Corte costituzionale

Ordinanza n. 448/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 253, della

legge Regione Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 (Ordinamento

amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana) e dell'art.

265 regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del testo unico

della legge comunale e provinciale), promosso con ordinanza emessa il

15 gennaio 1988 dalla Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per la

Regione Sicilia nel giudizio di responsabilità promosso dal

Procuratore Generale contro Turano Aurelio ed altri, iscritta al n.

229 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la

responsabilità di alcuni amministratori e di un dipendente comunale

per il danno causato all'ente dall'irregolare gestione del servizio

di applicazione e riscossione di tributi comunali la Corte dei conti

- sez. giur. Regione Sicilia, con ordinanza in data 15 gennaio 1988

(pervenuta a questa Corte il 22 aprile 1989), ha sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 253, legge Regione Sicilia

15 marzo 1963, n. 16 (che approva l'Ordinamento amministrativo degli

enti locali nella regione siciliana) e 265 del regio decreto 3 marzo

1934, n. 383 (Approvazione del testo unico della legge comunale e

provinciale);

che le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui, non

consentendo che i dipendenti degli enti locali siano assoggettati

alla giurisdizione della Corte dei conti, ove risultino coautori

degli eventi dannosi espressamente previsti per gli amministratori

dagli artt. 244 dell'Ordinamento amministrativo della regione Sicilia

e 254-259 del testo unico della legge comunale e provinciale, si

porrebbero in contrasto:

a) con l'art. 3 della Costituzione, per la ingiustificata

disparità di trattamento che, per un medesimo fatto illecito, si

verrebbe a creare tra amministratori e dipendenti di uno stesso ente

locale, attesa la diversità non puramente procedurale, dei regimi di

accertamento delle relative responsabilità (grado di colpa, termini

prescrizionali, iniziativa dell'azione, potere riduttivo), nonché

per violazione della regola del simultaneus processus che, tesa ad

evitare il rischio di decisioni contrastanti o di incompletezza

nell'esame dei fatti e del relativo contributo causale, troverebbe il

suo principale fondamento nel principio di eguaglianza di tutti i

cittadini di fronte alla legge;

b) con l'art. 97 della Costituzione, in quanto la suindicata

diversità di trattamento violerebbe il principio di imparzialità e

di buon andamento della pubblica amministrazione;

c) con gli artt. 25 e 103, secondo comma, della Costituzione,

in quanto senza alcuna logica giustificazione, si sottrarrebbero,

anche nelle ipotesi di responsabilità connesse, i dipendenti degli

enti locali alla giurisdizione della Corte dei conti che, in materia

di contabilità pubblica, è "giudice naturale";

che non si sono costituite le parti né ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 411 del 1988 ha

dichiarato l'inammissibilità e successivamente, con le ordinanze nn.

549 e 794 del 1988 e 162 del 1989, la manifesta inammissibilità di

questioni identiche a quelle ora sollevate, con motivazioni che

coinvolgono tutte le argomentazioni svolte a sostegno della presente

ordinanza di rimessione;

che il giudice a quo non deduce profili nuovi o diversi, tali da

indurre questa Corte ad una modifica del proprio orientamento;

che le proposte questioni devono essere pertanto dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 253 dell'Ordinamento

amministrativo degli enti locali nella regione siciliana, approvato

con legge reg. Sicilia 15 marzo 1963, n. 16 e 265 del regio decreto 3

marzo 1934, n. 383, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e

103, comma secondo della Costituzione, dalla Corte dei conti, sez.

giur. reg. Sicilia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte