Sentenza n. 441/1988
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 14/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della Regione
Umbria approvata il 9 dicembre 1976, riapprovata il 20 gennaio 1977,
recante "Provvidenze a favore della industria ricettiva,
pararicettiva e della ristorazione" e della legge della Regione
Campania approvata il 26 luglio 1978, riapprovata il 25 settembre
1978 e comunicata il 28 settembre 1978, recante: "Legge regionale 19
novembre 1973, n. 22 - Provvidenze a favore delle cooperative
artigiane di garanzia - Modifiche", promossi con ricorsi del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 9 febbraio 1977
e il 17 ottobre 1978, depositati in Cancelleria il 16 febbraio 1977 e
il 24 ottobre 1978 ed iscritti al n. 5 del registro ricorsi 1977 e al
n. 30 del registro ricorsi 1978;
Visti gli atti di costituzione della Regione Umbria e della
Regione Campania;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 17 ottobre 1978 il Presidente del
Consiglio dei ministri proponeva questione di legittimità
costituzionale in via principale nei confronti di delibera
legislativa della Regione Campania approvata il 26 luglio 1978 e
riapprovata il 25 settembre 1978, recante "Legge regionale 19
novembre 1973, n. 22 - Provvidenze a favore delle cooperative
artigiane di garanzia - Modifiche", per violazione del princìpio
della legislazione statale secondo cui le incentivazioni creditizie a
favore delle imprese debbono essere finalizzate ad un sviluppo
produttivo e/o ad un miglioramento tecnologico e non possono, dunque,
concernere le operazioni di mero esercizio.
Tale princìpio risponderebbe all'esigenza razionale di non
impegnare il pubblico denaro se non per fini di sviluppo produttivo,
come tali significativi per l'intera collettività. L'art. 4 della
delibera legislativa impugnata, innovando all'art. 7 della legge 19
novembre 1973, n. 22 della Regione Campania, prevede invece la
concessione di contributi regionali in conto interessi nella misura
del 50% del tasso di interesse annuo, su operazioni di credito di
mero esercizio in favore delle imprese artigiane.
2. - Si costituiva la Regione Campania con atto in data 3 novembre
1978, rilevando che è consentito alla regione (art. 109 d.P.R. n.
616 del 1977) ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al
credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato,
nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la
determinazione dei criteri di ammissione al credito agevolato ed i
controlli sulla sua effettiva destinazione. In questo ambito di
competenze, il cui limite sarebbe solo quantitativo, essendo dato dai
tetti massimi stabiliti in base a legge dello Stato e non concernendo
la tipologia degli interventi, rientrerebbe la legge regionale
impugnata.
Una normativa sul credito artigiano, d'altra parte, non potrebbe
essere misurata alla stregua della tipologia di intervento statale in
favore della media e della grande industria, mentre l'intervento
regionale avrebbe la funzione di sopperire alle carenze di quello
statale in un settore di vitale importanza per l'economia del paese,
da tempo peraltro trascurato. Le stesse ammissioni, contenute nel
ricorso dello Stato, di agevolazioni al credito di esercizio in
favore dell'agricoltura e per l'acquisto di scorte costituirebbero
conferma dell'inesistenza del princìpio invocato.
3. - Con ricorso notificato il 9 febbraio 1977 il Presidente del
Consiglio dei ministri proponeva questione principale di legittimità
costituzionale nei confronti di delibera legislativa della Regione
Umbria, approvata il 9 dicembre 1976 e riapprovata il 20 gennaio
1977, recante "provvidenza a favore dell'industria ricettiva,
pararicettiva e della ristorazione", assumendo superasse i limiti
materiali delle competenze regionali e violasse i princìpi della
legislazione statale in tema di incentivazioni creditizie. La
delibera legislativa impugnata, in particolare, invaderebbe le
competenze statali in tema di credito, prevedendo agevolazioni per
l'industria turistica, senza far salva la determinazione ad opera
delle competenti autorità statali, dei tassi che gli istituti
mutuanti debbono praticare (art. 3 legge impugnata); contrasterebbe
inoltre, con i princìpi della legislazione statale in materia di
incentivazioni creditizie, anche nell'industria turistica, prevedendo
agevolazioni non finalizzate alla realizzazione di nuove iniziative
industriali, sibbene per la ordinaria gestione di quelle in atto. La
mancata impugnativa di altre analoghe leggi regionali, di per sé del
resto non tale da precludere la presente, troverebbe comunque
giustificazione nel carattere del tutto eccezionale e temporaneo di
queste; essendo la legge della regione Campania (ad es.) rivolta a
sostenere l'industria turistica, dopo le rovinose vicende del colera,
ed essendo le leggi della Regione Liguria ed Umbria destinate ad
attenuare i danni conseguiti al divieto di traffico automobilistico
nei giorni domenicali e festivi.
4. - Si costituiva la Regione Umbria contestando potesse dedursi
dall'assenza nella legislazione statale di incentivazioni simili a
quelle previste dalla legge regionale un princìpio di esclusione del
tipo cui queste sono riconducibili; l'erroneo procedimento logico
seguito dallo Stato ricorrente dovrebbe condurre a ritenere
inammissibile, prima ancora che infondato questo motivo di censura.
La legge regionale impugnata, d'altra parte, non determinerebbe il
tasso di interesse delle operazioni creditizie, limitandosi a
prevedere contributi sugli interessi fissati dalla banche.
Il comportamento del Governo, infine, risulterebbe viziato per
eccesso di potere, non essendo state proposte censure nei confronti
di analoghe leggi regionali e non rilevando, sotto il profilo della
legittimità costituzionale, la considerazione delle particolari
contingenze in cui una legge è stata approvata. Considerato in diritto
1. - I giudizi, stante l'analogia delle questioni trattate,
possono essere riuniti.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri propone questione di
legittimità costituzionale in via principale della legge della
Regione Umbria approvata il 9 dicembre 1976 e riapprovata il 20
gennaio 1977, recante "Provvidenze a favore dell'industria ricettiva,
pararicettiva e della ristorazione", assumendo violati gli artt. 117
e 118 della Costituzione.
La legge regionale invaderebbe le competenze dello Stato in
materia di credito, prevedendo agevolazioni per l'industria turistica
senza far salve le competenze statali in ordine alla determinazione
dei tassi di interesse che gli istituti mutuanti debbono praticare.
Violerebbe, poi, i princìpi della legislazione statale in materia
di credito agevolato per l'industria turistica, prevedendo
facilitazioni non finalizzate alla realizzazione di nuove iniziative
ma solo per l'ordinaria gestione di quelle in atto.
Il Presidente del Consiglio dei ministri propone poi questione di
legittimità costituzionale in via principale nei confronti dell'art.
4 della legge della Regione Campania approvata il 26 luglio 1978 e
riapprovata il 25 settembre 1978, recante "Legge regionale 19
novembre 1973, n. 22 - Provvidenze a favore delle cooperative
artigiane di garanzia - Modifiche", per violazione del princìpio
della legislazione statale e, dunque, mediatamente dell'art. 117
Cost., secondo cui le incentivazioni creditizie a favore delle
imprese artigiane debbono essere finalizzate ad uno sviluppo
produttivo e non possono invece concernere le operazioni di mero
esercizio.
In entrambi i giudizi si sono costituite le Regioni. La Regione
Umbria sottolinea il carattere limitato dell'intervento previsto
dalla legge impugnata, da cui esulerebbe la determinazione del tasso
di interesse dell'operazione creditizia complessiva; nega poi si
possa desumere un princìpio contrario alle agevolazioni del credito
di esercizio dalla semplice mancanza nella legislazione statale di
incentivazioni di questo tipo. Il ricorso dello Stato, inoltre,
risulterebbe espressione di un indirizzo irragionevolmente difforme
da quello seguito fino ad ora, non essendo state impugnate leggi di
contenuto simile di altre Regioni e della medesima Regione Umbria.
La Regione Campania, rilevata l'ampiezza delle competenze
regionali in materia di accesso al credito, ai sensi dell'art. 109
del d.P.R. n. 616 del 1977, contesta che possano desumersi argomenti,
in relazione alle agevolazioni creditizie in favore delle imprese
artigiane e cooperative, dalla normativa statale concernente le
piccole e medie imprese.
3. - Deve essere esclusa, innanzi tutto, la violazione delle
competenze statali in ordine alla determinazione del tasso di
interesse praticato dagli istituti di credito ad opera della legge
della Regione Umbria impugnata. Questa legge non contiene alcuna
norma in proposito; prevede - è vero - convenzioni fra Regione ed
istituti di credito per la determinazione di modalità
dell'operazione creditizia, ma lo stesso modello "convenzionale"
prescelto esclude che le banche possano essere vincolate alle
decisioni dell'amministrazione regionale. Le modalità
dell'operazione creditizia "negoziabili" saranno allora solo quelle
che non risultano riservate alla determinazione dei competenti organi
statali.
4. - La legislazione statale in tema di agevolazioni creditizie
prevede solo interventi per favorire nuovi investimenti e/o
l'ammodernamento tecnologico e non per la semplice gestione degli
impianti in opera; ciò è vero non solo con riferimento alle
piccole, medie e grandi imprese (cfr. art. 3, legge 12 agosto 1977,
n. 675; artt. 1 e 14, legge 17 febbraio 1982, n. 46; art. 9 e segg.,
legge primo marzo 1986, n. 64, sull'intervento straordinario nel
Mezzogiorno; art. 1, legge 19 dicembre 1983, n. 696; art. 1
decreto-legge primo aprile 1987, n. 128, etc.) e per il commercio
(cfr. art. 2, legge 10 ottobre 1975, n. 517) ma anche in tema di
credito artigiano (cfr. artt. 35 ss., legge 25 luglio 1952, n. 949;
art. 1, legge 7 agosto 1971, n. 685; art. 2, legge 10 ottobre 1975,
n. 524; art. 1, n. 3, decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156,
convertito in legge n. 350 del 1976; art. 14, legge 17 febbraio 1982,
n. 46; art. 30, legge 7 agosto 1982, n. 526, etc.), di credito a
cooperative (art. 4, legge 27 febbraio 1985, n. 49) e di credito ad
imprese che operano nel settore del turismo (artt. 13, ss., legge 17
maggio 1983, n. 217).
Avuto riguardo alle necessarie ragioni di pubblico interesse che
debbono giustificare l'impiego del pubblico denaro, può, dunque,
desumersi da tale normativa un princìpio che esclude facilitazioni,
a carico delle finanze pubbliche, per crediti di mero esercizio.
Questo princìpio generale è derogato solo per il credito
agricolo (art. 1, lett. d, legge primo luglio 1977, n. 403), stanti
le note difficoltà che attraversa il settore, e per interventi
giustificati da motivi congiunturali, quando la stessa base
produttiva può essere minacciata (cfr., ad es., le agevolazioni in
deroga alla normativa vigente previste dall'art. 34, comma secondo,
della legge 24 aprile 1980, n. 146).
La legge della Regione Umbria e l'art. 4 della legge della Regione
Campania impugnate prevedono facilitazioni per il credito di mero
esercizio, rispettivamente, in favore delle aziende ricettive,
pararicettive e della ristorazione ed in favore delle aziende
artigiane senza alcun collegamento con specifiche ragioni
congiunturali. Ciò è palese per la legge della Regione Campania,
che rifinanzia e modifica in via permanente precedente normativa
della medesima Regione. Neppure la legge della Regione Umbria,
peraltro, evidenzia, nei criteri di concessione delle "provvidenze"
(art. 5) e negli elementi che debbono essere indicati nella relazione
tecnico-finanziaria da allegare alle domande (art. 4, lett. b), un
riferimento a situazioni di crisi dovute a circostanze o cause
specifiche e temporanee. La legge della Regione Umbria e l'art. 4
della legge della Regione Campania impugnati, dunque, poiché si
discostano dai princìpi della legislazione statale nella materia,
debbono esser dichiarati costituzionalmente illegittimi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Umbria approvata il 9 dicembre 1976 e riapprovata il 20 gennaio 1977,
recante "Provvidenze a favore dell'industria ricettiva, pararicettiva
e della ristorazione";
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
della Regione Campania approvata il 26 luglio 1978 e riapprovata il
25 settembre 1978, recante "Legge regionale 19 novembre 1973, n. 22 -
Provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia -
Modifiche".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte