Corte costituzionale

Ordinanza n. 445/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/12/1999 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e

10, del codice di procedura penale, promossi con due ordinanze emesse

il 15 dicembre 1998 dal Tribunale di Napoli, sezione per il riesame

delle misure cautelari coercitive, iscritte ai nn. 292 e 358 del

registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 21 e 32, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con due ordinanze di analogo contenuto (R.O. nn. 292

e 358 del 1999) emesse nel corso di distinti giudizi il 15 dicembre

1998, pervenute a questa Corte, rispettivamente, il 30 aprile e il 3

giugno 1999, il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame delle

misure cautelari coercitive, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 13 e 24 della

Costituzione, dell'art. 309 (Riesame delle ordinanze che dispongono

una misura coercitiva), commi 5 e 10, del codice di procedura penale,

"nella parte in cui non è prevista la perdita di efficacia

dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva in caso di non

immediato avviso della presentazione della richiesta di riesame

all'autorità giudiziaria procedente";

che il giudice a quo prende atto della soluzione interpretativa

adottata da questa Corte con la sentenza n. 232 del 1998, secondo cui

il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti

al tribunale del riesame decorre dal momento in cui perviene alla

cancelleria del medesimo la richiesta di riesame, e che dunque entro

tale termine si deve collocare anche l'"immediato avviso" che deve

esserne dato all'autorità procedente affinché provveda alla

tempestiva trasmissione degli atti; ma lo stesso giudice ritiene di

doversi discostare da tale soluzione interpretativa, giudicata in

contrasto con il tenore dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.;

che, su questa premessa, il Tribunale remittente ritiene di non

avere altra alternativa che quella di sollevare nuovamente la

questione di legittimità costituzionale delle disposizioni

denunciate, non potendo assegnare alla formula normativa un

significato ritenuto incompatibile con la Costituzione; e pertanto

promuove l'incidente per le medesime ragioni già disattese da questa

Corte, all'uopo richiamando e facendo proprie le motivazioni

dell'ordinanza di rimessione della Corte di cassazione del 9 giugno

1997 (R.O. n. 674 del 1997), che diede luogo al giudizio di

legittimità costituzionale concluso con la sentenza n. 232 del 1998;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata, sulla base dell'interpretazione adottata da questa Corte

nella citata sentenza n. 232 del 1998.

Considerato che le due ordinanze sollevano la stessa questione,

sicché può disporsi la riunione dei giudizi affinché siano decisi

con un'unica pronuncia;

che, come ricorda il giudice a quo, questa Corte ha già in altra

occasione deciso identica questione, dichiarandola non fondata sulla

base di una ricostruzione del sistema normativo in esame - pure

ricordata dal remittente - alla luce dei principi costituzionali

relativi alla garanzia giurisdizionale in materia di libertà

personale (sentenza n. 232 del 1998);

che successivamente questa Corte, con ordinanza n. 269 del 1999,

ha dichiarato la stessa questione manifestamente infondata, prendendo

atto che la Corte di cassazione a sezioni unite, con sentenza 18

gennaio 1999, n. 25, aveva accolto e a sua volta argomentato la

soluzione interpretativa adottata da questa Corte nella predetta

sentenza n. 232 del 1998;

che il Tribunale solleva nuovamente la questione ritenendo di non

condividere la predetta soluzione interpretativa;

che le ordinanze di rimessione sono però anteriori alla sentenza

delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 25 del 1999 sopra

ricordata, e dunque non hanno potuto tenerne conto;

che, dopo la detta pronuncia del giudice di legittimità, la

controversia interpretativa sul dies a quo della decorrenza del

termine per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame può,

allo stato, ritenersi risolta nel senso dell'accoglimento della

richiamata interpretazione ancorata ai principi costituzionali:

interpretazione che deve essere confermata, e alla cui luce la

questione ora nuovamente sollevata risulta manifestamente non fondata

(ordinanza n. 269 del 1999).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10,

del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli

articoli 3, 13 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli,

sezione per il riesame, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1999.

Il Presidente: Vassalli

Il relatore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 1 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:445 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte