Corte costituzionale

Ordinanza n. 443/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/12/1991 · relatore Giuseppe Borzellino

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.160, 256, 257

del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del Testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato) e 11 della legge 9 dicembre 1977, n. 903

(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro),

promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 dalla Corte dei

conti, Sezione Terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Franci

Alfredo contro la Direzione Provinciale del Tesoro di Grosseto,

iscritta al n.229 del registro ordinanza 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.16, prima serie speciale

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 9 ottobre 1990 la Corte dei

conti - Sez.III Giurisdizionale - sul ricorso proposto da Franci

Alfredo contro Direzione Provinciale del Tesoro di Grosseto ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con

l'art.3 della Costituzione, dell'art. 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973

n.1092 (Approvazione del Testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte

in cui non assimila il vedovo della pensionata alla vedova del

pensionato, agli effetti della liquidazione della pensione di

riversibilità e non prevede anche per il vedovo la liquidazione

d'ufficio del trattamento, senza alcun onere di domanda; degli artt.

256 e 257 dello stesso d.P.R. n.1092 del 1973, per il fatto di non

aver previsto nel caso del vedovo di pensionata deceduta prima

dell'1.6.1974 la cessazione degli effetti che la normativa

preesistente faceva discendere, ai fini della decorrenza del

trattamento, dalla mancata presentazione della domanda stessa entro

determinati termini; nonché dello stesso art. 256 e dell'art. 11

della legge 9 dicembre 1977 n. 903, il primo nella parte in cui

ostacolerebbe, il secondo nella parte in cui non garantirebbe la

possibilità, per il vedovo della pensionata deceduta anteriormente

all'1.1.1958, di beneficiare della pensione dal giorno successivo

alla morte della moglie.

Considerato che la fattispecie va definita alla stregua di

normativa anteriore, prevedente l'onere della domanda sia per il

vedovo che per la vedova di soggetto pensionato (art. 2, secondo

comma, r.d. 27 giugno 1933, n. 703);

che sono interessate, quindi, disposizioni non dedotte in

giudizio;

che pertanto la questione, così come posta, è manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 160, 256, 257 del d.P.R. 29

dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del Testo unico delle norme sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello

Stato) e 11 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, (Parità di

trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), sollevata dalla

Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 dicembre 1991.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1991:443 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte