Sentenza n. 447/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Toscana approvata il 21 febbraio 1978 e riapprovata il 26 aprile
1978, avente per oggetto: "Abbandono dei diritti di credito di modico
valore", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato il 17 maggio 1978, depositato in Cancelleria il
23 maggio successivo ed iscritto al n. 13 del Registro ricorsi 1978;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso in data 13 maggio 1978 il Presidente del Consiglio dei
ministri proponeva questione di legittimità costituzionale in via
principale nei confronti di legge della Regione Toscana concernente
l'abbandono dei diritti di credito di modico valore, approvata il 21
febbraio 1978 e riapprovata, in seguito a rinvio governativo, il 26
aprile del medesimo anno. La legge impugnata, che consta di un solo
articolo, consente l'abbandono da parte della Regione dei diritti di
credito di importo non superiore alle lire 2.500, mediante delibere
cumulative adottate dalla Giunta regionale. Secondo il ricorrente,
questa normativa, motivata da esigenze di per sé non irragionevoli
di economicità (consentendo l'abbandono di crediti il cui importo è
superato dal costo di esazione), contrasterebbe con il principio di
eguaglianza, in quanto risulterebbe, senza giustificazione, diversa
dalla normativa statale sull'annullamento dei crediti di modico
valore; violerebbe il principio di inderogabilità delle pene
pecuniarie, parificando agli effetti del possibile abbandono tutti i
crediti regionali, senza distinguere in base alla loro natura;
violerebbe inoltre il rigoroso principio di legalità di cui al
secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, riferibile anche alle
sanzioni amministrative, non prevedendo rigorosi criteri di esercizio
del potere di abbandonare crediti anche per pene pecuniarie;
violerebbe, per questo motivo, anche il principio di imparzialità e
di eguaglianza fra cittadini; violerebbe infine il principio di buon
andamento, non tenendo conto della specifica ed irrinunciabile
funzione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
La Regione non si è costituita. Considerato in diritto
1. - Con il ricorso di cui in epigrafe il Governo impugna una
legge della Regione Toscana riapprovata il 26 aprile 1978 (Abbandono
dei diritti di credito di modico valore), che prevede la possibilità
per la Giunta regionale di abbandonare, con deliberazione cumulativa,
crediti di importo non superiore a lire 2.500. Secondo il ricorrente
la normativa impugnata sarebbe in violazione:
del principio di eguaglianza, in quanto si tratterebbe di
normativa ingiustificatamente difforme da quella dello Stato
sull'annullamento dei propri crediti;
del principio di legalità delle pene (art. 25, comma secondo,
Cost.), applicabile anche alla fattispecie, principio rispetto al
quale risulterebbe incompatibile il potere assolutamente
discrezionale, ivi previsto, di abbandono del credito;
del principio di buon andamento dell'amministrazione (art. 97
Cost.), in quanto si sarebbe trascurato di considerare il rilievo che
assume il carattere sanzionatorio dei crediti collegati a pena
pecuniaria;
del principio di imparzialità (art. 97 Cost.), perché
difetterebbe l'indicazione dei criteri in osservanza dei quali la
Giunta regionale dovrebbe deliberare l'abbandono del credito;
del principio fondamentale della legislazione dello Stato di
irrinunziabilità delle pretese collegate all'esercizio di un potere
sanzionatorio (art. 117 Cost.).
Le questioni non sono fondate.
2. - Non sussiste la pretesa violazione del principio di
eguaglianza. Il riconoscimento stesso, infatti, di una competenza
legislativa delle Regioni in date materie comporta l'eventualità,
legittima alla stregua del sistema costituzionale, di una disciplina
regionale delle stesse materie divergente da quella nazionale, nei
limiti, come è ovvio, segnati dall'art. 117 della Costituzione per
le Regioni a Statuto ordinario e dagli Statuti speciali per le
Regioni ad autonomia differenziata.
3. - La normativa statale in materia di annullamento dei crediti
di modico valore (l. 1° luglio 1955, n. 553) prevede la facoltà, che
compete al Ministro e agli Intendenti di Finanza (art. 1), di
annullare i crediti di valore non superiore a lire 500, quando siano
di dubbia e difficile esazione. È escluso l'annullamento dei soli
crediti derivanti dalle sanzioni penali della multa e dell'ammenda
(art. 4), oltreché di quelli d'imposta, per i quali rimangono ferme
le relative norme di riscossione. Possono, inoltre, essere annullati
i crediti di importo superiore, quando siano assolutamente
inesigibili e previo parere favorevole dell'Avvocatura erariale (ora
dello Stato) quando il loro importo superi le lire 1.200.000 e del
Consiglio di Stato, quando superi le lire 9.600.000 (art. 265 del
r.d. 23 maggio 1924, n. 827, "Regolamento per l'esecuzione della
legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato", come modificato con d.P.R. 30 giugno 1972, n.
422).
Norme particolari sono in vigore per l'annullamento dei debiti dei
sottufficiali e dei militari di truppa che abbiano lasciato il
servizio senza diritto ad alcun assegno a carico dello Stato (r.d. 10
febbraio 1927, n. 443; d.lgs. 21 aprile 1948, n. 715) e per i crediti
di dubbia e difficile esazione dell'Amministrazione delle Ferrovie
dello Stato (d.P.R. 27 marzo 1952, n. 534).
Si può escludere, in base a queste norme, l'esistenza di un
principio della legislazione dello Stato di non annullabilità dei
crediti relativi a sanzioni amministrative; un principio del genere
sussiste solo per i crediti relativi a sanzioni penali (multa ed
ammenda) ai sensi dell'art. 4, l. n. 553 del 1955; e del resto le
sanzioni amministrative, a differenza da quelle penali, non si
pongono come strumento di difesa dei valori essenziali del sistema,
come tali non misurabili sul terreno della convenienza economica, ma
vengono a costituire un momento ed un mezzo per la cura dei concreti
interessi pubblici affidati all'amministrazione.
4. - Quanto ora detto conduce ad escludere la riferibilità della
riserva di legge, prevista dall'art. 25, comma secondo, della
Costituzione per le sanzioni penali, alle sanzioni amministrative.
Non può peraltro disconoscersi che anche rispetto alle sanzioni
amministrative ricorre l'esigenza della prefissione ex lege di
rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all'applicazione (o
alla non applicazione) di esse, e ciò in riferimento sia al
princìpio di imparzialità (art. 97 della Costituzione),
espressamente invocato dal ricorrente, sia al princìpio di cui
all'art. 23 Cost., implicitamente invocato con il denunziare la
mancata previsione, ad opera della legge regionale, di criteri
siffatti.
Ma è innegabile che la normativa impugnata fornisce sufficienti
indicazioni anche ai fini ora indicati. Il limite quantitativo assai
modico è già, sotto questo profilo, una garanzia, ma, oltre a ciò,
la medesima ragion d'essere della norma, che è quella di evitare
all'amministrazione costi non proporzionati ai ricavi, contiene
l'univoco riferimento a una valutazione delle possibili difficoltà
di esazione, come criterio per deliberare l'abbandono del credito.
Né può ritenersi violato il princìpio di buon andamento (art.
97 Cost.) per la mancata considerazione della specifica funzione
della sanzione amministrativa. La deterrenza di una sanzione,
infatti, non è l'unico modo con il quale può assicurarsi
l'efficienza di un comando amministrativo: comunque tale deterrenza
è male invocata per le sanzioni di modico valore ed è inadeguata
allo scopo nei casi di difficile esigibilità del credito, vale a
dire di verificata incapacità del debitore di adempiere la relativa
obbligazione o addirittura di inettitudine del suo patrimonio ad
essere utilmente aggredito in executivis.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
della legge della Regione Toscana approvata il 21 febbraio 1978 e
riapprovata il 26 aprile 1978 (Abbandono dei diritti di credito di
modico valore), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, comma
secondo, 97 e 117 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte