Sentenza n. 447/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/10/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 460, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 13 febbraio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Camerino nel procedimento penale a carico di Goldshtein
Abraham Leon, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 13 febbraio 1990, il giudice per le
indagini preliminari presso la Pretura di Camerino ha sollevato, nel
corso del procedimento penale a carico di Goldshtein Abraham Leon
(imputato del reato di cui all'art. 116 del regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736), questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111, primo comma, della
Costituzione, dell'art. 460, secondo comma, del codice di procedura
penale del 1988 "nella parte in cui preclude al giudice
l'applicazione della pena in una misura diversa da quella richiesta
dal pubblico ministero".
Il giudice a quo, premesso che il pubblico ministero ha esercitato
l'azione penale richiedendo in data 30 gennaio 1990 l'emissione di
decreto di condanna indicando la pena da infliggere nella misura di
150.000 di multa, e che non ricorre a favore dell'imputato alcuna
delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 del codice di
procedura penale, osserva che la pena da irrogare nella fattispecie
dovrebbe essere di misura superiore a quella indicata dal pubblico
ministero, in base ai criteri predeterminati dagli artt. 132 e 133
del codice penale, ma che ciò gli è inibito dalla norma censurata,
secondo la quale "con il decreto di condanna il giudice applica la
pena nella misura richiesta dal pubblico ministero".
Il tenore della norma è talmente univoco, prosegue il giudice
remittente, da escludere qualsiasi altra interpretazione che non sia
quella che il giudice non può applicare una misura della pena
diversa da quella richiesta dal pubblico ministero: in particolare,
il contrasto tra determinazione del pubblico ministero e valutazione
del giudice non può essere ovviato mediante una declaratoria di non
accoglimento della richiesta ai sensi dell'art. 459, terzo comma, del
codice di procedura penale, in quanto questo istituto sembra essere
funzionale soltanto ad un controllo di rito sull'ammissibilità del
procedimento speciale e non già ad un controllo sul merito della
richiesta, diverso da quello risolventesi in una sentenza di
proscioglimento ai sensi del citato art. 129 del codice di procedura
penale.
Peraltro, ammesso in ipotesi il contrario, l'unica corretta
alternativa finale per il pubblico ministero sarebbe l'emissione del
decreto di citazione a giudizio, evenienza chiaramente frustrante le
esigenze di economia e speditezza poste a fondamento del procedimento
per decreto.
Ciò posto, prosegue il giudice a quo, risulta innanzitutto
violato il secondo comma dell'art. 101 della Costituzione: tale
precetto esige che la scelta della misura della pena sia un atto di
autonomia del giudice, da esercitarsi nell'ambito e con l'osservanza
dei criteri generali ed astratti precostituiti dal legislatore, il
quale, tuttavia, non può limitare la funzione giurisdizionale fino
al punto di ridurla ad una mera riproduzione protocollare di una
valutazione altrui.
In secondo luogo, la norma in esame contrasta anche con l'art.
111, primo comma, della Costituzione, in quanto l'obbligo della
motivazione ivi previsto non può essere correttamente adempiuto dal
giudice, riducendosi la motivazione stessa, in caso di dissenso, ad
una pura finzione, espressione non già di autonomia bensì di
soggezione alla richiesta della parte pubblica.
Nel procedimento per decreto, osserva ancora il giudice
remittente, il giudice è vincolato ad una richiesta unilaterale, a
differenza di quanto avviene nell'istituto dell'applicazione della
pena su richiesta delle parti, ove inoltre, pure in presenza di un
consenso esplicito, l'emanazione del provvedimento è subordinata ad
un controllo di correttezza sull'applicazione e sulla comparazione
delle circostanze prospettate dalle parti, cioè sulla misura della
pena pattiziamente stabilita.
Né potrebbe ritenersi, infine, che nel procedimento de quo il
consenso dell'imputato abbia rilevanza processuale come eventuale e
posticipato. Tale tesi è infondata, in quanto l'opposizione può
essere configurata soltanto come atto di dissenso sulla scelta del
rito effettuata dal pubblico ministero (come si desumerebbe dall'art.
461, terzo comma, del codice di procedura penale); inoltre, in
concreto l'opposizione può fondarsi su motivi diversi da quelli
attinenti alla misura della pena e perfettamente compatibili con
l'accettazione della stessa, ma, ciò nonostante, il giudice del
dibattimento deve revocare il decreto di condanna e può applicare
una pena anche diversa e più grave di quella fissata nel decreto
stesso (art. 464, terzo e quarto comma).
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per l'infondatezza della questione.
L'Avvocatura dello Stato sostiene che il giudice remittente
erroneamente ritiene che il giudice per le indagini preliminari non
possa rigettare la richiesta di decreto di condanna quanto ritenga
non adeguata la pena indicata dal pubblico ministero. Dal combinato
disposto degli artt. 459 e 460 del codice di procedura penale si
desume, invece, il contrario, cioè che il giudice esercita sulla
richiesta la consueta delibazione in fatto e in diritto, senza alcuna
limitazione.
L'unica particolarità in ordine ai poteri del giudice è quella
che egli è vincolato all'alternativa "rigetto-accoglimento in
integro" del decreto, ma ciò non viola l'art. 111 della
Costituzione, in quanto non comporta affatto, prosegue l'Avvocatura,
che la funzione giurisdizionale sia svuotata della sua tipica
fisionomia: accogliendo la richiesta del pubblico ministero, infatti,
il giudice viene implicitamente a riconoscerne la giustezza in tutti
i suoi aspetti, formali e sostanziali. Ciò è confermato dal fatto
che il decreto penale di condanna è un atto del giudice, che deve
contenere, tra l'altro, la "concisa esposizione dei motivi di fatto e
di diritto su cui è fondata la decisione, comprese le ragioni
dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo
edittale" (art. 460, primo comma, lett. c). Considerato in diritto
1. - Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di
Camerino solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.
460, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988 (comma
applicabile nel procedimento pretorile in base al generale rinvio
operato dall'art. 565 dello stesso codice), nella parte in cui
dispone che il giudice, nell'emettere il decreto penale di condanna,
"applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero". Ad
avviso del remittente la norma preclude al giudice, che sia in
disaccordo sulla misura della pena indicata dal pubblico ministero
nella richiesta di emissione del decreto, di applicare la pena in
misura diversa; né il giudice potrebbe ovviare a tale situazione non
accogliendo la richiesta e restituendo gli atti al pubblico
ministero, ai sensi dell'art. 459, terzo comma, del codice, in quanto
tale possibilità sarebbe prevista per motivi attinenti unicamente al
rito e non anche al merito della richiesta stessa. Ciò posto, la
norma impugnata violerebbe il principio della soggezione del giudice
soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, della Costituzione), il
quale esige che la scelta della misura della pena sia un atto di
autonomia del giudice e che la funzione giurisdizionale non sia
ridotta a mera riproduzione di valutazioni altrui; nonché il
principio dell'obbligo della motivazione dei provvedimenti
giurisdizionali (art. 111, primo comma, della Costituzione), in
quanto la motivazione in ordine all'entità della pena si riduce, in
caso di dissenso, a pura finzione.
2. - La questione non è fondata.
La tesi del giudice remittente si basa su una lettura errata
dell'art. 459, terzo comma, del codice di procedura penale. Né dal
suo tenore letterale ("Il giudice, quando non accoglie la richiesta,
se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art.
129, restituisce gli atti al pubblico ministero"), né da altre
disposizioni relative al procedimento per decreto, è dato trarre
argomenti che possano giustificare la lettura restrittiva fornita dal
giudice a quo, secondo cui solamente motivi attinenti
all'ammissibilità del rito potrebbero legittimare il mancato
accoglimento della richiesta e la conseguente restituzione degli atti
al pubblico ministero. Al contrario, come esattamente osserva
l'Avvocatura Generale dello Stato in conformità alla pressoché
unanime dottrina, l'art. 459, terzo comma, attribuise al giudice un
sindacato completo sulla richiesta del pubblico ministero: egli può,
quindi, rigettarla anche nel caso in cui ritenga non adeguata la
misura della pena in essa indicata.
Ciò posto, vengono automaticamente a cadere le censure di
incostituzionalità avverso la norma impugnata.
È chiaro, infatti, che, una volta accertato che il giudice per le
indagini preliminari ha un potere di controllo pieno, nel rito e nel
merito, sulla richiesta di emissione del decreto penale presentata
dal pubblico ministero, il successivo vincolo in forza del quale, nel
caso di accoglimento della richiesta, egli non possa discostarsi
dalla misura della pena indicata (vincolo, peraltro, giustificato
dalla mancanza di un potere di opposizione da parte del pubblico
ministero avverso il decreto) non determina alcuna lesione dei
principi invocati nell'ordinanza di rimessione.
3. - Osserva ancora il giudice remittente che, anche ammettendo
che il giudice possa rigettare la richiesta del pubblico ministero
per inadeguatezza della pena, al pubblico ministero altro non
resterebbe che emettere il decreto di citazione a giudizio, con
conseguente frustrazione delle esigenze di speditezza e di economia
processuale che costituiscono la ratio del procedimento per decreto.
Pur prescindendo dal rilievo che tale doglianza nulla ha a che
vedere con i parametri costituzionali invocati, nemmeno quest'ultima
tesi del giudice a quo può essere condivisa. Deve, infatti,
ritenersi che, a seguito della restituzione degli atti da parte del
giudice che non intenda accogliere la richiesta di decreto, il
pubblico ministero viene ad essere reinvestito di tutti i poteri ad
esso spettanti. A parte, quindi, la possibilità, che pur deve
ammettersi, di una reiterazione della richiesta con le modificazioni
ritenute idonee a renderla accoglibile (e qualora ovviamente ne
perdurino le altre condizioni previste dalla legge), nulla impedisce
al pubblico ministero di indirizzare il procedimento, ove in concreto
ne ricorrano i presupposti, verso altri riti semplificati, atti ad
evitare il passaggio al dibattimento. Anzi, come si legge nella
Relazione al progetto preliminare del codice, proprio allo scopo di
favorire l'instaurazione di altri riti differenziati è stato
disposto che il giudice che non ritenga di emettere il decreto di
condanna restituisca gli atti al pubblico ministero, a differenza di
quanto era previsto nel Progetto preliminare del 1978, secondo il
quale in tal caso era lo stesso pretore a procedere all'emissione del
decreto di citazione a giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 460, secondo comma, del codice di procedura penale del
1988, sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 111,
primo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Camerino con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:447 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte