Corte costituzionale

Sentenza n. 442/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Renato Dell'Andro

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 271, quarto

comma, del codice di procedura penale (Decorrenza della custodia

cautelare) promosso con ordinanza emessa l'8 settembre 1986 dal

Pretore di Piove di Sacco sull'incidente di esecuzione proposto da

Falasco Fernando, iscritta al n. 764 del registro ordinanze 1986 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima

serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Piove di Sacco, con ordinanza emessa l'8

settembre 1986 (Reg. Ord. n. 764/1986) ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 13 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 271, quarto comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede

che la fungibilità tra custodia cautelare e carcerazione in

esecuzione di pena sia possibile anche nei casi in cui il reato,

ancorché commesso successivamente alla cessazione della custodia

cautelare, sia comunque anteriore alla sentenza, irrevocabile o meno,

che conferisce all'imputato la certezza processuale dell'inutilità

della custodia stessa.

Nel giudizio a quo non è possibile applicare il principio della

detraibilità della custodia cautelare sofferta ingiustamente

dall'imputato, di cui all'art. 271 c.p.p., in quanto il reato, per il

quale è stato emesso l'ordine di carcerazione, è stato commesso

successivamente alla cessazione della custodia cautelare stessa

(anche se prima della pronuncia che ha consentito di considerarla

ingiusta). Ma il giudice remittente ritiene che il principio del

favor libertatis - in base al quale (in via giurisprudenziale

dapprima, e poi anche in via legislativa con la legge n. 517 del

1955) è stata ammessa la fungibilità della pena - debba

ulteriormente essere affermato consentendo la detraibilità della

custodia cautelare anche nel caso in cui questa sia sofferta prima

del reato la cui pena deve essere eseguita ma solo successivamente

alla commissione del reato stesso sia processualmente accertata

l'inutilità della custodia medesima.

Invero, se la ratio dell'attuale art. 271, quarto comma, c.p.p. è

da individuarsi nella necessità di evitare che chi abbia sofferto

un'ingiusta carcerazione preventiva possa godere di una sorta di

impunità per la commissione di altri reati nei limiti della sofferta

carcerazione, più coerentemente la detraibilità non andrebbe

subordinata alla successione cronologica reato/custodia cautelare

inutilmente sofferta, quanto piuttosto alla commissione del reato in

epoca anteriore alla sentenza (irrevocabile o meno) che accerti

processualmente e definitivamente l'inutilità della custodia

cautelare da scomputare.

Infatti, anche laddove, come nel caso di specie, il reato (la cui

pena deve essere espiata) sia stato commesso successivamente alla

cessazione della custodia cautelare, l'autore del reato medesimo non

avrebbe dovuto avere certezza alcuna dell'inutilità della custodia

cautelare sofferta, che è diventata sine titulo solo dopo la

commissione del citato reato.

Assume quindi il giudice a quo che la posizione di chi abbia

commesso il reato anteriormente alla custodia cautelare e quella di

chi abbia invece commesso il reato successivamente alla cessazione

della custodia ma anteriormente al definitivo accertamento

all'inutilità di quest'ultima è sostanzialmente uguale atteso che,

nel secondo caso prospettato, la consapevolezza, al momento della

commissione del reato, di aver subito una custodia cautelare è cosa

ben diversa dalla certezza di averla subita inutilmente.

La disparità di trattamento, peraltro, si farebbe più evidente

nel caso in cui il reato sia stato commesso durante la custodia

cautelare. In tal caso il reato non è stato commesso dopo la

custodia cautelare ma durante quest'ultima ed ai sensi dell'art. 271,

quarto comma, cod. proc. pen. sembra possibile la detrazione della

custodia cautelare, anche di quella sofferta sino al momento della

commissione del reato. Se il citato art. 271 c.p.p. autorizza una

tale fungibilità, la situazione soggettiva e psicologica

dell'imputato nel caso appena ricordato (in cui non è possibile la

detrazione) è del tutto identica a quella del soggetto che commette

il reato successivamente alla cessazione della custodia cautelare ma

prima dell'accertamento della sua inutilità (caso questo in cui la

fungibilità non è possibile). In entrambe le ipotesi, infatti, la

commissione del reato avviene dopo un periodo di custodia cautelare

ed in un momento in cui il soggetto non vanta alcun "credito" verso

la giustizia.

Pertanto, il giudice a quo conclude richiedendo una pronuncia di

illegittimità costituzionale dell'art. 271, quarto comma, per

contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto permette una disparità di

trattamento, in casi sostanzialmente uguali, nonché con l'art. 13,

in quanto lesivo del principio dell'inviolabilità della libertà

personale anche in casi in cui non v'è alcuna causa di difesa

sociale e di tutela della collettività.

L'ordinanza è stata regolarmente notificata, depositata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione sotto

entrambi i profili prospettati.

A proposito della violazione dell'art. 3 Cost., l'Avvocatura nega

che le situazioni giuridiche messe a confronto nell'ordinanza di

rinvio siano omogenee. Invero, la situazione di chi ha commesso il

reato dopo la cessazione di una custodia cautelare ingiustamente

sofferta sarebbe completamente diversa dalla situazione di chi ha

commesso tale reato prima di aver patito l'ingiusta custodia

cautelare. Nel primo caso, la pena da scontare, riferendosi a reato

commesso successivamente, non può essere determinata computando un

periodo di custodia sofferto per la soddisfazione di esigenze, di

carattere cautelare o strettamente inerenti ad un processo,

riguardante fatti anteriori alla stessa consumazione del reato per il

quale la pena deve essere eseguita, tanto più che, ove si accedesse

alla tesi contraria, colui che avesse subito una custodia cautelare

da lui ritenuta ingiusta o, comunque, tale da poter essere o

diventare processualmente sine titulo, si sentirebbe autorizzato a

commettere un reato dopo la cessazione della custodia cautelare

stessa. Nel secondo caso, invece, la pena da scontare, riferendosi a

reato commesso in precedenza, ben può essere determinata computando

la custodia successivamente inutiliter sofferta e non potrebbe mai,

l'istituto, risolversi in una spinta a delinquere.

D'altro canto, l'Avvocatura nega che si possa sostenere che la

situazione di chi abbia commesso il reato dopo la cessazione della

custodia cautelare ma prima di sapere che tale custodia fosse sine

titulo, sia soggettivamente identica alla situazione di chi abbia

commesso il reato prima della custodia cautelare: invero, anche dal

punto di vista psicologico, la possibilità o, addirittura, la

probabilità che si realizzi processualmente un certo risultato

costituisce un elemento differenziante di notevoli proporzioni e

tale, comunque, da rendere più che ragionevole la diversità di

discipline normative.

Per quanto riguarda la presunta violazione dell'art. 13 assume

l'Avvocatura che appare doveroso, per esigenze di tutela sociale e di

difesa della collettività, evitare che chi abbia sofferto una

custodia preventiva in relazione ad una vicenda processuale ancora

sub iudice possa essere indotto a commettere uno specifico delitto

per far diventare sine titulo la custodia cautelare già sofferta. Considerato in diritto

1. - L'eccezione proposta dal giudice remittente è infondata.

Non è questa la sede per ripercorrere l'evoluzione che il

principio di c.d. fungibilità (o, se si preferisce, di

"mutuabilità") tra custodia cautelare e carcerazione per esecuzione

di pena ha subito prima e dopo le innovazioni apportate

all'originario testo dell'art. 271 c.p.p. dall'art. 9 della legge 18

giugno 1955, n. 57.

Né è qui il caso d'approfondire le "ragioni" di tale

fungibilità, alla luce della natura e funzioni della pena quali

risultano dal sistema costituzionale: va qui soltanto ricordato che,

a fronte dell'art. 27, terzo comma, Cost., non è in alcun modo

condividibile l'assunto della natura esclusivamente retributiva della

pena e, conseguentemente, della negazione delle funzioni preventive

speciali della medesima. Sicché, forse, ulteriori approfondimenti

del tema potrebbero condurre almeno a "mitigare" l'identificazione

tra sanzioni penali ed extrapenali implicita nelle affermazioni,

tuttora ricorrenti, della pura compensazione, che si verificherebbe,

nell'istituto in esame, tra crediti e debiti tra cittadino e Stato.

Circoscrivendo l'indagine alla sola, specifica questione

sottoposta all'esame di questa Corte, va anzitutto affermato che la

ratio per la quale l'attuale testo dell'art. 271, quarto comma,

c.p.p., subordina la detrazione del "tempo" di custodia cautelare

sofferto dall'imputato dalla durata della pena (inflitta per un reato

diverso da quello per il quale si è subita la predetta custodia)

alla condizione che il "reato diverso" non sia stato commesso dopo la

cessazione della custodia cautelare, viene comunemente ricondotta

alla necessità di non concedere "spinte" a delinquere, trasformando

l'istituto di c.d. fungibilità tra custodia cautelare e carcerazione

per esecuzione di pena in una riduzione delle finalità preventive

ordinariamente perseguite dal sistema penale.

Or andrebbe qui precisato che, per vero, già prima della predetta

ratio, comunemente individuata dalla dottrina e giurisprudenza, è

doveroso riferirsi al principio d'obbligatorietà della pena: questa,

infatti, sorge dal reato e non può, pertanto, che "supporre" un

reato già commesso ed accertato; e ciò, anche a parte le finalità

"rieducative" di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost., che possono

aver senso anche se riferite ad "altro" reato ma che, peraltro,

certamente non possono mai riguardare un reato "da commettere".

Ma, anche a tacer d'altro e ad assumere per uniche le ragioni

"riduttive" sopra indicate, anche a voler ritenere, cioè, che la

necessaria precedenza del reato (dal computo della pena irrogata per

il quale è da sottrarsi il tempo della sofferta custodia cautelare)

rispetto alla cessazione della stessa custodia, sia motivata

unicamente dal non creare "spinte" a delinquere, il quarto comma

dell'art. 271 c.p.p. non viola l'art. 3 Cost.

La situazione di chi ha commesso un reato prima della cessazione

dell'"inutile" custodia preventiva (relativa ad altro reato) è

oggettivamente diversa da quella di chi ha commesso un reato dopo la

cessazione della stessa "inutile" custodia, anche nell'ipotesi che il

"nuovo" reato sia stato commesso prima dell'accertamento giudiziale

dell'"inutilità" della sofferta custodia cautelare.

Né è condividibile l'assunto sostenuto nell'ordinanza

remittente, secondo il quale, sebbene "formalmente" diverse, la

situazione di chi ha commesso il reato anteriormente alla custodia

cautelare è sostanzialmente uguale a quella di chi ha commesso il

reato successivamente alla cessazione della custodia ma anteriormente

all'accertamento giudiziale definitivo dell'"inutilità" della

medesima: la situazione di chi è "in attesa" d'una "possibile" o

"probabile" dichiarazione giudiziale dell'inutilità della sofferta

custodia cautelare è, dal punto di vista psicologico, notevolmente

diversa da quella di chi ancora non ha sofferto alcuna custodia

cautelare e che, pertanto, neppure ha modo di riflettere su calcoli

attinenti a custodie cautelari del tutto ipotetiche e, comunque,

"irrilevanti". Infatti, scontare, in avvenire, custodie cautelari o

carcerazioni in esecuzione di pena non può in alcun modo motivare il

soggetto a delinquere. Non così accade, invece, per chi, pur se

ancora non giudizialmente certo dell'inutilità della già sofferta

custodia cautelare, può, comunque, esser spinto a delinquere dalla

speranza che, in avvenire, il tempo della già sofferta custodia

venga, attraverso una giudiziale decisione, sottratto da quello della

carcerazione in esecuzione di pena per il "nuovo" reato.

Ma va aggiunto che (a meno di ritenere che le decisioni

giudiziarie siano rimesse "al caso" od all'assoluto arbitrio dei

giudici) il soggetto che ha già sofferto la custodia cautelare sa

bene (anzi, è solo lui in grado di meglio conoscere) se la medesima

è stata utilmente od inutilmente scontata: e la spinta al "nuovo"

reato è tanto più forte quanto più è radicata nel soggetto, con

la sicurezza di non aver commesso in precedenza alcun reato, la

certezza che l'autorità giudiziaria dichiarerà ufficialmente

"inutile" la scontata custodia cautelare.

Per diverse situazioni, dal punto di vista oggettivo e soggettivo,

il legislatore ha, pertanto, ragionevolmente previsto diverse

discipline giuridiche. La regolamentazione di cui al quarto comma

dell'art. 271 c.p.p. non contiene, dunque, in alcun modo, regole

irragionevolmente discriminatorie.

2. - Neppure l'art. 13 Cost. (richiamato dall'ordinanza rimettente

sotto il profilo della compressione, da parte della disposizione

impugnata, della libertà personale anche in casi in cui non vi è

alcuna esigenza di difesa sociale e di tutela della collettività) è

violato dal quarto comma dell'art. 271 c.p.p. Anzi, tenuto conto

delle ragioni già precisate (sottolineate, a tacer d'altro, ancora

una volta le finalità preventive per le quali il legislatore ha

subordinato la c.d. fungibilità tra custodia cautelare e

carcerazione in esecuzione di pena alla commissione del reato, per il

quale si deve scontare la pena, precedentemente alla sofferta

custodia cautelare) è doveroso particolarmente rilevare che, appunto

in difesa della collettività, va evitato che chi abbia sofferto una

custodia cautelare ancora sub iudice sia indotto a delinquere o,

comunque, ritrovi motivi "favorevoli" alla commissione di "nuovi"

reati nella certezza o nella speranza che, in avvenire, la predetta

custodia sia giudizialmente dichiarata "inutilmente" sofferta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 271, quarto comma, c.p.p., sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 13 Cost., dal Pretore di Piove di Sacco con ordinanza

dell'8 settembre 1986 (Reg. ord. 764/86).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte