Sentenza n. 444/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/10/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 52, secondo
comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito); 2) del combinato
disposto degli artt. 52, secondo comma, lettera b) e 54 del d.P.R. 29
settembre 1973, promossi rispettivamente con ordinanza emessa il 21
novembre 1994 dal pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa
Marittima, nel procedimento civile vertente tra Rosa Ambrosio e il
Servizio riscossione tributi, iscritta al n. 118 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995, e con ordinanza emessa
il 1° marzo 1995 dal pretore di Cosenza nel procedimento civile
vertente tra Rina Parisi e la s.p.a. G.E.T., iscritta al n. 287 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa
Marittima, con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 nel corso di un
procedimento promosso da Rosa Ambrosio per opporsi al pignoramento di
mobili, dei quali la ricorrente assumeva di essere proprietaria,
posti nella casa di abitazione del coniuge sottoposto ad esecuzione
esattoriale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo
comma (recte: primo comma), 3 e 113, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale (r.o. n. 118
del 1995) dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), che limita, nell'esecuzione esattoriale, l'opposizione
di terzo prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile,
stabilendo che non possa essere proposta dal coniuge del contribuente
o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa
di abitazione del debitore o del coobbligato, sempre che non si
tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore alla
presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso
di accertamento dell'imposta.
Il pretore ritiene che, in tal modo, i beni mobili di proprietà
del coniuge del contribuente che si trovano nella casa di abitazione
del debitore finiscono per essere soggetti a responsabilità
esecutiva per un debito tributario altrui, sicché il diritto del
proprietario rimarrebbe privo di tutela giurisdizionale, in contrasto
con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.
Il pretore ricorda che la disposizione denunciata risponde,
secondo quanto ha affermato la giurisprudenza costituzionale
(sentenza n. 42 del 1964), alla necessità di tutelare il rapporto
tributario, assicurando l'adempimento del debito d'imposta ed
impedendo che l'obbligato possa sottrarsi ad esso col favore di
persone a lui legate da vincoli familiari. Ma questa esigenza non
giustificherebbe la parificazione, in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, della posizione del debitore con quella dei terzi
estranei al rapporto d'imposta.
Ad avviso del giudice rimettente la necessità di tutelare il
rapporto tributario può richiedere criteri più rigorosi di quelli
ordinari per dimostrare che i beni sottoposti ad esecuzione
appartengono a persone diverse dal debitore, ma non giustifica, in
contrasto con l'art. 113, secondo comma, della Costituzione, la
radicale esclusione del particolare mezzo d'impugnazione previsto
dall'art. 619 cod. proc. civ.
Il pretore ritiene la questione rilevante nel giudizio principale,
in quanto dalla soluzione del dubbio di legittimità costituzionale
dipende la decisione di ammissibilità del ricorso sul quale è
chiamato a giudicare.
2. - Con ordinanza emessa il 1° marzo 1995 nel corso di analogo
procedimento promosso da Rina Parisi, il pretore di Cosenza ha
sollevato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
(r.o. n. 287 del 1995) del combinato disposto degli artt. 52, secondo
comma, lettera b), e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, nella parte in
cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre
opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto
pubblico di donazione di data anteriore a quella di consegna del
ruolo all'esattore, e correlativamente, nella parte in cui non
prevede, in tale ipotesi, il potere del giudice di sospendere
l'esecuzione.
Il giudice rimettente ricorda che è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera
b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il
coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni
mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data
anteriore al matrimonio (sentenza n. 358 del 1994). Il caso
sottoposto all'esame del giudice rimettente non rientrerebbe in
questa ipotesi. Ma ciò determinerebbe un'irragionevole disparità di
trattamento. Inoltre l'improponibilità dell'opposizione di terzo, da
parte del coniuge del contribuente esecutato, per i beni mobili ad
esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore a
quella di consegna del ruolo all'esattore, non troverebbe
giustificazione nella finalità di garantire la particolare
preminenza dell'esecuzione esattoriale.
Sarebbe anche leso il diritto di agire in giudizio a tutela dei
propri diritti. Se l'esigenza di riscuotere con speditezza le imposte
non pagate può consentire limitazioni alla prova in ordine alla
proprietà di beni mobili che si trovano in luoghi appartenenti al
contribuente debitore, permettendo ai terzi di dimostrare il loro
titolo solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data
certa, anteriore a quella di consegna del ruolo delle imposte
all'esattore (art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973), non vi sarebbe una
plausibile ragione per escludere dai soggetti che possono proporre
opposizione il coniuge del debitore che sia in grado di dimostrare,
con gli stessi mezzi di prova richiesti a qualunque altro soggetto,
la titolarità dei beni sottoposti ad esecuzione.
La questione di legittimità costituzionale è, ad avviso del
giudice rimettente, pregiudiziale rispetto al giudizio principale
giacché dalla soluzione di essa dipende l'ammissibilità
dell'opposizione all'esecuzione. Considerato in diritto
1. - Le questioni di legittimità costituzionale investono il regime dell'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale.
Il pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima,
ritiene che l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte
sul reddito), non consentendo al coniuge di opporsi al pignoramento
dei mobili posti nella casa di abitazione del contribuente debitore,
sia in contrasto con gli artt. 24, secondo comma (recte: primo
comma), 3 e 113, secondo comma, della Costituzione.
Il pretore di Cosenza ritiene che sia in contrasto con gli artt.
3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, il combinato
disposto degli artt. 52, secondo comma, lettera b), e 54 del d.P.R.
n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il coniuge del
debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad
esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore a
quella di consegna del ruolo all'esattore, non consentendo quindi che
in tale ipotesi il giudice possa sospendere l'esecuzione.
2. - Le due ordinanze di rimessione prospettano, con ampiezza
diversa, analoghe questioni. I giudizi, essendo connessi, possono
essere decisi con unica sentenza.
3. - Dubbi di legittimità costituzionale relativi alla non
proponibilità dell'opposizione al pignoramento, nel corso
dell'esecuzione esattoriale, da parte del coniuge del debitore, in
relazione ai beni mobili posti nella casa di abitazione del
contribuente, sono stati più volte proposti ed esaminati dalla
Corte, che ha colto la ragione di questa regola - cui fa eccezione,
nella previsione del legislatore, il caso dei beni costituiti in dote
con atto anteriore alla dichiarazione annuale o alla notifica
dell'avviso di accertamento dell'imposta - nell'esigenza di evitare
fraudolente simulazioni per sottrarsi al pagamento delle imposte
(sentenze n. 42 e 93 del 1964, n. 129 del 1968, n. 107 del 1969,
ordinanze n. 283 del 1984, nn. 121 e 123 del 1986, n. 374 del 1991).
La preclusione, inquadrata nel sistema delle garanzie patrimoniali
dell'obbligazione tributaria, si inserisce nello speciale
procedimento di esecuzione curato dall'ufficiale esattoriale, nel
quale si manifesta il fondamentale interesse di assicurare la
tempestiva riscossione dei crediti tributari, che concorre a
garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato
(sentenza n. 87 del 1962).
Per raggiungere queste finalità, il sistema di riscossione
coattiva delle imposte prevede l'espropriazione forzata nei confronti
del debitore moroso, curata direttamente dall'esattore con procedure
semplificate, tali da assicurare speditezza ed incisività
all'esecuzione coattiva, che è assistita da presunzioni in ordine
all'appartenenza dei beni che possono essere sottoposti a
pignoramento e da preclusioni nel sistema delle opposizioni, per
prevenire ed escludere fraudolente elusioni.
Riesaminando questa disciplina, la Corte, valutandone la
ragionevolezza anche in relazione al valore costituzionale della
famiglia, ha di recente precisato, con la sentenza n. 358 del 1994,
che la preminenza dell'esigenza di realizzare il credito fiscale
nella riscossione coattiva delle imposte deve trovare la sua misura
ed un ragionevole limite nella rispondenza alle finalità che la
giustificano e che non consentono la soddisfazione del credito
esattoriale anche mediante l'espropriazione di beni che, con certezza
e senza rischio di fraudolente elusioni, non appartengono al
contribuente moroso. L'esigenza della tempestiva realizzazione dei
crediti tributari è soddisfatta dall'espropriazione dei beni mobili
che, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del debitore
moroso; la stessa esigenza giustifica ragionevoli limitazioni sia
alla prova contraria a tale presunzione che all'ampiezza
dell'opposizione prevista per i terzi i quali affermino di essere
proprietari dei beni pignorati. Queste limitazioni e preclusioni
possono essere, per il coniuge del debitore, più rigorose rispetto a
quelle previste per chi non sia legato al contribuente da alcun
vincolo. Ma anche in un quadro normativo che differenzi, con
un'ampiezza che il legislatore può discrezionalmente determinare,
rispetto a quella degli altri soggetti la posizione del coniuge,
l'improponibilità dell'opposizione da parte di quest'ultimo, per i
beni pignorati nella casa di abitazione del debitore, non può essere
così assoluta da collocare sostanzialmente il coniuge, per tale
pignoramento, nella stessa posizione del coobbligato.
4. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima (r.o. n.
118 del 1995), coinvolge nella sua interezza l'art. 52, secondo
comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973. Non tocca l'ampiezza
dei limiti che la stessa disposizione già pone alla regola della
preclusione dell'opposizione del coniuge, ma tende a travolgere la
regola stessa, equiparando del tutto la condizione del coniuge a
quella dei terzi estranei al debitore e finendo così con l'escludere
ogni pur ragionevole limitazione alla sua facoltà di opposizione.
In tale ampiezza la questione di legittimità costituzionale,
prospettata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, è
infondata. Già con la sentenza n. 358 del 1994 si è affermato che
il legislatore può discrezionalmente differenziare la posizione del
coniuge rispetto a quella degli altri terzi, prevedendo cautele per
la rivendicazione di beni pignorati nella casa del debitore e ponendo
ragionevoli limitazioni all'opposizione.
Anche con riferimento agli altri parametri di giudizio indicati
dal pretore di Grosseto (art. 24 e 113 della Costituzione), la
questione è infondata. La Corte ha ripetutamente affermato sin dalla
sentenza n. 42 del 1964 che la disciplina sottoposta a verifica di
legittimità costituzionale non tocca la difesa processuale.
5. - A diverso esito porta la questione sollevata dal pretore di
Cosenza (r.o. n. 287 del 1995), che prospetta una più limitata
illegittimità dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n.
602 del 1973, nella parte in cui questa disposizione non prevede che
il coniuge del debitore sottoposto ad esecuzione esattoriale possa
proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per
atto pubblico di donazione di data anteriore a quella di consegna del
ruolo all'esattore.
L'improponibilità dell'opposizione al pignoramento da parte del
coniuge non può ragionevolmente riferirsi a quei beni che, senza il
rischio di impedimenti alla soddisfazione del credito esattoriale
attraverso fraudolente elusioni, non appartengono al contribuente
moroso.
A questa condizione rispondono i beni pervenuti al coniuge per
atto pubblico di donazione, quando tale atto sia anteriore al
verificarsi del presupposto dell'imposta. In quest'ambito, più
ristretto rispetto a quello prefigurato del giudice rimettente, la
questione sollevata è fondata. Deve quindi essere dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera
b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il
coniuge del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i
mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del
coobbligato, non possa proporre opposizione anche quando si tratti di
beni pervenuti per atto pubblico di donazione anteriore al
verificarsi del presupposto dell'imposta.
La soluzione della questione attinente alla proponibilità
dell'opposizione rende superfluo l'ulteriore aspetto della questione,
prospettato dal giudice rimettente, concernente il potere del pretore
di sospendere la procedura esecutiva in seguito ad opposizione di
terzo (art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973), che sussiste una volta
riconosciuta la proponibilità di tale opposizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52,
secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non
prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di
terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto di donazione di
data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n.
602 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 3
e 113, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Grosseto,
sezione distaccata di Massa Marittima, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:444 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte