Corte costituzionale

Ordinanza n. 440/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/12/2001 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1,

e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il

27 settembre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia

- sezione staccata di Lecce sul ricorso proposto da Giuseppe Marangi

contro il Ministero dell'Interno e altra, iscritta al n. 116 del

registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 8, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2001 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ordinanza del 27 settembre 2000 il Tribunale

amministrativo regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 120,

comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del decreto legislativo

30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento

agli artt. 3, 4 e 76 della Costituzione;

che nel giudizio principale è stato chiesto l'annullamento

di un provvedimento con il quale è stata rigettata l'istanza

dell'interessato rivolta a ottenere un nulla osta per il (nuovo)

conseguimento della patente di guida, precedentemente revocata con

decreto del 4 marzo 1994, per essere stata applicata al titolare,

ancor prima, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di

pubblica sicurezza, a norma della legge 27 dicembre 1956, n. 1423

(Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la

sicurezza [e per la pubblica moralita]);

che, ciò premesso in fatto, il Tribunale amministrativo

regionale rimettente osserva che il dubbio di costituzionalità

investe le norme del codice della strada sopra indicate, nella loro

versione legislativa anteriore all'intervento di "delegificazione"

effettuato con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante

la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione

della patente di guida di veicoli), dovendosi ritenere gli impugnati

artt. 120 e 130 del codice della strada tuttora vigenti nella loro

veste originaria, giacché l'autorizzazione all'intervento di

delegificazione, conferita con l'art. 2, comma 7, della legge

24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica),

concerneva esclusivamente la materia dei "procedimenti"

amministrativi indicati in apposito elenco allegato, tra i quali

appunto il procedimento per il rilascio e la duplicazione della

patente di guida;

che, stante tale delimitazione alla sola materia dei

procedimenti, il regolamento del 1994, in quanto ha disposto in una

materia sostanziale, come quella dei requisiti per il rilascio e per

la revoca della patente, è da ritenere - prosegue il Tribunale

amministrativo regionale - illegittimo in parte qua e l'effetto

abrogativo delle norme "anche di legge" preesistenti, stabilito dalla

legge n. 537 del 1993 quale effetto dell'emanazione del regolamento

di delegificazione, deve ritenersi inoperante;

che, tutto ciò osservato quanto alla natura legislativa

delle disposizioni oggetto di censura, il giudice a quo sottolinea la

rilevanza della questione ai fini della risoluzione del giudizio

pendente innanzi a esso, stante il carattere vincolato e non

discrezionale del diniego del titolo di guida in presenza della

sottoposizione a una misura preventiva e in assenza come nella specie

di un provvedimento riabilitativo;

che, nel merito della questione, il Tribunale amministrativo

regionale richiama la sentenza n. 354 del 1998 di questa Corte, che

ha dichiarato l'incostituzionalità del combinato disposto delle due

norme sopra dette, nella parte in cui prevedeva la revoca della

patente per coloro che "fossero stati" sottoposti a una misura di

sicurezza, per violazione della legge di delegazione e dunque

dell'art. 76 della Costituzione: la Corte, nella decisione citata, ha

rilevato che il legislatore delegato non era abilitato a porre una

simile previsione, innovativa e restrittiva rispetto alla disciplina

preesistente (contenuta negli artt. 82 e 91 del d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393), alla stregua della portata della legge di delega

13 giugno 1991, n. 190, che autorizzava secondo il criterio

specificamente posto dall'art. 2, lettera t) il Governo solo a

"rivedere e riordinare" la normativa vigente, non anche a effettuare

una sostanziale riforma della materia;

che, alla stregua del medesimo criterio, anche le previsioni

del diniego (art. 120) e della revoca (art. 130) della patente, in

conseguenza della pregressa sottoposizione a una misura di

prevenzione, appaiono al Tribunale amministrativo regionale viziate

dallo stesso contrasto tra norme delegate e criteri di delega, posto

che neanche di questa innovazione, restrittiva rispetto all'assetto

preesistente, è possibile rintracciare una idonea base

giustificativa nella legge di delegazione, e ciò determinerebbe il

lamentato contrasto con l'art. 76 della Costituzione;

che oltre all'anzidetto, "dirimente", rilievo, il Tribunale

amministrativo regionale individua ulteriori profili di censura a) in

relazione all'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevolezza

dell'equiparazione tra chi sia stato, in passato, sottoposto a una

misura preventiva e dunque non sia più socialmente pericoloso e chi

invece sia in atto sottoposto alla medesima misura, e b) in relazione

all'art. 4 della Costituzione, per la compressione delle possibilità

lavorative dell'individuo che deriva dalla limitazione della libertà

di movimento, non giustificata da effettive esigenze di sicurezza

pubblica e anzi controproducente rispetto al reinserimento sociale

della persona.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale della

Puglia - sezione staccata di Lecce ha sollevato questione di

costituzionalità degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera

b), del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del

1992), nella loro originaria versione legislativa e non come

sostituiti dal d.P.R. n. 575 del 1994 sul presupposto che essi siano

tuttora vigenti nonostante la "delegificazione" cui sono stati

sotto-posti, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, la

preclusione al rilascio (art. 120) e la revoca (art. 130) della

patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a

una misura di prevenzione, a norma della legge n. 1423 del 1956,

ritenendo che dette previsioni violino:

a) l'art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega,

perché l'estensione alle suddette ipotesi del diniego o della revoca

della patente, costituente una innovazione di maggior rigore, non

sarebbe stata consentita - anche alla luce degli enunciati svolti

nella sentenza n. 354 del 1998 relativamente alla contigua ipotesi

della pregressa sottoposizione a una misura di sicurezza - dalla

legge di delega, che conferiva al Governo solo la potestà di

effettuare un "riesame" della materia, assumendo dunque come base

della nuova disciplina quella preesistente, che riguardava solo le

misure di prevenzione in corso e non anche quelle la cui applicazione

fosse cessata;

b) l'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza

dell'equiparazione così stabilita tra il caso della misura

preventiva in atto e quello della misura la cui esecuzione sia oramai

conclusa e c) l'art. 4 della Costituzione, per l'incidenza della

restrizione alla guida di veicoli sulle possibilità di lavoro, con

effetti pregiudizievoli rispetto alla stessa prospettiva di

reinserimento del soggetto sottoposto alla misura;

che con la sentenza n. 251 del 2001, successiva all'ordinanza

di rimessione, questa Corte, pronunciandosi su una questione analoga

e rimessa in base al medesimo presupposto della persistente vigenza

degli impugnati artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del

codice della strada nella loro versione legislativa, nonostante la

loro prevista "delegificazione", ha già dichiarato l'illegittimità

costituzionale, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, delle

anzidette disposizioni legislative, nella parte in cui prevedevano

come elemento ostativo al rilascio o al mantenimento della patente di

guida l'essere stati precedentemente sottoposti a una delle misure di

prevenzione previste dalla legge n. 1423 del 1956, come sostituita

dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio

1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata [v.

la sentenza n. 251 del 2001 citata, punto 4 del diritto e capo 1) del

dispositivo];

che pertanto, essendo state le norme denunciate già

dichiarate incostituzionali nei termini prospettati dal Tribunale

amministrativo regionale rimettente, la questione ora in esame deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1,

lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 76

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della

Puglia - sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:440 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte