Sentenza n. 448/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige
notificato il 19 maggio 1977, depositato in Cancelleria il 26 maggio
successivo ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1977, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n. 2484 in data
22 marzo 1977 del Ministro delle Finanze, relativa alla percezione
delle imposte ipotecarie relative a beni siti nel territorio della
Regione;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Udito, alla presenza dell'Avvocato Vitaliano Lorenzoni per la
Regione Trentino-Alto Adige, l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti
per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 19 maggio 1977 la Regione Trentino-Alto
Adige proponeva conflitto in ordine alla devoluzione dei proventi
dell'imposta ipotecaria relativa a beni siti nel suo territorio con
riferimento a nota del 22 marzo 1977, n. 2484 (pervenuta il 26 maggio
1977), con la quale il Ministro delle Finanze aveva declinato
l'invito ad impartire istruzioni agli uffici del Registro nel senso,
auspicato dalla Regione, di non percepire, fuori dal territorio del
Trentino-Alto Adige, imposte ipotecarie afferenti a beni immobili in
questo compresi e soggetti al regime tavolare.
L'art. 59 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige (legge
Cost. 26 febbraio 1948, n. 6; art. 69 nel testo dato dal d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670) stabilisce, infatti, che "sono devoluti alla
regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo
territorio, relativi a beni siti nella regione stessa". La ragione
giustificatrice di questa norma risiederebbe, secondo la regione
ricorrente, nella circostanza che vige, nel suo territorio, il regime
tavolare (cfr. r.d. 4 novembre 1928, n. 2325, recante "Disposizioni
per l'unificazione legislativa nei territori annessi al Regno", art.
2; r.d. 28 marzo 1929, n. 499, che reca allegato il nuovo testo della
legge 25 luglio 1871 B.L.I. n. 95), rispetto a cui essa regione ha
competenze legislative ed amministrative esclusive (art. 4, n. 5,
Statuto speciale), e, dunque, nella inesistenza, in questo
territorio, delle Conservatorie dei registri immobiliari che,
generalmente, sono competenti alla liquidazione e percezione
dell'imposta di cui si tratta (artt. 2, 7 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
635): oltreché nel carattere in qualche modo corrispettivo che
assumerebbero i proventi di questa imposta rispetto agli oneri di
impianto e conservazione dei libri fondiari, oneri che, per il regime
anzidetto, gravano sulla regione medesima.
La norma statutaria, peraltro, esigerebbe, per la devoluzione
dell'imposta ipotecaria, due requisiti: che si riferisca ad immobili
compresi nel suo territorio e che sia percetta in loco; e pertanto,
avuto riguardo alla sua ragion d'essere, dovrebbe essere intesa nel
senso che l'imposta ipotecaria relativa a questi immobili può essere
percetta solo da ufficio del registro ubicato all'interno del
territorio regionale. Ciò perché solo a questa condizione
l'imposta, secondo la lettera dell'art. 59 dello Statuto speciale,
dovrebbe esser devoluta alla regione, mentre la ratio della norma
statutaria, nel suo collegamento con il regime tavolare, esigerebbe
sicuramente la devoluzione alla regione di ogni imposta ipotecaria
relativa a beni immobili compresi nel suo territorio.
Una corretta lettura del r.d. 30 giugno 1929, n. 32 convincerebbe,
del resto, che questo presuppone la percezione, per le province
annesse, dell'imposta ipotecaria da uffici del registro siti nel
relativo territorio. Ciò si desumerebbe dall'art. 2, che prevede la
percezione dell'imposta ipotecaria da parte dell'ufficio del
registro, anche se per lo stesso titolo dovessero essere eseguite
finalità in "altre" (dunque, si argomenta, diverse da quelle c.d.
"annesse") province del regno; si desumerebbe, ancora, dall'art. 4,
comma terzo, laddove si riferisce all'ipotesi che "invece" (e cioè
contrariamente alla norma tacita secondo cui la registrazione deve
avvenire nelle province annesse) gli atti siano registrati nelle
antiche province del regno e quivi eseguita la formalità ipotecaria;
dall'art. 6, che conformerebbe la competenza dell'ufficio del
registro delle province annesse con riferimento all'ipotesi
particolare della c.d. "prenotazione a debito".
La Regione fa presente che essa aveva invitato il Ministro delle
Finanze ad impartire opportune istruzioni per evitare l'asserita
elusione dello Statuto speciale; e che il Ministro, con la nota di
cui si è fatto cenno, non ha ritenuto di poter aderire alla
richiesta. La Regione con il presente conflitto, chiede pertanto che
si riconosca che ad essa spettano i proventi delle imposte ipotecarie
relative a beni compresi nel suo territorio e che si dichiari in
relazione al meccanismo dell'art. 69 dello Statuto che tali imposte
possono essere percette solo da uffici del registro nel medesimo
territorio ubicati.
2. - Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri
attraverso l'Avvocatura dello Stato eccependo l'inammissibilità del
ricorso e comunque contestando nel merito le richieste della Regione.
Pur senza escludere che possa radicarsi conflitto in ordine alla
devoluzione dei proventi di un'imposta, osserva l'Avvocatura dello
Stato che, nella specie, l'atto impugnato non sarebbe idoneo a ledere
le pretese competenze regionali, poiché la determinazione degli
uffici competenti per la percezione delle imposte ipotecarie quando
risulta associata alla percezione dell'imposta di registro è operata
dalla legge (art. 7 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635) e non può essere
operata, tanto meno in senso difforme, da circolari od istruzioni.
Nel caso di specie, peraltro, non sarebbe stato emanato un atto
amministrativo a contenuto positivo, ma un provvedimento a contenuto
negativo, inidoneo, come tale, a modificare la realtà giuridica e,
dunque, a menomare la sfera di competenze regionali. D'altra parte,
le disposizioni di legge statale da cui discende la competenza degli
uffici del registro a liquidare e percepire, per i territori annessi,
anche le imposte ipotecarie non risulterebbero modificate dalla norma
dello Statuto speciale sulla spettanza dei proventi delle imposte
ipotecarie percepite in loco alla regione. Considerato in diritto
1. - La Regione Trentino-Alto Adige promuove conflitto,
relativamente a nota in data 22 marzo 1977 del Ministro delle Finanze
in ordine alla devoluzione dei proventi delle imposte ipotecarie,
assumendo che debbano essere riscosse in loco e ad essa versate tutte
le imposte relative ad immobili compresi nel suo territorio. Ciò
discenderebbe da quanto dispone l'art. 59 dello Statuto speciale
(art. 69 nel testo del d.P.R. n. 670 del 1972), avuto riguardo anche
all'evidente intento di far corrispondere agli oneri connessi alla
conservazione ed all'impianto dei libri fondiari (che, dato il regime
tavolare, in loco vigente, gravano sulla regione) i proventi delle
imposte ipotecarie.
Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce
l'inammissibilità del ricorso, assumendo che le competenze degli
uffici del registro a percepire le imposte ipotecarie per i c.d.
"territori annessi" sono determinate da precise disposizioni di legge
(r.d. n. 1032 del 1929), conformi alle norme generali sulla
riscossione delle imposte di registro (ora art. 7 d.P.R. n. 635 del
1972) e non possono essere modificate, come pretenderebbe la regione,
con circolari od istruzioni del Ministro delle Finanze; che,
comunque, nulla innova sul punto la nota del Ministro delle Finanze
impugnata, la quale, per il suo carattere meramente negativo, non è
idonea a produrre la lamentata lesione delle attribuzioni regionali,
collegabile, caso mai, a norme di legge non impugnate.
2. - La Regione Trentino-Alto Adige impugna un atto con cui il
Ministro delle Finanze declina la richiesta della Regione medesima
che sia disposto nel senso che le imposte ipotecarie afferenti ad
immobili compresi nel territorio del T.A.A. siano percepite solo
dagli uffici del registro aventi sede nel detto territorio.
Orbene, la materia è regolata da norme di legge (art. 9, primo e
secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634) le quali
prescrivono, invece, che "competente a registrare gli atti pubblici,
le scritture private autenticate e gli atti degli organi
giurisdizionali è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione
risiede il pubblico ufficiale" (notaio, cancelliere, segretario,
ufficiale giudiziario, segretario o delegato della pubblica
amministrazione od altro pubblico ufficiale per atti da esso
compiuti, ricevuti o autenticati) "obbligato a richiedere la
registrazione" e che "la registrazione di tutti gli altri atti può
essere eseguita" (su richiesta delle parti contraenti) "da qualsiasi
ufficio del registro".
Né a queste disposizioni reca deroga la normativa sulla
riscossione delle imposte ipotecarie nelle c.d. "province annesse"
(artt. 2, 6, 7 r.d. n. 1032 del 1929) che non contiene,
contrariamente a quanto asserisce con argomenti peraltro non
persuasivi la Regione ricorrente, alcuna prescrizione sul punto.
Il ricorso per conflitto finisce allora per investire, attraverso
l'atto negativo del Ministro delle Finanze, in sé legittimo, proprio
le norme di grado legislativo che giustificano il diniego in esso
contenuto; deve, dunque, essere dichiarato inammissibile (cfr. sent.
n. 140 del 1970; in senso conforme v. ancora sentenze nn. 92 e 112
del 1972; n. 206 del 1975; n. 28 del 1979; n. 189 del 1985).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dalla Regione Trentino-Alto Adige con atto notificato il 19
maggio 1977 nei confronti dello Stato in relazione a nota del
Ministro delle Finanze in data 22 marzo 1977, concernente la
riscossione delle imposte ipotecarie relative ad immobili compresi
nel territorio della Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte