Sentenza n. 441/1992
Altra decisione · depositata il 13/11/1992 · relatore Mauro Ferri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, rispettivamente notificati il 15 ed il 14 aprile 1992,
depositati in Cancelleria il 21 ed il 30 successivi, per conflitti di
attribuzione sorti a seguito del decreto del Ministro dei trasporti
20 dicembre 1991, n. 448, concernente: "Regolamento di attuazione
della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 giugno
1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre
1974, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di
viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali", ed iscritti ai nn. 13 e 17 del registro conflitti
1992;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 ottobre 1992 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Uditi gli avvocati Alberto Predieri per la Regione Toscana, Mario
D'Acunti per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato dello Stato Oscar
Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con due ricorsi analoghi nel contenuto le Regioni Toscana ed
Emilia-Romagna hanno promosso conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato in ordine al decreto del Ministro dei trasporti n. 448
del 20 dicembre 1991 con il quale si è data attuazione alla
direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno
1989 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di
viaggiatori su strada.
2. - La Regione Toscana lamenta che, per quanto concerne i
trasporti di interesse regionale, si tratta di attività ricomprese
nella competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione,
dell'art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977 e delle leggi quadro n. 151
del 1981 e n. 21 del 1992. Conseguentemente, il fatto che le
Comunità europee siano intervenute a regolare uno specifico aspetto
del servizio di trasporto, qual è quello dell'accesso alla
professione, non può implicare automaticamente che, nell'attività
di adeguamento alla normativa comunitaria, debba escludersi una
competenza regionale al riguardo.
Al contrario, ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato
reca una regolamentazione complessiva che si traduce in singole
prescrizioni lesive delle competenze regionali nelle materie dei
trasporti e della istruzione professionale.
3. - Tali prescrizioni, in particolare, sono:
l'art. 9 che prevede che l'esame di idoneità professionale sia
preceduto da una domanda inoltrata ad una commissione costituita
presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione del capoluogo della Regione. Tra i documenti
da allegare obbligatoriamente alla domanda sta "l'attestato di
frequenza ad uno dei corsi di preparazione che saranno affidati ad
organismi di formazione professionale con ampia e documentata
esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti -
Direzione generale M.C.T.C." (art. 9, terzo comma, lett. a).
Detta norma contrasterebbe con le competenze regionali in materia
di trasporti e di formazione professionale nella misura in cui
subordina l'ammissione all'esame (e il superamento dello stesso) alla
presentazione di un attestato di frequenza ad un corso che - afferma
il decreto - sarà affidato "ad organismi di formazione
professionale" non meglio identificati, ma comunque "previa
autorizzazione" del Ministero dei trasporti.
La necessità dell'autorizzazione ministeriale, nonché la
previsione generica della possibilità di affidare i corsi ad
organismi che saranno indicati solo dallo stesso Ministero,
comporterebbero un'illegittima ingerenza dello stesso in un ambito
riservato;
l'art. 10 del decreto, che prevede che le commissioni d'esame
per l'accertamento dell'idoneità professionale, siano istituite, su
base regionale, con decreto del Ministro dei trasporti (e composte da
un dirigente della Direzione generale della M.C.T.C.; da cinque
funzionari almeno del settimo livello della Direzione generale
dell'ufficio provinciale M.C.T.C. capoluogo di regione; da un
rappresentante per ogni associazione nazionale di categoria o
associazione locale aderente alle associazioni nazionali maggiormente
rappresentative a livello nazionale).
La Regione lamenta che nella composizione della commissione non
sia assicurata la presenza di alcun rappresentante di un ente - la
Regione stessa - titolare di parte rilevante delle competenze sulle
quali incide il provvedimento impugnato. Verrebbe con ciò
illegittimamente disconosciuta e sostanzialmente negata ogni
attribuzione regionale; e verrebbe altresì negato ogni rilievo ad
uno strumento - l'intesa - cui la Corte ha attribuito rilevanza non
solo, in generale, come modulo procedimentale tipico di composizione
e prevenzione di possibili conflitti tra enti pubblici, nonché di
cooperazione e leale collaborazione tra Stato e Regioni, ma anche, in
particolare, nella materia della formazione professionale.
4. - Aggiunge la ricorrente che la violazione delle competenze
regionali determinata dalle norme ora citate (nonché la complessiva
irragionevolezza delle stesse, che andrebbe del pari censurata in
relazione all'art. 3 della Costituzione) risulterebbe tanto più
evidente se misurata con il contenuto dell'art. 17, primo e terzo
comma, del decreto. Questo stabilisce che "in ogni momento, qualora
venga accertato da parte dell'ente competente, anche a prescindere
dalla verifica quinquennale di cui al terzo comma, il venire meno
anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria di
cui all'art. 3, l'ente stesso procede alla revoca del titolo
abilitativo all'autotrasporto".
Se dunque è riconosciuta, dallo stesso testo normativo, una
competenza delle Regioni (che sono precisamente tra gli "enti
competenti" al rilascio delle concessioni di trasporto, ai sensi
dell'art. 4 della legge n. 151 del 1981), non sarebbe comprensibile
perché il decreto abbia inteso escluderle da ogni funzione in
materia di valutazione dei requisiti per l'accesso alla professione
di autotrasportatori su strada. Conclude la Regione rilevando che
l'illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 10 del decreto n. 448
del 1991 comporterebbe anche, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87
del 1953, la conseguenziale illegittimità degli artt. 6, secondo
comma, 11, 12, 15 e 16, quarto e quinto comma.
5. - Per ragioni del tutto analoghe la Regione Emilia-Romagna
ritiene che il decreto del Ministro dei trasporti (in particolare con
gli artt. 2, secondo comma, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17)
invada competenze regionali costituzionalmente garantite e ne chiede
l'annullamento. Ad avviso della ricorrente le disposizioni in esame
si ingeriscono in maniera manifesta in settori di prerogativa
regionale, quale risulta in primo luogo la materia "istruzione
artigiana e professionale", di cui agli artt. 117 e 118, primo comma,
della Costituzione.
Al riguardo, dovrebbero considerarsi ricomprese, nelle
attribuzioni regionali, tanto l'indicazione delle materie il cui
apprendimento si reputi funzionale alla qualificazione professionale
da raggiungere, quanto la scelta, la composizione, la costituzione,
le modalità, il funzionamento e operatività dell'organo cui compete
il giudizio di idoneità. Rientrerebbe parimenti nella competenza
regionale, sotto il profilo della devoluzione della valutazione dei
requisiti di idoneità professionale, anche la disciplina delle cause
di esenzione dall'esame e della loro certificazione (art. 7), così
come la fissazione di criteri o vincoli correlati alla reiterazione
delle prove d'esame (art. 14) ed alla verifica e perdita dei
requisiti stessi (art. 17).
Nel caso di specie, allo sconfinamento relativo alla materia
"istruzione artigiana e professionale" (artt. 117 e 118, primo comma,
della Costituzione), si cumulerebbe quello relativo alla distinta
attribuzione in tema di "tramvie e linee automobilistiche",
considerato l'ambito di tale nozione sancito dall'art. 84 del d.P.R.
n. 616 del 1977 ed il carattere relativo del criterio territoriale
preordinato al riconoscimento delle attribuzioni in discorso ("anche
se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di
un'altra regione": art. 84, primo comma, del d.P.R. n. 616 citato).
L'invasione della sfera di competenza regionale, relativamente alle
norme considerate, abbraccerebbe anche l'esercizio delle funzioni
delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 85, primo comma, del d.P.R.
n. 616 del 1977 e dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione.
6. - Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, di
entrambi i ricorsi.
La difesa del Governo, premessa un'ampia disamina dell'oggetto e
delle finalità del decreto ministeriale n. 448 del 1991, osserva
come nel 1992 abbia inizio nell'intera Comunità un nuovo modello
economico completamente diverso dal precedente. In questa prospettiva
apparirebbe evidente la centralità della competenza professionale
degli operatori che vogliono entrare nel mercato del trasporto di
persone con autobus e, conseguentemente, la nuova normativa non
poteva essere canalizzata entro ambiti locali, essendo volta al
conseguimento di un titolo abilitante all'esercizio della professione
non solo su tutto il territorio nazionale, ma anche nel più vasto
ambito europeo. Le competenze attribuite alle Regioni dagli artt.
117 e 118 della Costituzione, dal d.P.R. n. 616 del 1977 sono
limitate al solo ambito territoriale di ciascuna Regione e in questi
limiti esse non sarebbero affatto toccate dalla normativa in
questione.
7. - Non sarebbero toccate, in particolare, quelle in tema di
istruzione artigiana e professionale. Quanto all'istruzione
artigiana, l'Avvocatura osserva che il decreto disciplina l'accesso
alla professione dell'"imprenditore-trasportatore" (art. 1), sicché
non vi sarebbe nulla che attenga all'artigianato. Quanto
all'istruzione professionale, la normativa non toccherebbe i corsi
professionali, ma disciplinerebbe soltanto l'accesso alla professione
e l'esame di idoneità (o un'attestazione di idoneità equipollente)
che fa conseguire il titolo abilitante all'esercizio della
professione su tutto il territorio comunitario: non potrebbe non
essere ritenuta la piena competenza statale che non interferisce con
quelle regionali operanti in un contesto distinto e separato.
8. - Né un'interferenza potrebbe essere riscontrata nel punto in
cui (art. 9, n. 3, lett. a) è previsto per l'esame un attestato di
frequenza ad uno dei corsi di preparazione "che saranno affidati ad
organismi di formazione professionale con ampia e documentata
esperienza, previa autorizzazione del Ministero dei trasporti": resta
ferma la competenza di qualunque organismo ente o istituto anche
regionale per i corsi di formazione professionale, riservandosi lo
Stato solo la verifica della sussistenza dei necessari requisiti che
comprovino l'esperienza e le capacità necessarie in capo agli
organismi stessi, al fine di garantire omogeneità nel rispetto delle
prescrizioni comuni dettate dalla normativa comunitaria.
9. - Quanto al disposto dell'art. 17, primo e terzo comma, del
decreto, che, prevedendo un potere di revoca del titolo abilitativo
da parte dell'"ente competente", eventualmente regionale,
dimostrerebbe l'illogicità di aver sottratto al medesimo ente
qualsiasi funzione in materia di valutazione dei requisiti per
l'accesso alla professione, l'Avvocatura rileva che il provvedimento
ministeriale non avrebbe affatto mutato la competenza al rilascio
delle concessioni o delle licenze di trasporto, ma avrebbe solo
riservato allo Stato quanto concerne l'esame, o l'attestato
equipollente, di idoneità professionale.
10. - In ordine alla competenza regionale in tema di tramvie e
linee automobilistiche di interesse regionale, si osserva che essa,
con margini di operatività e confini ben delimitati, non sarebbe
assolutamente toccata dal decreto, il quale, anziché l'attività di
trasportatore, riguarda solo le qualità dell'imprenditore-trasportatore, ponendo alle Regioni solo l'onere di verificare che
chi per la prima volta accede all'attività in questione sia dotato
dei requisiti che la CEE ha ritenuto indispensabili.
11. - Quanto infine alla competenza regionale in tema di noleggi e
servizi di piazza, l'Avvocatura precisa che il decreto fa riferimento
solo ai trasporti effettuati con autobus (art. 1). L'art. 2, n. 2, si
riferirebbe, quindi, al servizio di noleggio con autobus (e non al
noleggio di autovettura e al servizio di piazza): e per tale servizio
varrebbero le considerazioni già svolte in ordine alla esigenza di
omogeneità sul piano nazionale. Considerato in diritto
1. - Le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna sollevano entrambe
conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al
decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991 con il
quale si è data attuazione (ai sensi del l'art. 14 della legge 29
dicembre 1990 n. 428: "Legge comunitaria per il 1990") alla direttiva
del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 (che
modifica la precedente direttiva n. 562 del 12 novembre 1974)
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di
viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali.
Poiché i due ricorsi investono, sotto profili in larga parte
coincidenti, il medesimo provvedimento governativo, i relativi
giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
2. - Le ricorrenti lamentano, in sintesi, che il decreto
ministeriale impugnato, intervenendo a disciplinare uno specifico
aspetto del servizio di trasporto, relativo ai requisiti soggettivi
di coloro che intendono esercitare tale professione, includa anche i
trasporti di interesse regionale; attività da ritenersi invece
ricompresa nella competenza regionale ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione, degli artt. 84 e 85 del d.P.R. n. 616 del 1977 e delle
leggi quadro (in tema di servizi di trasporto pubblico) n. 151 del
1981 e n. 21 del 1992.
Conseguentemente, se anche la regolamentazione introdotta
costituisce attuazione di una direttiva adottata dal Consiglio delle
Comunità europee, non potrebbe essere esclusa una competenza
regionale al riguardo, cancellandola o riassorbendola nella
competenza statale di adeguamento alla normativa comunitaria. Al
contrario, ad avviso delle ricorrenti, il decreto reca una
regolamentazione complessiva che, non tenendo conto delle competenze
costituzionalmente garantite, si traduce in singole prescrizioni
lesive delle attribuzioni regionali.
Risulterebbero in particolare violate:
la competenza regionale in materia di trasporti nonché quella
in materia d'istruzione artigiana e professionale, laddove il
provvedimento governativo detta norme in tema di composizione,
costituzione, modalità di funzionamento ed operatività, della
commissione cui compete il giudizio di idoneità professionale di
coloro che vogliono accedere alla professione di trasportatore (artt.
6, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 del decreto), escludendo ogni
partecipazione regionale. Parimenti lesive delle medesime
attribuzioni sarebbero anche le norme sull'individuazione delle cause
di esonero dall'esame di idoneità (art. 7), così come la previsione
dei criteri per la ripetizione delle prove d'esame (art. 14), o la
disciplina sulla verifica e sulla perdita dei requisiti (art. 17);
previsione, quest'ultima, che ad avviso della Regione Toscana
dimostrerebbe la complessiva irragionevolezza del decreto (in
riferimento all'art. 3 della Costituzione), in quanto, mentre esclude
la Regione da ogni partecipazione alla fase di attestazione e
verifica dei requisiti necessari per la concessione degli atti
abilitativi, le affida poi il potere di revoca dei medesimi;
ancora la competenza in tema di "tramvie e linee
automobilistiche d'interesse regionale", per l'indicazione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari
all'esercizio della professione (art. 16), nonché per il vincolo di
compatibilità, rispetto alla disciplina introdotta dal decreto,
della regolamentazione relativa all'esercizio dei servizi pubblici di
linea ed all'attività di noleggio con conducente (art. 2, secondo
comma: censura questa prospettata dalla sola Regione Emilia-Romagna).
3.1. - I ricorsi non sono fondati.
Il decreto in esame traspone nell'ordinamento interno la
disciplina dettata dalle citate direttive comunitarie in tema di
"accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada
nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali".
Gli obiettivi che la normativa si propone di realizzare sono
strumentali all'attuazione della politica comune dei trasporti (la
cui instaurazione è prevista dallo stesso Trattato istitutivo CEE),
e sono resi espliciti nella direttiva n. 562 del 1974; si tratta, in
breve, del coordinamento delle condizioni di accesso alla professione
di trasportatore di viaggiatori in modo da favorire l'effettivo
esercizio del diritto alla libertà di stabilimento, del
miglioramento della qualifica di trasportatore al fine del
risanamento del mercato, di una migliore qualità del servizio e di
una maggiore sicurezza stradale.
A tal fine le fonti comunitarie pongono una minuziosa
regolamentazione della materia delineando la figura, non già del
semplice autotrasportatore, bensì dell'"imprenditore-trasportatore",
imponendogli la conoscenza delle nozioni di base per una corretta
gestione imprenditoriale e dettandone le caratteristiche specifiche
di idoneità morale, di capacità finanziaria e di capacità
professionale; requisito, quest'ultimo da accertarsi mediante esame
scritto su di un elenco di materie indicate dalla stessa direttiva ed
allegato al decreto in esame.
3.2. - Ciò posto risulta evidente la rilevanza nazionale
dell'interesse sotteso all'attuazione del programma comunitario,
mentre l'esigenza di uniformità nella sua applicazione è intrinseca
(cfr. in materia analoga la recente sent. n. 382 del 1992), e
rappresenta anzi il contenuto dell'obbligo che lo Stato assume verso
la Comunità, non potendosi ipotizzare alcun intervento frazionato o
condizionato da limiti territoriali a fronte di una normativa volta
al conseguimento di un titolo abilitante all'esercizio della
professione, non solo su tutto il territorio nazionale, ma anche nel
più vasto ambito europeo.
Di qui la complessiva legittimità dell'intervento dello Stato,
anche a fronte delle attribuzioni regionali.
Le ricorrenti agiscono infatti a tutela delle competenze loro
attribuite dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e dai d.P.R. nn.
5 del 1972 e 616 del 1977 in materia di trasporti e d'istruzione
professionale; ma, nei limiti in cui dette competenze sono affidate
alle Regioni, esse non risultano affatto lese dalla normativa in
esame.
3.3. - È del tutto evidente, in primo luogo, che la materia dei
trasporti nazionali o internazionali (poiché di questa si verte) non
può essere confusa con quella dei trasporti d'interesse locale,
attribuita alle Regioni ma assolutamente delimitata al solo ambito
territoriale di ciascuna di esse, come chiaramente dispone l'art. 117
della Costituzione ("tramvie e linee automobilistiche d'interesse
regionale") e ripetono l'art. 1 del d.P.R. n. 5 del 1972 e gli artt.
84 e 85 del d.P.R. n. 616 del 1977; limite che, del resto, è
esplicito anche nella legge regionale n. 14 del 28 febbraio 1984
adottata dalla ricorrente Regione Toscana (art. 2: " ..servizi di
trasporto pubblico locale ..che si svolgono nel territorio della
Regione Toscana, ed eventualmente in quello di altra Regione
limitrofa per una parte non prevalente, con esclusione di quelli di
competenza dello Stato").
3.4. - Per quanto poi attiene all'istruzione professionale,
occorre rilevare che il decreto non involge evidentemente la
competenza regionale all'organizzazione ed alla gestione di corsi
professionali, ma intende solo riservare allo Stato (art. 9, nella
sua corretta interpretazione) la verifica del rispetto delle
prescrizioni direttamente dettate dalla normativa comunitaria, al
fine di garantirne uniformità nell'attuazione.
Ed anche per quanto riguarda le norme relative agli scrutini
finali dei corsi, alle materie d'esame, alla composizione ed
all'attività delle commissioni d'esame o ai casi di esenzione (artt.
7, 10, 11, 12, 13, 14 e 15), si tratta, in piena evidenza, o di
disciplina dettata direttamente ed esaustivamente in sede comunitaria
(quale, ad esempio, l'elencazione delle materie d'esame), o di
aspetti della materia che la giurisprudenza di questa Corte ha
riconosciuto di spettanza statale. Già con le sentenze n. 89 del
1977 e n. 165 del 1989 - giudicando in conflitti di attribuzione
sollevati nei confronti di alcuni decreti ministeriali relativi a
corsi professionali per esercenti l'attività commerciale - la Corte
riconobbe l'appartenenza allo Stato della fase valutativa dei
risultati della frequenza ai corsi "dal momento che tale verifica
abilita all'esercizio dell'attività commerciale nell'intero
territorio nazionale, ed attiene pertanto alla materia del commercio
di competenza statale".
Ove quindi si consideri che anche in questa sede il superamento
dell'esame (unitamente al possesso degli altri requisiti) abilita
all'esercizio della professione quantomeno su tutto il territorio
nazionale, non possono che essere confermate le medesime conclusioni.
4. - Parimenti infondata risulta la censura prospettata dalla sola
Regione Emilia-Romagna in ordine all'art. 2, secondo comma, del
decreto, che assoggetta a vincolo di compatibilità (rispetto alla
disciplina introdotta dal decreto stesso) "l'esercizio dei servizi
pubblici di linea e l'attività di noleggio con conducente".
Escluso, per le ragioni prima indicate, che la norma risulti
lesiva della competenza regionale in materia di trasporti, non
sussiste neanche la dedotta lesione delle funzioni delegate ( ex
artt. 118, secondo comma, della Costituzione e 85 del d.P.R. n. 616
del 1977) in tema di "Regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai
servizi di piazza", in quanto il decreto fa riferimento solo ai
trasporti effettuati con autobus (art. 1) e, conseguentemente, la
disposizione in esame può riferirsi solo al servizio di noleggio con
autobus e non al noleggio di autovetture e al servizio di piazza.
Val la pena sottolineare che anche le funzioni amministrative
concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai
noleggi ed ai servizi di piazza sono delegate alle Regioni (ai sensi
dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977) con il già
evidenziato limite del loro ambito territoriale.
5. Quanto, infine, alla dedotta irragionevolezza della previsione
(art. 17) che affida all'"ente competente", eventualmente regionale,
i poteri di controllo e di revoca sui titoli abilitativi, mentre il
medesimo ente è escluso da ogni partecipazione al loro rilascio, è
appena il caso di osservare che la verificata spettanza allo Stato
delle nuove funzioni previste dal decreto ministeriale, ed in
particolare di quelle in tema di accertamento del requisito
d'idoneità professionale, non involge le attribuzioni degli enti
competenti (Stato, Regioni, comuni) al rilascio delle concessioni o
delle licenze, i quali continuano a svolgere i medesimi compiti,
verificando, positivamente in sede di rilascio, e negativamente in
sede di revoca, la sussistenza dei requisiti necessari, e quindi
anche di quelli direttamente previsti dalla disciplina comunitaria.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara che spetta allo Stato esercitare le
funzioni previste dagli artt. 2, secondo comma, 6, 7, da 9 a 17, del
decreto del Ministro dei trasporti n. 448 del 20 dicembre 1991,
recante: "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio
delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989, che modifica la
direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante
l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada
nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:441 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte