Sentenza n. 445/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 857/1976
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e
terzo comma, del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della
disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti), convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con
ordinanza emessa l'11 gennaio 1995 dalla Corte d'appello di Trieste
nel procedimento civile vertente tra Quattrocchi Giuseppe e Crevatin
Lucio ed altra, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1995 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio d'appello promosso da Giuseppe
Quattrocchi contro Lucio Crevatin e la S.p.a. La Previdente
Assicurazioni per l'annullamento della sentenza 25 luglio 1992 del
tribunale di Trieste, che aveva liquidato il danno da lucro cessante,
cagionato all'appellante da un incidente stradale, sulla base del
reddito risultante dalle dichiarazioni fiscali acquisite al processo,
la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza dell'11 gennaio 1995, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.-l. 23
dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n.
39.
Ad avviso del giudice rimettente, la normativa impugnata - in
quanto prevede che per i lavoratori il danno da lucro cessante sia
liquidato sulla base del reddito risultante dalle denunce fiscali
prodotte in giudizio, mentre "in tutti gli altri casi" la base di
calcolo non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della
pensione sociale - determina una ingiustificata disparità di
trattamento tra i lavoratori che esibiscano una dichiarazione da cui
risulta un reddito inferiore al triplo della pensione sociale o
coloro che, non avendo offerto alcuna dimostrazione del proprio
reddito effettivo, ottengono un risarcimento liquidato sulla base
convenzionale, per ipotesi più elevata, indicata nel terzo comma
dell'art. 4.
Una diversa interpretazione, sostenuta da una parte della
giurisprudenza, che generalizza l'applicabilità di tale base di
calcolo riferendola anche al caso di esibizione di una dichiarazione
fiscale attestante un reddito inferiore al triplo della pensione
sociale, è ritenuta preclusa dalla lettera del primo comma. Il terzo
comma ha carattere di norma residuale, la quale finisce col "premiare
chi furbescamente non si premura di dare prova del proprio reddito
inferiore".
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata infondata.
Secondo l'interveniente l'art. 4, primo comma, del d.-l. n. 857
del 1976 ha una finalità esclusivamente probatoria, e quindi non
esclude che il criterio del triplo della pensione sociale previsto
nel terzo comma possa essere assunto a parametro di liquidazione del
danno da lucro cessante non solo in ipotesi di mancanza di reddito,
ma anche in ipotesi di dimostrazione di un reddito più basso
rispetto al detto criterio. Considerato in diritto
1. - La Corte d'appello di Trieste ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del
d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio
1977, n. 39.
Il primo comma dispone: "Nel caso di danno alle persone, quando
agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza
dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un
reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina
per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato
dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro
autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra
quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti
dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di
lavoro, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n. 600".
Fatta salva nel secondo comma la prova contraria, il terzo comma
soggiunge: "In tutti gli altri casi, il reddito che occorre
considerare ai fini del risarcimento non può comunque essere
inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale".
Secondo il giudice rimettente tale disciplina viola il principio
di eguaglianza (art. 3 Cost.) perché determina una irrazionale
disparità di trattamento tra i danneggiati, lavoratori dipendenti o
autonomi, che dimostrino, mediante esibizione in giudizio delle
rispettive denunce fiscali o altrimenti, il reddito effettivamente
goduto e coloro che tale prova non forniscono: ai secondi il danno da
lucro cessante sarebbe liquidato sulla base convenzionale del triplo
della pensione sociale, mentre ai primi sarebbe liquidato sulla base
del reddito effettivo, anche se inferiore al detto limite
convenzionale. Sarebbe così posto "in condizione più svantaggiata
colui che percepisce un reddito inferiore al triplo annuo della
pensione sociale rispetto a chi allo stato non gode di alcun
reddito".
2. - La questione non è fondata.
L'interpretazione seguita dal giudice rimettente, che ascrive alla
normativa denunciata un significato assurdo, non è la sola
compatibile con la lettera della legge. Pur nei limiti del tenore
letterale della disposizione, il canone dell'interpretazione logica
impone una diversa interpretazione, che riconduce la normativa in
esame a razionalità.
Quando il danneggiato sia titolare di un reddito di lavoro
dipendente o autonomo, la base di calcolo del danno per lucro
cessante conseguente all'inabilità temporanea o all'invalidità
permanente causata dal sinistro è - giusta un criterio di più
probabile corrispondenza al vero - il reddito effettivo commisurato
al reddito monetario percepito in un periodo immediatamente
precedente, definito dalla legge. Il primo comma dell'art. 4 agevola
al danneggiato l'assolvimento dell'onere della prova attribuendo
valore di presunzione legale alle risultanze delle dichiarazioni rese
dal sostituto d'imposta (modello 101) o dal lavoratore (modello 740)
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La
presunzione è iuris tantum, essendo ammessa la prova contraria, sia
nel senso della dimostrazione di un reddito più elevato di quello
dichiarato, sia nel senso della dimostrazione di circostanze
contingenti ed eccezionali che hanno inciso negativamente
sull'attività produttiva del reddito nel periodo di riferimento,
rendendolo inattendibile come parametro di determinazione della base
di calcolo.
Malgrado la lettera della legge, che parla di prova contraria e
quindi sembra presupporre l'acquisizione al processo delle denunce
fiscali, il primo comma non limita la disponibilità dei mezzi di
prova. Il danneggiato può omettere l'allegazione della
documentazione fiscale fornendo con altri mezzi la prova del proprio
reddito, e del resto non mancano casi in cui il criterio del primo
comma non è applicabile, quali i casi dell'evasore totale, del
titolare di un reddito inferiore al minimo imponibile o del
lavoratore di nuova assunzione al quale l'infortunio ha impedito di
prendere servizio. Ciò che al lavoratore non è consentito è il
rifiuto di esibire le dichiarazioni fiscali allo scopo di sottrarsi
all'onere di provare il reddito effettivo invocando la liquidazione
del risarcimento sulla base del reddito minimo forfettario indicato
nel terzo comma. Se il lavoratore non fornisce alcuna prova, né
secondo il criterio privilegiato del primo comma (incluso il caso
sopra ricordato di allegazione di una dichiarazione fiscale con
reddito negativo imputabile a circostanze contingenti ed
eccezionali), né con i mezzi normali previsti dal secondo comma,
nessun risarcimento potrà essergli liquidato a titolo di lucro
cessante per il periodo trascorso di inabilità temporanea, e solo a
certe condizioni, tali da giustificarne l'equiparazione ai soggetti
attualmente privi di reddito di lavoro, potrà essere applicato il
terzo comma per la liquidazione del danno futuro derivante da un
eventuale residuo di invalidità permanente.
3. - Secondo l'orientamento più recente della Corte di
cassazione, il terzo comma dell'art. 4, "riferito a tutti gli altri
casi, disciplina le fattispecie in cui il danneggiato non è
lavoratore dipendente o autonomo o, più in generale, quelle in cui
il danno futuro incide su soggetti nell'attualità privi di reddito
da lavoro, ma potenzialmente idonei a produrlo" (Cass. nn. 5669 del
1994, 6074 del 1995). La norma è applicabile anche ai lavoratori
dipendenti o autonomi non solo nell'ipotesi, espressamente
contemplata dalla prima delle sentenze citate, di reddito attuale
negativo in relazione a particolari contingenze, ma in tutte le
ipotesi di reddito, anche positivo, con caratteristiche (esiguità,
discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni
inferiore alle capacità professionali del lavoratore, ecc.) tali da
escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo
probabilistico delle possibilità di reddito futuro, e sempre che il
materiale probatorio non fornisca altri elementi di calcolo più
favorevole di quello operato sulla base convenzionale del triplo
annuo della pensione sociale.
Così interpretate, le norme denunciate non presentano aspetti di
irrazionalità, né di contrarietà al principio di eguaglianza.
L'ultima obiezione del giudice rimettente, secondo cui esse
attribuiscono irragionevolmente un trattamento più vantaggioso a chi
non gode allo stato di alcun reddito di lavoro rispetto al lavoratore
che esibisce una dichiarazione fiscale attestante un reddito
inferiore a tre volte l'ammontare della pensione sociale, muove dal
raffronto di due termini non omogenei e perciò non comparabili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857
(Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n.
39, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla
Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte