cod. proc. pen., ovvero consentire al giudice di acquisire gli atti

del fascicolo del pubblico ministero), altre possono essere

individuate in via interpretativa (v. ordinanza n. 200 del 1991) e

altre ancora potrebbero essere prefigurate de jure condendo (v.

sentenza n. 51 del 1997);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 299 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e

111 della Costituzione, dalla Corte di assise di Catanzaro, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte