Sentenza n. 445/1990
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/10/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 554, secondo
comma, del codice di procedura penale e 175 del decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale), promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 13 gennaio 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Vercelli nel
procedimento penale relativo all'esposto dell'Associazione Esposti
all'Amianto (A.E.A), iscritta al n. 141 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 25 gennaio 1990 dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Catania nel
procedimento penale relativo all'infortunio sul lavoro occorso a
Nocito Ignazio, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Vercelli, con ordinanza del 13 gennaio 1990, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 554,
secondo comma, del codice di procedura penale.
La norma denunciata impone al giudice per le indagini preliminari
presso la pretura, di fronte ad una richiesta di archiviazione
formulata dal pubblico ministero in carenza di attività
investigativa, l'alternativa tra l'accoglimento della richiesta e la
restituzione degli atti al pubblico ministero perché formuli
l'imputazione ed emetta il decreto di citazione a giudizio, senza che
lo stesso pubblico ministero possa essere invitato dal giudice a
svolgere le necessarie ulteriori indagini, come invece previsto
dall'art. 409, quarto comma, dello stesso codice. Ne conseguirebbe
violazione dell'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata
disparità di trattamento rispetto all'analogo rito presso il
tribunale, e dell'art. 112 della Costituzione, per essere l'organo
giurisdizionale nell'impossibilità di contrastare efficacemente
l'inerzia del pubblico ministero.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 14, prima serie speciale, del
4 aprile 1990.
Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza
della questione, deducendo che l'art. 3 della Costituzione non sembra
possa essere chiamato in causa quando - come nel caso in esame - la
materia coinvolga non diritti di privati ma l'esercizio di funzioni
pubbliche e, comunque, quando la diversità di trattamento si
colleghi ad una diversità di situazioni; mentre, per quanto riguarda
il riferimento all'art. 112 della Costituzione, il giudice a quo ha
del tutto trascurato la previsione dell'art. 157 del testo delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), secondo cui, nel procedimento pretorile, ove
rilevi l'esigenza di ulteriori investigazioni, il giudice ne informa
il procuratore generale presso la corte d'appello, il quale, "se ne
ravvisa i presupposti, richiede la riapertura delle indagini a norma
dell'art. 414 del codice". È vero, si assume nell'atto di
intervento, che tale potere è esercitabile dopo il provvedimento di
archiviazione e previa autorizzazione del giudice per le indagini
preliminari; non può però disconoscersi come, in base a tale
previsione, l'esercizio dell'azione penale non resti abbandonato
all'arbitrio di un singolo organo pubblico.
2. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Catania, con ordinanza del 25 gennaio 1990, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 554,
secondo comma, del codice di procedura penale e dell'art. 157 del
testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale (testo approvato con il decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271).
Osserva il giudice a quo che, di fronte ad una richiesta di
archiviazione formulata dal pubblico ministero, in carenza di
attività investigativa, al giudice per le indagini preliminari
presso la pretura è imposta l'alternativa tra l'accoglimento della
richiesta e la restituzione degli atti al pubblico ministero perché
formuli l'imputazione ed emetta il decreto di citazione a giudizio,
senza che lo stesso pubblico ministero possa essere invitato dal
giudice a svolgere le necessarie ulteriori indagini, come invece
previsto dall'art. 409, quarto comma; così determinando, per un
verso, una ingiustificata discriminazione, integrante violazione
dell'art. 3 della Costituzione, rispetto all'analogo rito presso il
tribunale e, per un altro verso, l'impossibilità dell'organo
giurisdizionale di contrastare efficacemente l'inerzia del pubblico
ministero, con conseguente violazione dell'art. 112 della
Costituzione.
Infatti, secondo il sistema congegnato dall'art. 554, secondo
comma, del codice di procedura penale e dall'art. 157 del testo delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie dello stesso
codice, il giudice per le indagini preliminari presso il pretore, ove
non concordi con la richiesta di archiviazione del pubblico ministero
e, al tempo stesso, non sia in grado di ordinare la formulazione
dell'imputazione, è comunque tenuto a pronunciare il decreto di
archiviazione e, correlativamente, ad informare della necessità di
ulteriori indagini il procuratore generale presso la corte di
appello. Questi, tuttavia, si attiverà in base ad una scelta rimessa
esclusivamente alla sua discrezionalità ("se rileva l'esigenza di
ulteriori indagini": art. 157, primo comma, delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, benché una valutazione nel senso del necessario attivarsi
del pubblico ministero sia già stata espressa dall'organo
giurisdizionale cui, istituzionalmente, compete il controllo.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
anch'essa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 14, prima serie
speciale, del 4 aprile 1990.
Pure in tale giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, che, adottando le medesime argomentazioni sub 1, ha chiesto di
dichiarare infondata la questione. Considerato in diritto
1. - Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura
circondariale di Vercelli sottopone al vaglio di questa Corte la
legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui impone al giudice per le
indagini preliminari di pretura, destinatario della richiesta di
archiviazione per infondatezza della notizia di reato, di disporre,
se non ritiene di accogliere tale richiesta, la formulazione
dell'imputazione ai fini della citazione a giudizio, senza
consentirgli di indicare previamente al pubblico ministero, che abbia
chiesto l'archiviazione in base ad investigazioni ritenute lacunose,
il compimento di ulteriori indagini.
La norma denunciata contrasterebbe sia con l'art. 3, primo comma,
sia con l'art. 112 della Costituzione.
La violazione dell'art. 3, primo comma, deriverebbe
dall'ingiustificata ed irrazionale discriminazione ravvisabile nei
confronti della ben diversa disciplina prevista per le richieste di
archiviazione relative a notizie di reati rientranti nella competenza
del tribunale o della corte d'assise: alla stregua, infatti,
dell'art. 409, secondo e quarto comma, dello stesso codice di
procedura penale, il giudice per le indagini preliminari ha a
disposizione - accanto o, più esattamente, prima delle due soluzioni
terminali, consistenti nell'accogliere la richiesta di archiviazione
o nell'ordinare la formulazione dell'imputazione - la possibilità,
"ove riscontri lacune investigative", di "indicare al P.M. le
necessarie ulteriori indagini, fissando il termine per il loro
compimento".
A sua volta, la violazione dell'art. 112 della Costituzione
sarebbe dovuta al fatto che il disposto dell'art. 554, secondo comma,
non consentirebbe "un efficace controllo sull'attività di indagine
svolta" dal pubblico ministero ai fini dell'obbligatorio esercizio
dell'azione penale, in quanto lo strumento ivi configurato, mai
permettendo al giudice per le indagini preliminari di "valutare il
grado di completezza delle indagini svolte", non varrebbe a garantire
che la richiesta di archiviazione "sia stata preceduta" e "supportata
da un adeguato svolgimento di indagini".
2. - Anche il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Catania mette in discussione la legittimità
costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura
penale, sostanzialmente nella stessa parte denunciata dal Giudice per
le indagini preliminari presso la Pretura di Vercelli, o, volendo
essere più precisi, in quanto tale comma "riconosce al Giudice, ove
questi non concordi con la richiesta di archiviazione, il (solo)
potere di imporre al Pubblico Ministero la formulazione
dell'imputazione", tralasciando di considerare "tutta una gamma di
situazioni intermedie, caratterizzate dall'acquisizione di elementi
ancora inidonei per la formulazione di una corretta imputazione, ma
al tempo stesso non esaustivi ai fini della decisione sulla richiesta
di archiviazione". Ma, poiché " è proprio a queste situazioni
ibride, di incertezza, che sembra riferirsi l'art. 157 decreto
legislativo n. 271/89, allorché stabilisce che il Giudice per le
Indagini Preliminari, quando emette decreto di archiviazione, se
rileva l'esigenza di ulteriori indagini, ne informa il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello", diventa decisivo l'ulteriore
dubbio immediatamente sollevato nei confronti della legittimità
costituzionale del suddetto articolo. La conformità alla
Costituzione della soluzione così operata in sede di norme di
attuazione per ovviare alla lacuna addebitata all'art. 554, secondo
comma, del codice viene, infatti, contestata dal Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Catania, in quanto il
procuratore generale, una volta informato dell'archiviazione in tal
modo disposta, "non ha alcun dovere di richiedere la riapertura delle
indagini", a ciò attivandosi "soltanto ove ne ravvisa i presupposti,
ossia in base ad una scelta rimessa esclusivamente alla sua
valutazione discrezionale".
Per entrambe le norme denunciate dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Catania i parametri di riferimento
costituzionale corrispondono in definitiva a quelli invocati dal
Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Vercelli:
anzitutto, l'art. 3, dato che sarebbe priva di ragionevole
giustificazione la "diversità di disciplina nel procedimento
pretorile, rispetto a quella adottata, per situazioni identiche, nel
procedimento davanti al Tribunale" dall'art. 409, quarto comma, del
codice di procedura penale; e, poi, l'art. 112, dato che il
provvedimento di archiviazione emesso in forza degli artt. 554,
secondo comma, del codice e 157 delle norme di attuazione,
configurandosi "come una sorta di atto dovuto" per il giudice,
comporterebbe la violazione del principio secondo cui "la decisione
in ordine alla richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico
Ministero, proprio in quanto espressione del controllo sulle scelte
dell'organo dell'accusa, non può mai essere coatta".
3. - Stante la parziale identità del rispettivo oggetto normativo
e la virtuale coincidenza dei riferimenti costituzionali chiamati in
causa, i giudizi relativi alle questioni sollevate dalle due
ordinanze in esame non possono non essere riuniti per dare luogo ad
una decisione congiunta. Tanto più che la divergente prospettazione
del requisito della rilevanza (il Giudice per le indagini preliminari
presso la Pretura di Vercelli sostiene che la norma impugnata lo
"condurrebbe ad ordinare al P.M. la formulazione entro 10 giorni di
un'imputazione basantesi su indagini che si giudicano incomplete",
anziché ad indicare al pubblico ministero l'espletamento delle
ulteriori indagini emergenti come necessarie dagli atti del
procedimento, mentre il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Catania esprime l'avviso che "dovrebbe pronunciare decreto
di archiviazione e contemporaneamente... informare il Procuratore
Generale presso la Corte di Appello della esigenza di ulteriori
indagini", anziché indicare previamente al pubblico ministero le
"più approfondite indagini" rese necessarie dalla contraddittorietà
e lacunosità della relazione tecnica in atti) - dovuta non soltanto
alle particolarità di ciascun caso di specie, ma anche, e più
ancora, al diverso modo di intendere la regola di giudizio cui il
giudice per le indagini preliminari dovrebbe attenersi nel verificare
l'accoglibilità della richiesta di archiviazione allo stato degli
atti - consente di avere a disposizione un quadro più completo delle
situazioni disciplinate dalle norme in discussione.
4. - Se si prendono le mosse dal primo dei due parametri
costituzionali invocati, non si può negare, tanta ne è l'evidenza,
la diversità di disciplina che emerge dal raffronto dell'art. 554,
secondo comma, del codice di procedura penale con l'art. 409, quarto
comma, specie dopo l'emanazione dell'art. 157 delle norme di
attuazione, al quale si deve un'ancor più autonoma caratterizzazione
dell'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari presso la
pretura circondariale, a fronte di una richiesta di archiviazione per
infondatezza della notizia di reato, ritenga necessarie ulteriori
indagini. Infatti, nel procedimento di pretura, anziché restituire
gli atti al pubblico ministero con l'indicazione delle ulteriori
indagini da compiere, rimandando, se del caso, la scelta tra il
disporre l'archiviazione e l'imporre la formulazione dell'imputazione
all'esito delle nuove indagini, il giudice deve sempre operare una
subitanea opzione tra l'archiviare e l'imporre l'imputazione, salva
nel primo caso la concomitante possibilità, prevista dall'art. 157
delle norme di attuazione, di informare della ritenuta "esigenza di
ulteriori indagini" il procuratore generale presso la corte di
appello, che, "se ne ravvisa i presupposti, richiede la riapertura
delle indagini", da intendersi avocate, una volta accolta la sua
richiesta.
L'esistenza di questa pur così palese e netta diversità di
regime non basta, però, a far ritenere violato l'art. 3 della
Costituzione. Il sottolineare - come fa insistentemente la prima
delle due ordinanze - che nella competenza pretorile rientrano
materie di particolare delicatezza, tali da richiedere, per loro
natura, "indagini 'di regola' complesse ed articolate", pur essendo
altrettanto fuori discussione, ha il torto di non considerare che, se
tanto bastasse, tutte le differenze caratterizzanti il procedimento
di pretura resterebbero già in partenza prive di giustificazione. E
ad analogo rilievo va incontro l'asserto - più volte formulato
nell'altra ordinanza - secondo cui, "in presenza di situazioni
assolutamente eguali", la diversità di disciplina qui in esame
finirebbe per risolversi in una violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
Ma ciò, se vale ad escludere che ogni differenza introdotta per
semplificare il rito pretorile comporti di per sé una lesione del
principio di eguaglianza, non significa che ciascuna di tali
semplificazioni sia comunque da ritenere indenne da vizi di
legittimità costituzionale, occorrendo, a tal fine, verificare se la
massima semplificazione, di volta in volta attuata, non sia in
contrasto, prima ancora che con altri parametri costituzionali
eventualmente indicati, con i canoni della ragionevolezza e della
coerenza, "principi tutti cristallizzati nell'art. 3, primo comma,
Cost.", come l'ordinanza del Giudice di Vercelli ha cura di
documentare.
5. - Nell'analizzare sotto quest'altro profilo la rispondenza o
meno delle due norme impugnate all'art. 3 della Costituzione,
un'ulteriore precisazione si impone a proposito dei rapporti
intercorrenti fra l'art. 554, secondo comma, del codice di procedura
penale e l'art. 157 delle sue norme di attuazione. Al di là di
possibili apparenze, non si è, invero, alla presenza di un combinato
disposto, bensì alla presenza di due norme distintamente
assoggettate a vaglio di costituzionalità. Sebbene complementari,
nel senso che la seconda, emanata in epoca successiva, è stata
voluta dal legislatore delegato proprio per ovviare con
l'apprestamento di un apposito meccanismo (informativa al procuratore
generale ed eventuale sua richiesta di riapertura delle indagini) ad
una manchevolezza della prima - che, nel differenziarsi dall'art.
409, quarto comma, non aveva preso in considerazione l'ipotesi nella
quale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura, a
fronte di una richiesta di archiviazione, si trovi a ravvisare
"l'esigenza di ulteriori indagini" - l'art. 554, secondo comma, del
codice e l'art. 157 delle norme di attuazione hanno dato vita ad un
"sistema", all'interno del quale, come l'Avvocatura dello Stato
sottolinea nei due atti di intervento per la Presidenza del Consiglio
dei ministri, la previsione dell'art. 157, pur concernendo un momento
susseguente all'applicazione dell'art. 554, secondo comma, riveste,
ai fini che qui interessano, una posizione prioritaria.
Ed infatti, se le cose stessero come sostiene l'Avvocatura dello
Stato, cioè se si dovesse escludere ogni contrasto dell'art. 157
delle norme di attuazione con l'art. 3 della Costituzione, anche il
"sistema" congegnato a completamento dell'art. 554, secondo comma,
del codice, benché più semplice e, quindi, diverso da quello di
base, verrebbe a risultare non contrario a ragionevolezza e coerenza.
Ne conseguirebbe, anzitutto, la non fondatezza della questione
sollevata nei confronti dell'art. 157 e, in secondo luogo, la non
fondatezza della questione sollevata nei confronti dell'art. 554,
secondo comma, in quanto completato, appunto, da una previsione non
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
6. - Ma la previsione dell'art. 157 non può affatto dirsi
ispirata a ragionevolezza e coerenza.
In dottrina si è addirittura parlato di "contradictio in
adiecto", così efficacemente sintetizzando l'intervento del giudice
per le indagini preliminari: "con una mano archivia; con l'altra
sollecita la richiesta di un seguito"; ed ancora, vieppiù
sottolineando la non ragionevolezza della soluzione, "il giudice
muove passi tortuosi: non potendo fissare direttive al requirente,
decreta l'archiviazione e contestualmente pungola il procuratore
generale".
Non meno negativo il parere espresso dal Consiglio superiore della
magistratura riguardo all'art. 141- ter del progetto definitivo delle
norme di attuazione, cui risale la previsione poi tradottasi tal
quale nell'art. 157 del testo definitivo: "Il meccanismo previsto dal
Progetto definitivo in relazione ai casi in cui, nel procedimento di
competenza del pretore, il G.I.P. ritenga necessarie nuove indagini
non appare convincente né sul piano della speditezza e funzionalità
né sul piano della logica. Ed infatti, appare difficilmente
comprensibile come si possa, nello stesso momento, disporre
l'archiviazione e segnalare, da parte del giudice "terzo", l'esigenza
di nuove indagini senza poi nulla poter fare di fronte ad una mancata
richiesta di "riapertura delle indagini". Si aggiunga che, nel caso
di specie, si avrebbe la completa inversione dei ruoli del pubblico
ministero e del giudice, perché in sostanza sarebbe il giudice
"terzo" a formulare quella "richiesta di nuove indagini" sulle quali,
a seguito della loro formale successiva presentazione da parte del
procuratore generale, sarebbe poi chiamato a decidere lui stesso;
mentre, nella sostanza, sarebbe l'ufficio della Procura (sia pure
generale, anziché quella presso la Pretura) a dover decidere se
accogliere o meno la richiesta di nuove indagini suggerita dal
Pretore (pretore, quindi, che, in definitiva, chiederebbe al pubblico
ministero di fargli delle richieste su cui poi lui stesso dovrebbe
pronunciare)". Con il che l'incoerenza della soluzione emerge in
tutta chiarezza.
Infine, la circostanza - messa in particolare risalto, sia pure
con riferimento all'art. 112 della Costituzione, del Giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Catania - che il
procuratore generale "non ha alcun dovere di richiedere la riapertura
delle indagini", così da rendere questa richiesta meramente
eventuale, dimostra come l'esigenza di ulteriori indagini manifestata
dal giudice per le indagini preliminari, potendo rimanere del tutto
senza seguito, non riceva dal legislatore, che pur se ne è fatto
carico in sede di norme di attuazione, alcuna effettiva garanzia.
La prima conseguenza da trarre non può, quindi, essere che
l'accoglimento della questione sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, nei confronti dell'art. 157 del testo delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271). Ne discende l'assorbimento dell'altra questione proposta nei
confronti della stessa norma in riferimento all'art. 112 della
Costituzione.
7. - La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art.
157 delle norme di attuazione, riportando la situazione normativa a
quella risultante dalla pubblicazione del codice di procedura penale
anteriormente alla pubblicazione del testo delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie, rende necessario affrontare anche la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 554, secondo
comma, del codice di procedura penale, sempre nell'ottica della
ragionevolezza e della coerenza della soluzione che se ne ricava per
l'ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari presso la
pretura, di fronte alla richiesta di archiviazione proveniente dal
pubblico ministero, ritenga necessarie ulteriori indagini: una
soluzione di tipo negativo, nel senso che tale ipotesi non vi viene
neppure presa in considerazione, ben diversamente da quanto l'art.
409, quarto comma, espressamente dispone (ordinanza al pubblico
ministero con l'indicazione delle ulteriori indagini ritenute
necessarie e fissazione del termine per il compimento di esse) nei
riguardi del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.
Da ciò l'impugnativa che accomuna le due ordinanze di rimessione.
8. - Il fatto stesso che il legislatore delegato abbia sentito il
bisogno di dettare l'art.157 delle norme di attuazione per porre in
qualche modo riparo alla mancanza di previsione addebitata all'art.
554 del codice, potrebbe indurre a concludere per l'immediato
accoglimento della questione.
Sintomatiche in tal senso risultano le Osservazioni del Governo al
progetto definitivo delle norme di attuazione a proposito del già
ricordato art. 141- ter, poi diventato art. 157 nel testo definitivo:
"Non essendo previsto nel procedimento davanti al pretore che il
giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di
archiviazione, possa invitare il pubblico ministero a svolgere le
ulteriori indagini che si ritengano dal giudice necessarie (come è
invece stabilito per il procedimento ordinario, dall'art. 409, comma
quarto), occorre introdurre una disposizione che consenta al
procuratore generale di attivarsi... In mancanza di una simile
previsione, lo svolgimento non completo delle indagini potrebbe
rimanere privo di controllo e, quindi, di rimedi". Conclusione,
questa, senz'altro estensibile alla situazione conseguente alla
declaratoria di illegittimità dell'art. 157, che, colpendo una norma
introdotta per ovviare ad una carenza del genere, è venuta a
ripristinarla nei termini precedenti.
Ma, a parte la considerazione che il lasciare "lo svolgimento non
completo delle indagini... privo di controllo e, quindi, di rimedi"
coinvolge il riferimento all'art. 112 della Costituzione piuttosto
che il riferimento all'art. 3, non si può non prestare la massima
attenzione alla parte finale del già ricordato parere del Consiglio
superiore della magistratura. Dopo aver apertamente osteggiato la
proposta di introdurre l'art. 157, il Consiglio giungeva alla
conclusione di ritenere "assai più semplice, funzionale ed anche
corretto che, nel rispetto dei reciproci ruoli, qualora il Pretore
non condivida la richiesta di archiviazione del pubblico ministero,
sia pure per non essere state esperite tutte le indagini che
avrebbero potuto essere fatte, si dia luogo a quanto previsto
dall'art. 554, secondo comma: con possibilità poi, per il Pretore,
di assumere in giudizio tutte quelle prove che ritiene necessarie (
ex art. 507 c.p.p.)".
Sull'eventualità che "approfondimenti di indagine possano essere
recuperati in sede dibattimentale" si sofferma lungamente l'ordinanza
del Giudice per le indagini preliminari di Vercelli per disconoscerne
la "fruttuosità", in quanto si tratterebbe di un recupero "non
tempestivo". Ma un simile rilievo, oltre ad essere discutibile quanto
alla negata inutilità degli approfondimenti probatori successivi
alla fase delle indagini preliminari, è sicuramente inidoneo a far
apparire irragionevole ed incoerente la soluzione su cui suggeriva di
insistere il Consiglio superiore della magistratura, in conformità
al dettato dell'art. 554, secondo comma.
Altro è, invece, l'argomento da opporre alla tesi che vorrebbe
giustificare la previsione dell'art. 554, secondo comma, facendo leva
sulla massima semplificazione del procedimento davanti al pretore
voluta dalla legge delega del 1987: il puntare subito e soltanto
sull'alternativa rappresentata dalla formulazione dell'imputazione
per l'immediata citazione a giudizio della persona sottoposta alle
indagini preliminari è, al di là delle apparenze, tutt'altro che
produttivo proprio sul piano della semplificazione.
Come efficacemente osserva l'ordinanza del Giudice di Vercelli,
non può affatto dirsi che il disposto dell'art. 554, secondo comma,
"soddisfi realmente le esigenze di semplificazione che informano il
rito innanzi al pretore". Il costringere il giudice per le indagini
preliminari - che, "a fronte di una richiesta di archiviazione
contrassegnata da assenza o carenza di indagini,... ritenga di non
accoglierla" - ad innescare sempre "il meccanismo del decreto di
citazione a giudizio piuttosto che, più semplicemente, come previsto
dall'art. 409 c.p.p., darsi luogo all'indicazione di nuove indagini"
entro un termine strettamente prefissato, significa, da un lato,
precludere in modo prematuro lo sbocco rappresentato
dall'archiviazione, che, a seconda dell'esito delle nuove indagini,
potrebbe essere riproposta dal pubblico ministero e, questa volta,
condiviso dal giudice per le indagini preliminari; dall'altro lato,
significa far mettere obbligatoriamente in moto le complesse
incombenze traducentisi negli atti introduttivi del giudizio, senza
che ve ne sia oggettivamente l'insuperabile necessità, così
appesantendo i ruoli del dibattimento per rinviare a quella sede che
dovrebbe, invece, essere deflazionata al massimo - accertamenti assai
più speditamente e, comunque, immediatamente realizzabili in fase di
indagini preliminari.
La conseguenza, sotto quest'aspetto, è che proprio il rito
pretorile, da disciplinare per delega secondo criteri di "massima
semplificazione", viene sottoposto ad inevitabili complicanze, mentre
il rito di base fruisce della possibilità di acquisire agilmente,
nel termine indispensabile fissato dal giudice, ulteriori
chiarimenti, comunque preziosi per le determinazioni del pubblico
ministero.
Pertanto, anche la questione sollevata, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, nei confronti dell'art. 554, secondo comma, del
codice di procedura penale, per la parte in cui non prevede che, di
fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza
della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso
la pretura circondariale indichi con ordinanza al pubblico ministero
le ulteriori indagini ritenute necessarie, fissando il termine
indispensabile per il loro compimento, merita di essere accolta,
donde l'assorbimento della questione proposta in ordine alla stessa
norma con riferimento all'art. 112 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del testo
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271);
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per
infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini
preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie
ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero,
fissando il termine indispensabile per il loro compimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte