Sentenza n. 442/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271, quarto
comma, del codice di procedura penale (Decorrenza della custodia
cautelare) promosso con ordinanza emessa l'8 settembre 1986 dal
Pretore di Piove di Sacco sull'incidente di esecuzione proposto da
Falasco Fernando, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Piove di Sacco, con ordinanza emessa l'8
settembre 1986 (Reg. Ord. n. 764/1986) ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 271, quarto comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede
che la fungibilità tra custodia cautelare e carcerazione in
esecuzione di pena sia possibile anche nei casi in cui il reato,
ancorché commesso successivamente alla cessazione della custodia
cautelare, sia comunque anteriore alla sentenza, irrevocabile o meno,
che conferisce all'imputato la certezza processuale dell'inutilità
della custodia stessa.
Nel giudizio a quo non è possibile applicare il principio della
detraibilità della custodia cautelare sofferta ingiustamente
dall'imputato, di cui all'art. 271 c.p.p., in quanto il reato, per il
quale è stato emesso l'ordine di carcerazione, è stato commesso
successivamente alla cessazione della custodia cautelare stessa
(anche se prima della pronuncia che ha consentito di considerarla
ingiusta). Ma il giudice remittente ritiene che il principio del
favor libertatis - in base al quale (in via giurisprudenziale
dapprima, e poi anche in via legislativa con la legge n. 517 del
1955) è stata ammessa la fungibilità della pena - debba
ulteriormente essere affermato consentendo la detraibilità della
custodia cautelare anche nel caso in cui questa sia sofferta prima
del reato la cui pena deve essere eseguita ma solo successivamente
alla commissione del reato stesso sia processualmente accertata
l'inutilità della custodia medesima.
Invero, se la ratio dell'attuale art. 271, quarto comma, c.p.p. è
da individuarsi nella necessità di evitare che chi abbia sofferto
un'ingiusta carcerazione preventiva possa godere di una sorta di
impunità per la commissione di altri reati nei limiti della sofferta
carcerazione, più coerentemente la detraibilità non andrebbe
subordinata alla successione cronologica reato/custodia cautelare
inutilmente sofferta, quanto piuttosto alla commissione del reato in
epoca anteriore alla sentenza (irrevocabile o meno) che accerti
processualmente e definitivamente l'inutilità della custodia
cautelare da scomputare.
Infatti, anche laddove, come nel caso di specie, il reato (la cui
pena deve essere espiata) sia stato commesso successivamente alla
cessazione della custodia cautelare, l'autore del reato medesimo non
avrebbe dovuto avere certezza alcuna dell'inutilità della custodia
cautelare sofferta, che è diventata sine titulo solo dopo la
commissione del citato reato.
Assume quindi il giudice a quo che la posizione di chi abbia
commesso il reato anteriormente alla custodia cautelare e quella di
chi abbia invece commesso il reato successivamente alla cessazione
della custodia ma anteriormente al definitivo accertamento
all'inutilità di quest'ultima è sostanzialmente uguale atteso che,
nel secondo caso prospettato, la consapevolezza, al momento della
commissione del reato, di aver subito una custodia cautelare è cosa
ben diversa dalla certezza di averla subita inutilmente.
La disparità di trattamento, peraltro, si farebbe più evidente
nel caso in cui il reato sia stato commesso durante la custodia
cautelare. In tal caso il reato non è stato commesso dopo la
custodia cautelare ma durante quest'ultima ed ai sensi dell'art. 271,
quarto comma, cod. proc. pen. sembra possibile la detrazione della
custodia cautelare, anche di quella sofferta sino al momento della
commissione del reato. Se il citato art. 271 c.p.p. autorizza una
tale fungibilità, la situazione soggettiva e psicologica
dell'imputato nel caso appena ricordato (in cui non è possibile la
detrazione) è del tutto identica a quella del soggetto che commette
il reato successivamente alla cessazione della custodia cautelare ma
prima dell'accertamento della sua inutilità (caso questo in cui la
fungibilità non è possibile). In entrambe le ipotesi, infatti, la
commissione del reato avviene dopo un periodo di custodia cautelare
ed in un momento in cui il soggetto non vanta alcun "credito" verso
la giustizia.
Pertanto, il giudice a quo conclude richiedendo una pronuncia di
illegittimità costituzionale dell'art. 271, quarto comma, per
contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto permette una disparità di
trattamento, in casi sostanzialmente uguali, nonché con l'art. 13,
in quanto lesivo del principio dell'inviolabilità della libertà
personale anche in casi in cui non v'è alcuna causa di difesa
sociale e di tutela della collettività.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, depositata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione sotto
entrambi i profili prospettati.
A proposito della violazione dell'art. 3 Cost., l'Avvocatura nega
che le situazioni giuridiche messe a confronto nell'ordinanza di
rinvio siano omogenee. Invero, la situazione di chi ha commesso il
reato dopo la cessazione di una custodia cautelare ingiustamente
sofferta sarebbe completamente diversa dalla situazione di chi ha
commesso tale reato prima di aver patito l'ingiusta custodia
cautelare. Nel primo caso, la pena da scontare, riferendosi a reato
commesso successivamente, non può essere determinata computando un
periodo di custodia sofferto per la soddisfazione di esigenze, di
carattere cautelare o strettamente inerenti ad un processo,
riguardante fatti anteriori alla stessa consumazione del reato per il
quale la pena deve essere eseguita, tanto più che, ove si accedesse
alla tesi contraria, colui che avesse subito una custodia cautelare
da lui ritenuta ingiusta o, comunque, tale da poter essere o
diventare processualmente sine titulo, si sentirebbe autorizzato a
commettere un reato dopo la cessazione della custodia cautelare
stessa. Nel secondo caso, invece, la pena da scontare, riferendosi a
reato commesso in precedenza, ben può essere determinata computando
la custodia successivamente inutiliter sofferta e non potrebbe mai,
l'istituto, risolversi in una spinta a delinquere.
D'altro canto, l'Avvocatura nega che si possa sostenere che la
situazione di chi abbia commesso il reato dopo la cessazione della
custodia cautelare ma prima di sapere che tale custodia fosse sine
titulo, sia soggettivamente identica alla situazione di chi abbia
commesso il reato prima della custodia cautelare: invero, anche dal
punto di vista psicologico, la possibilità o, addirittura, la
probabilità che si realizzi processualmente un certo risultato
costituisce un elemento differenziante di notevoli proporzioni e
tale, comunque, da rendere più che ragionevole la diversità di
discipline normative.
Per quanto riguarda la presunta violazione dell'art. 13 assume
l'Avvocatura che appare doveroso, per esigenze di tutela sociale e di
difesa della collettività, evitare che chi abbia sofferto una
custodia preventiva in relazione ad una vicenda processuale ancora
sub iudice possa essere indotto a commettere uno specifico delitto
per far diventare sine titulo la custodia cautelare già sofferta. Considerato in diritto
1. - L'eccezione proposta dal giudice remittente è infondata.
Non è questa la sede per ripercorrere l'evoluzione che il
principio di c.d. fungibilità (o, se si preferisce, di
"mutuabilità") tra custodia cautelare e carcerazione per esecuzione
di pena ha subito prima e dopo le innovazioni apportate
all'originario testo dell'art. 271 c.p.p. dall'art. 9 della legge 18
giugno 1955, n. 57.
Né è qui il caso d'approfondire le "ragioni" di tale
fungibilità, alla luce della natura e funzioni della pena quali
risultano dal sistema costituzionale: va qui soltanto ricordato che,
a fronte dell'art. 27, terzo comma, Cost., non è in alcun modo
condividibile l'assunto della natura esclusivamente retributiva della
pena e, conseguentemente, della negazione delle funzioni preventive
speciali della medesima. Sicché, forse, ulteriori approfondimenti
del tema potrebbero condurre almeno a "mitigare" l'identificazione
tra sanzioni penali ed extrapenali implicita nelle affermazioni,
tuttora ricorrenti, della pura compensazione, che si verificherebbe,
nell'istituto in esame, tra crediti e debiti tra cittadino e Stato.
Circoscrivendo l'indagine alla sola, specifica questione
sottoposta all'esame di questa Corte, va anzitutto affermato che la
ratio per la quale l'attuale testo dell'art. 271, quarto comma,
c.p.p., subordina la detrazione del "tempo" di custodia cautelare
sofferto dall'imputato dalla durata della pena (inflitta per un reato
diverso da quello per il quale si è subita la predetta custodia)
alla condizione che il "reato diverso" non sia stato commesso dopo la
cessazione della custodia cautelare, viene comunemente ricondotta
alla necessità di non concedere "spinte" a delinquere, trasformando
l'istituto di c.d. fungibilità tra custodia cautelare e carcerazione
per esecuzione di pena in una riduzione delle finalità preventive
ordinariamente perseguite dal sistema penale.
Or andrebbe qui precisato che, per vero, già prima della predetta
ratio, comunemente individuata dalla dottrina e giurisprudenza, è
doveroso riferirsi al principio d'obbligatorietà della pena: questa,
infatti, sorge dal reato e non può, pertanto, che "supporre" un
reato già commesso ed accertato; e ciò, anche a parte le finalità
"rieducative" di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost., che possono
aver senso anche se riferite ad "altro" reato ma che, peraltro,
certamente non possono mai riguardare un reato "da commettere".
Ma, anche a tacer d'altro e ad assumere per uniche le ragioni
"riduttive" sopra indicate, anche a voler ritenere, cioè, che la
necessaria precedenza del reato (dal computo della pena irrogata per
il quale è da sottrarsi il tempo della sofferta custodia cautelare)
rispetto alla cessazione della stessa custodia, sia motivata
unicamente dal non creare "spinte" a delinquere, il quarto comma
dell'art. 271 c.p.p. non viola l'art. 3 Cost.
La situazione di chi ha commesso un reato prima della cessazione
dell'"inutile" custodia preventiva (relativa ad altro reato) è
oggettivamente diversa da quella di chi ha commesso un reato dopo la
cessazione della stessa "inutile" custodia, anche nell'ipotesi che il
"nuovo" reato sia stato commesso prima dell'accertamento giudiziale
dell'"inutilità" della sofferta custodia cautelare.
Né è condividibile l'assunto sostenuto nell'ordinanza
remittente, secondo il quale, sebbene "formalmente" diverse, la
situazione di chi ha commesso il reato anteriormente alla custodia
cautelare è sostanzialmente uguale a quella di chi ha commesso il
reato successivamente alla cessazione della custodia ma anteriormente
all'accertamento giudiziale definitivo dell'"inutilità" della
medesima: la situazione di chi è "in attesa" d'una "possibile" o
"probabile" dichiarazione giudiziale dell'inutilità della sofferta
custodia cautelare è, dal punto di vista psicologico, notevolmente
diversa da quella di chi ancora non ha sofferto alcuna custodia
cautelare e che, pertanto, neppure ha modo di riflettere su calcoli
attinenti a custodie cautelari del tutto ipotetiche e, comunque,
"irrilevanti". Infatti, scontare, in avvenire, custodie cautelari o
carcerazioni in esecuzione di pena non può in alcun modo motivare il
soggetto a delinquere. Non così accade, invece, per chi, pur se
ancora non giudizialmente certo dell'inutilità della già sofferta
custodia cautelare, può, comunque, esser spinto a delinquere dalla
speranza che, in avvenire, il tempo della già sofferta custodia
venga, attraverso una giudiziale decisione, sottratto da quello della
carcerazione in esecuzione di pena per il "nuovo" reato.
Ma va aggiunto che (a meno di ritenere che le decisioni
giudiziarie siano rimesse "al caso" od all'assoluto arbitrio dei
giudici) il soggetto che ha già sofferto la custodia cautelare sa
bene (anzi, è solo lui in grado di meglio conoscere) se la medesima
è stata utilmente od inutilmente scontata: e la spinta al "nuovo"
reato è tanto più forte quanto più è radicata nel soggetto, con
la sicurezza di non aver commesso in precedenza alcun reato, la
certezza che l'autorità giudiziaria dichiarerà ufficialmente
"inutile" la scontata custodia cautelare.
Per diverse situazioni, dal punto di vista oggettivo e soggettivo,
il legislatore ha, pertanto, ragionevolmente previsto diverse
discipline giuridiche. La regolamentazione di cui al quarto comma
dell'art. 271 c.p.p. non contiene, dunque, in alcun modo, regole
irragionevolmente discriminatorie.
2. - Neppure l'art. 13 Cost. (richiamato dall'ordinanza rimettente
sotto il profilo della compressione, da parte della disposizione
impugnata, della libertà personale anche in casi in cui non vi è
alcuna esigenza di difesa sociale e di tutela della collettività) è
violato dal quarto comma dell'art. 271 c.p.p. Anzi, tenuto conto
delle ragioni già precisate (sottolineate, a tacer d'altro, ancora
una volta le finalità preventive per le quali il legislatore ha
subordinato la c.d. fungibilità tra custodia cautelare e
carcerazione in esecuzione di pena alla commissione del reato, per il
quale si deve scontare la pena, precedentemente alla sofferta
custodia cautelare) è doveroso particolarmente rilevare che, appunto
in difesa della collettività, va evitato che chi abbia sofferto una
custodia cautelare ancora sub iudice sia indotto a delinquere o,
comunque, ritrovi motivi "favorevoli" alla commissione di "nuovi"
reati nella certezza o nella speranza che, in avvenire, la predetta
custodia sia giudizialmente dichiarata "inutilmente" sofferta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 271, quarto comma, c.p.p., sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 13 Cost., dal Pretore di Piove di Sacco con ordinanza
dell'8 settembre 1986 (Reg. ord. 764/86).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte