Sentenza n. 442/1994
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/12/1994 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 452, secondo
comma, del codice di procedura penale e 247 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), promossi con n. 3
ordinanze emesse il 20 dicembre 1993 dal Tribunale di Roma nei
procedimenti penali a carico di Giammaria Mirella, Khatib Ben Ayed ed
altri e Nwachuku Obioha Okechutu ed altri, rispettivamente iscritte
ai nn. 34, 45 e 51 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 9, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - In esito a giudizio direttissimo a carico di un imputato nei
cui confronti, nonostante la richiesta dallo stesso formulata in
limine al dibattimento, non era stato possibile procedere con rito
abbreviato per il mancato consenso del pubblico ministero, motivato
sulla base della non definibilità del processo allo stato degli
atti, il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 20 dicembre 1993,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo
comma, del codice di procedura penale, limitatamente all'inciso "e il
pubblico ministero vi consente" (r.o. n. 34/1994).
Il giudice a quo rileva che si verte nella medesima situazione
già rimessa alla Corte costituzionale con ord. dell'8 gennaio 1991
(r.o. n. 408/1991) - cui "si fa integrale rinvio" - e decisa con
sentenza n. 187 del 1992, con la quale la Corte aveva dichiarato
l'inammissibilità della questione per la pluralità di soluzioni
prospettabili, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata.
Il Tribunale sottolinea che anche nel caso ora sottoposto
all'esame della Corte viene in rilievo il dubbio di costituzionalità
dell'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen., che subordina la
instaurazione del giudizio abbreviato, e la conseguente riduzione
della pena, al consenso del pubblico ministero, il quale, con le sue
discrezionali scelte investigative, è arbitro di determinare la
decidibilità del processo allo stato degli atti e quindi di
precostituire le condizioni per negare il consenso alla
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato; pur
non essendo paradossalmente ostativa a tale trasformazione la non
decidibilità allo stato degli atti, tenuto conto del potere di
integrazione probatoria attribuito al giudice dalla norma impugnata.
Rilevato che tale disciplina è rimasta immutata, nonostante siano
trascorsi due anni dal monito rivolto al legislatore dalla Corte con
la sentenza n. 92 del 1992, con la quale si sollecitava
l'introduzione nella disciplina del giudizio abbreviato di un
meccanismo di integrazione probatoria, al fine di non far dipendere
il presupposto della decidibilità allo stato degli atti dalle
discrezionali scelte investigative del pubblico ministero, il
Tribunale esprime l'avviso, da un lato, di non poter ulteriormente
protrarre l'attesa delle auspicate modifiche legislative, e,
dall'altro, di avere il dovere di non applicare norme che la stessa
Corte costituzionale ha qualificato illegittime.
D'altro canto, osserva il remittente, delle quattro soluzioni alternative considerate dalla Corte con la sentenza n. 187 del 1992,
una sola è quella idonea a ricondurre la disciplina del giudizio
abbreviato a coerenza con i principi costituzionali.
Esposte le ragioni per le quali non possono ritenersi appaganti le
altre soluzioni (previsione di un dovere di completezza investigativa
in capo al pubblico ministero; previsione del potere del medesimo
organo di prestare un consenso condizionato all'espletamento da parte
del giudice di un'attività di integrazione probatoria; previsione
del dovere del giudice di ritenere ingiustificato il dissenso del
pubblico ministero qualora la non decidibilità allo stato degli atti
possa essere colmata dal meccanismo di integrazione probatoria
previsto dall'art. 452), il Tribunale individua nella eliminazione
del presupposto del consenso del pubblico ministero "l'unica via per
conciliare con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3
Cost.) e di stretta legalità (art. 25 Cost.) la permanenza del
giudizio abbreviato nell'ordinamento processuale".
Rileva da ultimo il Tribunale che il far dipendere l'instaurazione
del giudizio abbreviato dalla sola richiesta dell'imputato non
contrasta con la finalità deflattiva per la quale il giudizio
abbreviato è stato introdotto nel nostro ordinamento processuale,
poiché la piena utilizzabilità degli atti di indagine fa sì che
l'assunzione delle ulteriori prove - nelle forme semplificate della
camera di consiglio - "sarebbe limitata ai necessari atti
integrativi, con evidente ed incisivo profitto per l'economia
processuale".
2. - La medesima questione di cui sopra è stata sollevata dal
Tribunale di Roma con altra ordinanza in data 20 dicembre 1993 (r.o.
n. 45/1994), di contenuto sostanzialmente identico alla precedente.
3. - Con una terza ordinanza in data 20 dicembre 1993 (r.o. n.
51/1994), il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 25 della Costituzione, la questione di costituzionalità
dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale,
limitatamente all'inciso "e il pubblico ministero vi consente", e
dell'art. 247, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), limitatamente alle parole "sospese le
formalità di apertura del dibattimento se già iniziate, ne dà
avviso al pubblico ministero, che nei cinque giorni successivi
esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso interviene e il
giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti".
Il Tribunale ricorda che nella propria ordinanza del 18 marzo 1991
- alla quale si fa "integrale rinvio" - era stata prospettata "la
illegittimità del citato art. 247 sia nell'ipotesi in cui al regime
transitorio del giudizio abbreviato si ritenesse applicabile l'art.
452 comma 2 c.p.p. sia nel caso inverso"; e che la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 187 del 1992, aveva dichiarato la
questione inammissibile (recte, manifestamente inammissibile), sul
rilievo che fosse "basata su un quesito interpretativo ( ..) che
spetta allo stesso giudice a quo risolvere".
Raccogliendo ora l'invito della Corte, il remittente, anche alla
luce della giurisprudenza nel frattempo affermatasi, esprime l'avviso
che anche al giudizio abbreviato del regime transitorio si applichi
l'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen., e che "tuttavia la
questione già prospettata conservi la sua validità alla stregua
delle considerazioni svolte nella ordinanza in pari data" r.o. n. 45
del 1994, della quale il Tribunale, nella presente ordinanza,
riproduce integralmente il contenuto, aggiungendo da ultimo che "i
sospetti di illegittimità sopra illustrati non possono non investire
di per sé la condizione della decidibilità allo stato degli atti"
cui fa riferimento la disposizione transitoria impugnata.
4. - È intervenuto nei giudizi, con tre identici atti, il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni
relative all'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen., siano
dichiarate irrilevanti, inammissibili e comunque infondate.
Nell'atto di intervento relativo al giudizio di cui alla ordinanza
r.o. n. 51/1994 non vengono prese in esame le censure all'art. 247,
secondo comma, disp. trans. cod. proc. pen.
Osserva in primo luogo la difesa dello Stato che, a quanto risulta
dalle tre ordinanze, è lo stesso Tribunale a ritenere che agli
imputati potrebbe applicarsi la riduzione di pena nonostante il
dissenso del pubblico ministero; dal che deriverebbe l'irrilevanza
delle questioni.
Le questioni sarebbero poi inammissibili (anche) perché identiche
ad altre già esaminate e dichiarate inammissibili con precedente
sentenza: l'unico elemento di novità sarebbe costituito, per un
verso, dal mero decorso del tempo e, per altro verso, dal fatto che
non appare prevedibile, a breve, alcun intervento normativo. Ma, si
rileva, il decorso del tempo, accompagnato dall'inerzia del
legislatore, non legittima un intervento "suppletivo" della Corte;
come sarebbe dimostrato dalla circostanza che con la sentenza n. 187
del 1992 si è ribadita la declaratoria di inammissibilità già
avutasi, sulla stessa materia, con la sentenza n. 92 del 1992. Non
corrisponderebbe poi al vero l'assunto del giudice remittente circa
il suo dovere di non applicare norme qualificate illegittime dalla
stessa Corte, dato che, con le citate sentenze, è stato espresso
solo l'auspicio di un intervento normativo razionalizzatore
dell'istituto del rito abbreviato.
Nel merito, l'Avvocatura deduce che la sentenza n. 183 del 1990 ha
comportato come conseguenza la non configurabilità della violazione
degli artt. 3 e 25 Cost., in quanto, nonostante il dissenso, il
giudice è comunque in grado con la sua valutazione finale di evitare
i riflessi negativi sull'imputato del rifiuto del pubblico ministero.
Inoltre all'imputato non deriverebbero pregiudizi da "lacune
probatorie" riconducibili alla discrezionale attività del pubblico
ministero, posto che, nel particolare giudizio disciplinato dall'art.
452, secondo comma, cod. proc. pen., il giudice non è vincolato a
decidere allo stato degli atti. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 25 della Costituzione, la questione di costituzionalità
dell'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen., limitatamente
all'inciso "e il pubblico ministero vi consente", che subordina la
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, e la
conseguente riduzione della pena, al consenso del pubblico ministero,
il quale, con le sue discrezionali scelte investigative, sarebbe
arbitro di determinare la decidibilità del processo allo stato degli
atti e quindi di precostituire le condizioni per negare il consenso
alla trasformazione del rito, pur non essendo paradossalmente
ostativa a tale trasformazione la non decidibilità allo stato degli
atti, tenuto conto del potere di integrazione probatoria attribuito
al giudice dalla norma impugnata (r.o. nn. 34, 45 e 51 del 1994).
Il medesimo Tribunale ha inoltre sollevato, in riferimento ai
medesimi parametri costituzionali, la questione di costituzionalità
dell'art. 247, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale), limitatamente alle parole "sospese le
formalità di apertura del dibattimento se già iniziate, ne dà
avviso al pubblico ministero, che nei cinque giorni successivi
esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso interviene e il
giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti"; e ciò in
quanto, dato il presupposto interpretativo per il quale il regime
dell'art. 452 cod. proc. pen. si applica anche alla disciplina
transitoria, i dubbi di costituzionalità prospettati a carico della
predetta norma necessariamente vengono a investire anche l'art. 247,
che regola l'innesto del giudizio abbreviato nei dibattimenti che
proseguono con l'osservanza delle norme del codice abrogato (r.o. n.
51 del 1994).
2. - Le tre ordinanze espongono, in termini sostanzialmente
identici, censure attinenti al medesimo istituto. I relativi giudizi
vanno pertanto riuniti, per essere decisi con un'unica decisione.
3. - Il giudice a quo ripropone, con nuove argomentazioni, le
medesime censure dichiarate inammissibili o manifestamente
inammissibili da questa Corte con la sentenza n. 187 del 1992,
concentrando tuttavia il petitum, con riferimento sia alla disciplina
a regime sia a quella transitoria, sulla eliminazione del consenso
del pubblico ministero quale presupposto per la trasformazione del
giudizio direttissimo in rito abbreviato, soluzione indicata come
costituzionalmente obbligata.
Considerata sia la nuova prospettiva cui si indirizza l'autorità
remittente sia la diversità delle argomentazioni, va rigettata
l'eccezione di inammissibilità che l'Avvocatura generale dello Stato
ha fondato sulla identità delle questioni.
Non può nemmeno essere condiviso il rilievo di irrilevanza
formulato dalla difesa del Governo, perché, contrariamente a quanto
da questa sostenuto, il giudice a quo esclude che la disciplina
impugnata consenta al giudice di applicare al termine del
dibattimento la diminuzione di pena conseguente a condanna
pronunciata con rito abbreviato.
4. - Con la citata sentenza n. 187 del 1992, questa Corte, nel
dichiarare inammissibili parte delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal medesimo Tribunale di Roma e da altra
autorità remittente, pur non negando rilievo al problema della
possibile incidenza sull'esperibilità del giudizio abbreviato di
scelte discrezionali del pubblico ministero (problema che del resto
era stato già oggetto del giudizio di costituzionalità definito con
la sentenza n. 92 del 1992), aveva affermato che la questione
sottopostale non era suscettibile di soluzione univoca, come
dimostrato dalle stesse prospettazioni dei giudici a quibus, indicative di ben quattro soluzioni tra loro alternative, alle quali, si
osservava, non era da escludere potessero essere aggiunte altre
ancora, nessuna delle quali costituzionalmente obbligata.
Ora il Tribunale di Roma, individuando il petitum nei termini sopra
precisati, espone le ragioni per le quali, "a ben vedere", le altre
soluzioni prese in rassegna nella citata sentenza non possono
considerarsi idonee a risolvere il problema di costituzionalità.
Ma, senza entrare nel merito delle specifiche argomentazioni
svolte dal remittente su questa o quella ipotesi di soluzione, è
sufficiente per ribadire il giudizio di inammissibilità delle
questioni, per pluralità di scelte da riservare alla
discrezionalità del legislatore, la considerazione delle variabili
che offre la stessa via di uscita ora univocamente indicata dal
Tribunale.
L'eliminazione del consenso del pubblico ministero quale
presupposto del rito in esame potrebbe considerarsi senza dubbio
un'opzione idonea a risolvere i rilevanti sospetti di
incostituzionalità prospettati con riferimento alla normativa
impugnata, ma la divaricazione che essa determinerebbe rispetto alla
disciplina degli altri tipi di giudizio abbreviato previsti dal
codice potrebbe aprire la via a ulteriori censure di
incostituzionalità, superabili solo attraverso un generale riassetto
del procedimento speciale di cui si discute.
5. - L'elemento comune alle varie forme di giudizio abbreviato è
il presupposto costituito dall'accordo tra le parti su cui si fonda
l'esperibilità di un modello di giudizio per il quale la definizione
del merito della regiudicanda avviene sulla base dell'attribuzione di
valore di prova a (tutti) gli atti compiuti nella fase che precede
l'esercizio dell'azione penale.
Con l'escludere la necessità del consenso del pubblico ministero
ai fini della instaurabilità della particolare procedura dettata
dall'art. 452 cod. proc. pen., si verrebbe a consentire all'organo
dell'accusa, attraverso la scelta del rito ordinario in luogo di
quello direttissimo, di variare i presupposti del giudizio
abbreviato, così da condizionare, tra l'altro, le prospettive
dell'imputato di essere assoggettato a un trattamento punitivo più
vantaggioso per il caso di condanna.
Si riprodurrebbe, dunque, sia pure in un altro contesto, la
problematica esaminata da questa Corte con la citata sentenza n. 92
del 1992, con la quale era stata proprio messa in luce
l'incompatibilità con i principi costituzionali di uguaglianza e di
legalità della pena di una disciplina che faccia dipendere l'accesso
dell'imputato a un rito avente automatici effetti sul trattamento
sanzionatorio da scelte discrezionali e insindacabili del pubblico
ministero.
6. - Ma l'accoglimento del petitum del remittente comporterebbe
anche problemi di riequilibrio "interno" dell'istituto in esame.
Persa la facoltà di interloquire sulla scelta del rito, il
pubblico ministero si vedrebbe singolarmente esposto alla prospettiva
di un giudizio allo stato degli atti nell'ambito del quale sarebbe il
solo giudice, titolare del potere di attivare il meccanismo di
integrazione probatoria ex art. 422 cod. proc. pen., arbitro della
formazione del materiale probatorio. L'innovazione sollecitata dal
remittente non potrebbe dunque non essere accompagnata da una
disciplina sull'esercizio del diritto alla prova del pubblico
ministero, nonché del diritto alla controprova della parte privata,
la cui elaborazione - attesa la pluralità di scelte discrezionali,
anche in relazione alla evidente esigenza di salvaguardare i
caratteri distintivi di un giudizio "abbreviato" rispetto al giudizio
dibattimentale - non può che competere al legislatore.
7. - Altro aspetto implicato dalla prospettiva coltivata dal
giudice a quo è, poi, quello dei limiti all'appellabilità della
sentenza da parte del pubblico ministero (art. 443 cod. proc. pen.,
richiamato dall'art. 452), che, in linea di principio, possono
trovare una giustificazione razionale solo se collegati al
presupposto di un consenso dato dalla parte pubblica a un rito che,
tra l'altro, incide marcatamente sulla sua facoltà di impugnazione.
8. - Esclusa l'accoglibilità del petitum, in considerazione della
pluralità di interventi di tipo manipolativo che potrebbero essere
adottati, appare dunque chiaro che la via per superare i non
ingiustificati dubbi di incostituzionalità della disciplina in esame
avanzati dal Tribunale di Roma non possa essere che quella
legislativa, nel quadro di una organica e generale riforma del
giudizio abbreviato, secondo le linee e i principi già indicati da
questa Corte con la citata sentenza n. 92 del 1992. Le questioni,
pertanto, vanno dichiarate inammissibili.
Va tuttavia rilevato che, a quanto consta, da parte degli organi
costituzionalmente competenti non è stato dato alcun concreto
séguito al pressante invito rivolto al legislatore con la sentenza
sopra citata, invito ribadito con le sentenze nn. 56 e 129 del 1993;
sicché, perdurando tale stato di inerzia, questa Corte, ove
investita di ulteriori questioni di costituzionalità riguardanti lo
specifico tema, non potrà esimersi dall'adottare le decisioni più
appropriate ad evitare che permanga la più volte constatata distonia
dell'istituto con i principi costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura
penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della
Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe;
b) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 452, secondo comma, del codice di
procedura penale e 247, secondo comma, del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale) sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe (r.o. n. 51/1994).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:442 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte