Sentenza n. 448/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/10/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Toscana notificati il
27 aprile 1990, depositati in Cancelleria il 5 maggio 1990, per
conflitti di attribuzione sorti a seguito degli artt. 1, 7 e 8 del
decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 febbraio 1990
n. 34 (Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realtà
nazionale del regime di aiuto per l'estensivizzazione della
produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunità
europee n. 797/85) e degli artt. 1, 8 e 9 del decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 8 febbraio 1990 n. 35 (Regolamento
recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime
di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione di cui al
regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85), ed
iscritti ai nn. 14 e 15 del registro conflitti 1990;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 1990 il Giudice relatore
Mauro Ferri;
Uditi l'avvocato Mario P. Chiti per la Regione Toscana e
l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 27 aprile 1990, la Regione Toscana
ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in
ordine agli artt. 1, 7 e 8 del decreto del Ministro dell'agricoltura
e delle foreste 8 febbraio 1990 n. 34, intitolato "Regolamento
recante disposizioni di adattamento alla realtà nazionale del regime
di aiuto per l'estensivizzazione della produzione di cui al
regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 797/85".
La ricorrente premette che il decreto ministeriale impugnato
interviene nel contesto della disciplina, essenzialmente comunitaria,
rivolta al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole,
dettata, oltre che dal citato regolamento n. 797/85, dai successivi
n. 1094/88 del Consiglio e nn. 1272 e 1273/88 della Commissione. Dal
quadro normativo vigente in materia, costituito dall'art. 6 del
d.P.R. n. 616 del 1977, dall'art. 5 della legge 8 novembre 1986, n.
752 ("Legge pluriennale per l'attuazione degli interventi programmati
in agricoltura"), nonché dalle più recenti leggi 16 aprile 1987, n.
183 (art. 11) e 9 marzo 1989, n. 86 (artt. 4 e 9), in tema di
attuazione degli atti normativi comunitari, risulta, prosegue la
ricorrente, la competenza regionale in ordine all'applicazione dei
regolamenti comunitari (nel caso di specie, in materia di
agricoltura); la specifica responsabilità regionale per l'attuazione
del regolamento CEE n. 797/85, ivi compresi gli interventi
finanziari; le modalità dei trasferimenti finanziari alle regioni
attraverso il Fondo di rotazione istituito con la citata legge n. 183
del 1987; l'insussistenza, infine, di alcuna delle situazioni
previste dall'art. 71 del d.P.R. n. 616/77 che possono giustificare
la permanenza delle competenze statali, in particolare di quella
relativa ad "interventi di interesse nazionale per la regolazione del
mercato agricolo".
Inoltre, il regolamento CEE in esame è finalizzato ad interventi
strutturali, che non possono in alcun modo essere confusi con
interventi relativi a prezzi e termini del mercato agricolo (cfr.
sentenza di questa Corte n. 433 del 1987).
Infine, le deliberazioni del CIPE del 12 settembre 1989 e del 15
marzo 1990 confermano il ruolo primario delle regioni im materia,
riconoscendo ad esse per l'anno 1990 661,800 miliardi, di cui 403 per
l'attuazione del solo regolamento n. 797/85, mentre al Ministero
dell'agricoltura e all'AIMA spettano - per la realizzazione di
particolari interventi orizzontali o interregionali - solo 83
miliardi complessivi e 10 per il citato regolamento.
Tutto ciò premesso, la ricorrente rileva che l'impugnato decreto
ministeriale n. 34 dell'8 febbraio 1990 modifica il delineato quadro
delle competenze, relativamente al regime di aiuto per
l'estensivizzazione della produzione, e viola, negli artt. 1, 7, e 8,
gli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione alla normativa
sopra citata.
In particolare, la regione osserva quanto segue.
A) L'art. 1, terzo comma, rompe l'ordine legittimo delle
competenze prevedendo che "l'intervento è attuato dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero del tesoro, dalle
regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalle
province autonome di Trento e Bolzano".
Rispetto al sistema precedente, affidato alla esclusiva competenza
delle regioni e delle province autonome (cfr. in particolare il
decreto ministeriale 16 gennaio 1989, n. 34, ora sostituito con il
decreto ministeriale 8 febbraio 1990, n. 35, impugnato con separato
ricorso), viene introdotto un nuovo ruolo di intervento diretto del
Ministero dell'agricoltura e del Ministero del tesoro, in contrasto
evidente con la richiamata normativa.
Il sistema dei finanziamenti e degli aiuti finalizzati al
miglioramento della efficienza delle strutture agrarie, ed alle altre
finalità di politica agricola strutturale, si è sempre incentrato
sul ruolo regionale, rispetto al quale il Ministero e, più di
recente, il Fondo regionale ex legge n. 183/1987 hanno svolto
attività meramente integrative. Basti pensare all'ammontare degli
interventi finanziari per l'attuazione del regolamento n. 797/85
affidati dalla delibera CIPE del 15 marzo 1990 alle regioni e quelli,
ben più modesti globalmente e finalizzati a problemi particolari,
riconosciuti al Ministero ed al Fondo di rotazione.
È allora evidente che il decreto ministeriale impugnato altera
del tutto illegittimamente il sistema delle competenze in materia,
attribuendo uno specifico ruolo al Ministero dell'agricoltura ed al
Ministero del tesoro, non giustificato né giustificabile.
B) Il disegno istituzionale sotteso all'impugnato decreto
ministeriale n. 34/1990 ulteriormente si chiarisce nella sua
incostituzionalità in riferimento anche al disposto degli artt. 7 e
8, rispettivamente riguardanti le domande di aiuto, l'istruttoria
delle domande ed i controlli.
Sviluppando il principio generale di cui all'art. 1, terzo comma,
che affida anche allo Stato la responsabilità dell'intervento,
l'art. 7 prevede che le domande per ottenere la concessione dei
contributi siano indirizzate dagli interessati sia al Ministero che
alle regioni.
Anche per quanto riguarda l'istruttoria delle domande,
l'erogazione dei contributi ed i controlli, l'art. 8 del decreto
ministeriale impugnato modifica il precedente sistema, mantenendo
alle regioni solo il ruolo di ente responsabile per la fase
istruttoria. Per di più sotto un'inedita forma di controllo del
Ministero (art. 8, secondo comma), che la eserciterà anche
avvalendosi del Corpo forestale dello Stato.
Per apprezzare appieno l'illegittimità delle nuove disposizioni
è opportuno ricordare che analoghe norme precedenti (contenute nel
già citato decreto ministeriale 16 gennaio 1989, n. 34) prevedevano
che le domande di contributo fossero presentate esclusivamente alle
regioni, le quali provvedevano poi anche all'istruttoria e
all'emissione dell'atto di liquidazione dell'importo degli aiuti.
Ancora le regioni, in modo esclusivo, avevano il potere di controllo
sulle aziende beneficiarie. Allo Stato veniva unicamente riconosciuto
di essere tenuto informato sull'attività svolta dalle regioni, sui
problemi da loro incontrati e sugli eventuali casi di accertate,
gravi irregolarità per gli adempimenti previsti in sede comunitaria.
Contrariamente a questo corretto modello, il nuovo decreto
ministeriale n. 34 del 1990 vanifica completamente il principio che
le regioni sono i soggetti responsabili per l'attuazione delle
politiche comunitarie, ed in particolare del regolamento CEE n. 797
del 1985. Il ruolo principale viene adesso assunto dal Ministero
dell'agricoltura - con l'apporto del Corpo forestale dello Stato -
rispetto al quale le regioni risultano solo gli enti cui è demandato
un mero potere istruttorio, per di più controllato annualmente
ancora dagli organi dello Stato.
Il carattere assorbente dei sopraesposti rilievi, conclude la
ricorrente, rende superfluo approfondire altri motivi connessi
all'improprio avvalimento del Corpo forestale da parte del Ministero
dell'agricoltura, in spregio al principio che il Corpo forestale
dello Stato è alle dipendenze funzionali delle regioni.
2. - Con ricorso notificato anch'esso il 27 aprile 1990, la
Regione Toscana ha altresì sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato in ordine agli artt. 1, 8 e 9 del decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste 8 febbraio 1990, n. 35,
intitolato "Regolamento recante disposizioni di adattamento alla
realtà nazionale del regime di aiuti per il ritiro dei seminativi
dalla produzione di cui al regolamento CEE del Consiglio delle
Comunità europee n. 797/85".
La ricorrente, precisato che il decreto ministeriale impugnato
sostituisce espressamente (peraltro con una motivazione generica e
comunque tale da non alterare l'ordine istituzionale delle
competenze) il precedente già citato decreto 16 gennaio 1989, n. 34,
nel quale era invece riconosciuta la competenza delle regioni in
materia, svolge, avverso gli artt. 1, secondo comma, 8 e 9 del
decreto stesso (di contenuto analogo a quello degli artt. 1, terzo
comma, 7 e 8 del coevo decreto ministeriale n. 34 sopra esaminato)
argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle di cui al ricorso
sub 1.
3. - Si è costituito in entrambi i giudizi il Presidente del
Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza dei ricorsi.
L'Avvocatura Generale osserva, quanto agli artt. 1, terzo comma,
del decreto ministeriale n. 34 e 1, secondo comma, del decreto
ministeriale n. 35, che trattasi di disposizioni più descrittive e
di sintesi che direttamente operative, limitandosi esse a rendere
esplicito il ruolo già svolto in materia dagli organi dello Stato.
Per quanto concerne le altre censure, l'Avvocatura, rilevato che
esse appaiono rivolte più precisamente a quelle parti delle norme
denunciate che prevedono che la domanda di aiuto sia presentata in
doppio originale, uno al Ministero e l'altro alla regione, e che il
Ministero effettua controlli in loco, avvalendosi anche del Corpo
forestale dello Stato, osserva che sussistono responsabilità dello
Stato verso la Comunità per la leale applicazione della normativa
CEE e per la corretta attribuzione degli aiuti. Doveroso, quindi,
prima che legittimo è il duplice "monitoraggio", in fase di domanda
e in fase di controllo in loco; del resto, la redazione degli elenchi
degli aventi diritto, attività centrale della procedura, è affidata
alle regioni.
L'Avvocatura conclude rilevando che entrambi i regolamenti in
esame perseguono interessi nazionali, con inevitabile adozione di
metodi e standards uniformi sull'intero territorio nazionale. Considerato in diritto
1. - Con i ricorsi in esame la Regione Toscana solleva conflitto
di attribuzione nei confronti dello Stato in ordine ad alcune norme
dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste nn. 34 e 35
dell'8 febbraio 1990, recanti disposizioni di adattamento alla
realtà nazionale rispettivamente del regime di aiuto per
l'estensivizzazione della produzione e del regime di aiuto per il
ritiro di seminativi dalla produzione: tali regimi sono stati
istituiti dal regolamento CEE del Consiglio n. 797/85, come
modificato dal regolamento n. 1094/88, e le relative modalità di
applicazione sono state dettate dai regolamenti della Commissione nn.
1272/88 e 4115/88.
Per la sostanziale identità delle norme impugnate e delle
relative censure, i giudizi vanno riuniti e decisi con unica
sentenza.
2. - Deve, innanzitutto, rilevarsi che la ricorrente non censura
in radice gli indicati decreti ministeriali, non contesta, cioè, in
linea generale, la legittimità, nei casi in esame, della
interposizione di una normativa statale recante modalità applicative
uniformi dei regolamenti comunitari in questione, bensì si limita a
denunciare soltanto alcune ben precise disposizioni dei decreti
stessi: ciò è ulteriormente dimostrato dal fatto che la ricorrente
opera un continuo confronto tra le norme impugnate ed analoghe
disposizioni di un precedente provvedimento ritenuto da essa stessa
corretto (d.m. 16 gennaio 1989, n. 34).
Tanto precisato, vanno in primo luogo esaminate le censure avverso
le norme di cui agli artt. 1, terzo comma, del decreto n. 34 e 1,
secondo comma, del decreto n. 35, i quali, con formulazione
pressoché identica, stabiliscono che "l'intervento è attuato dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato
Ministero), dal Ministero del tesoro, dalle regioni a statuto
ordinario, dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome
di Trento e Bolzano"; (nel decreto n. 35 non è compresa la provincia
di Trento, in quanto esentata dall'applicazione del regime di ritiro
dei seminativi dalla produzione ai sensi dell'ultimo comma dello
stesso art. 1, mentre è aggiunta l'AIMA).
Lamenta la ricorrente che tali disposizioni, introducendo un ruolo
diretto, prima non previsto, dei Ministeri dell'agricoltura e del
tesoro nell'attuazione dei regimi di aiuto in esame, violano le
competenze regionali in tema di applicazione di regolamenti
comunitari, nella specie in materia agricola (artt. 117 e 118 della
Costituzione, 6 del d.P.R. n. 616 del 1977).
In ordine alle anzidette censure i conflitti sono inammissibili.
Le norme impugnate contengono una mera elencazione, senza
ulteriori specificazioni, dei soggetti ai quali è demandata
l'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti comunitari cui
si riferiscono i decreti ministeriali in discussione. Poiché, da un
lato, la ricorrente non contesta in radice la presenza di
qualsivoglia attività degli organi statali nell'iter procedurale di
detti interventi (com'è anche dimostrato dal rilievo che essa non
impugna altre norme che prevedono una tale presenza ed anzi riconosce
la legittimità di un intervento statale, sia pure "integrativo"), e,
dall'altro, le norme in esame non precisano quale sia il ruolo e la
funzione attribuiti ai singoli soggetti elencati (né può al
riguardo avere alcun rilievo l'ordine in cui gli stessi sono
menzionati), deve concludersi che avverso le norme stesse, di
contenuto di per sé generico e meramente descrittivo, vi è carenza
di interesse a ricorrere da parte della Regione Toscana.
3. - La ricorrente impugna, in secondo luogo, le disposizioni
contenute negli artt. 7 del decreto ministeriale n. 34 e 8 del
decreto ministeriale n. 35, relativi alle "domande di aiuto".
Va premesso che le censure vanno circoscritte al solo primo comma
delle citate norme, che stabilisce, in maniera sostanzialmente
identica per entrambi gli articoli, che il richiedente, per ottenere
la concessione dell'aiuto, deve compilare la domanda in duplice
copia, da indirizzare una al Ministero e l'altra ai competenti uffici
delle regioni; solo di ciò, infatti, la Regione si lamenta,
sostenendo che l'invio di una copia della domanda al Ministero
(mentre nel precedente decreto ministeriale 16 gennaio 1989, n. 34
era previsto che la domanda fosse presentata solo alle regioni)
lederebbe le proprie competenze in materia di attuazione di
regolamenti comunitari, riconosciute dalle norme sopra indicate.
I ricorsi non sono fondati.
Le norme impugnate, di natura procedurale, sono dirette ai
soggetti richiedenti, ai quali fanno obbligo, come detto, di
compilare la domanda in duplice copia e di inviarne una al Ministero:
tale obbligo è evidentemente imposto a fini meramente conoscitivi,
in quanto né le norme stesse, né altre successive attribuiscono al
Ministero alcun potere di decisione sulle domande medesime.
Anzi, il primo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 34, e
l'analogo primo comma dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 35,
dispongono che spetta alle regioni accertare la rispondenza alla
normativa vigente dal punto di vista amministrativo dell'impegno
sottoscritto dal richiedente e della relativa domanda di aiuto, e
quindi inviare al Ministero gli elenchi delle aziende aventi diritto
al pagamento degli aiuti.
Ciò posto, va escluso che le norme censurate ledano le competenze
della ricorrente.
4. - La ricorrente impugna, infine, gli artt. 8 del decreto
ministeriale n. 34 e 9 del decreto ministeriale n. 35, i quali, al
primo comma, come detto al numero precedente, attribuiscono alle
regioni il potere di istruire le domande e di inviare gli elenchi
degli aventi diritto al Ministero, e, al secondo comma, identicamente
dispongono che "il Ministero, avvalendosi anche del Corpo forestale
dello Stato e in collaborazione con le regioni e le province
autonome, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata
in materia di controlli, effettua ogni anno controlli in loco",
secondo le modalità prescritte dai regolamenti comunitari.
Ad avviso della ricorrente, le indicate norme violano le proprie
competenze in materia di attuazione di regolamenti comunitari, in
quanto riconoscono ad essa una mera funzione istruttoria, ed
attribuiscono al Ministero un inedito potere di controllo, per di
più con l'"avvalimento" del Corpo forestale dello Stato, che è
invece alle dipendenze funzionali delle regioni: il tutto, anche in
questo caso, a differenza di quanto previsto nel precedente decreto
n. 34 del 1989, in base al quale le regioni, oltre all'istruttoria,
provvedevano anche all'emissione dell'atto di liquidazione
dell'importo degli aiuti ed esercitavano in via esclusiva il
controllo sulle aziende beneficiarie, salvo a tener informato il
Ministero dell'attività svolta.
I ricorsi non sono fondati.
Premesso che, in ordine a queste censure come alle precedenti, non
ha evidentemente di per sé alcun rilievo ai fini della decisione la
differenza di formulazione delle norme impugnate rispetto a quelle
adottate in altro provvedimento ritenuto dalla ricorrente legittimo,
va rilevato, quanto al primo comma, che, posto anche che il silenzio
delle norme effettivamente comporti che la liquidazione degli aiuti
sia effettuata per entrambi i regimi dagli organi statali, ciò non
è sufficiente a concretizzare una lesione delle competenze
regionali. Trattasi, invero, di una modalità procedurale attinente
ad una fase meramente esecutiva dell'iter di concessione dei benefici
in questione, mentre ciò che conta è che, come detto al numero
precedente, l'attività fondamentale della procedura, cioè quella
decisionale in ordine alla individuazione dei soggetti aventi diritto
agli aiuti, è espressamente attribuita alle regioni: tanto basta a
far salve le competenze regionali.
Deve, peraltro, osservarsi che, quanto meno in ordine al decreto
ministeriale n. 35 - relativo al regime di aiuti per il ritiro di
seminativi dalla produzione -, il fatto che il pagamento dei benefici
sia effettuato dallo Stato risponde pienamente alle prescrizioni
comunitarie. Si legge, infatti, nell'ultimo "considerando" del
regolamento n. 1094/88 che, poiché il regime di ritiro delle terre
dalla produzione, oltre a inserirsi nell'azione comune intesa a
migliorare l'efficienza delle strutture agrarie, si prefigge anche
l'obiettivo di contribuire a ripristinare l'equilibrio tra la
produzione e la capacità del mercato, è opportuno che esso sia
considerato anche quale intervento destinato a regolarizzare i
mercati agricoli, ai sensi del regolamento CEE n. 729/70, e sia,
pertanto, finanziato in parti uguali dalla sezione "garanzia" e dalla
sezione "orientamento" del FEOGA, ma con applicazione in ogni caso
delle modalità finanziarie della sezione garanzia; così poi dispone
il citato regolamento n. 1094/88 all'art. 1, paragrafo 1, lettera b,
e ciò è confermato dal telex 12 giugno 1989 della Commissione delle
Comunità europee citato nelle premesse del decreto impugnato e
depositato dall'Avvocatura dello Stato.
In conformità, pertanto, a tali modalità finanziarie della
sezione garanzia dettate in sede comunitaria, l'attività di
erogazione degli aiuti è correttamente svolta dallo Stato, ed in
particolare dall'AIMA, quale organismo d'intervento dello Stato
italiano nella materia della organizzazione comune dei mercati
agricoli (art. 3, primo comma, lettere a ed e, della legge 14 agosto
1982, n. 610).
Passando alla censura concernente il secondo comma delle norme
impugnate, in materia di controlli in loco (successivi all'erogazione
degli aiuti) sulle aziende beneficiarie, va rilevato che i
regolamenti comunitari (v. artt. 14, 15 e 16 del regolamento n.
1272/88; 15, 16 e 17 del regolamento n. 4115/88) impongono agli Stati
membri di adottare rigorose forme di controllo "per garantire che gli
impegni siano rispettati dai beneficiari", prevedendo che, in caso di
irregolarità importanti, ne sia immediatamente informata la
Commissione, e che, in base ai controlli effettuati, venga elaborato
un rapporto particolareggiato sull'adempimento degli impegni. Il
mancato rispetto di questi comporta, poi, salvo il caso di forza
maggiore, l'applicazione di sanzioni finanziarie che, nei casi gravi,
devono almeno prevedere il recupero dell'aiuto indebitamente versato,
maggiorato degli interessi. È, infine, stabilito che gli Stati
membri trasmettano annualmente alla Commissione una dettagliata
relazione sull'applicazione dei regimi in questione.
Dal complesso di tali disposizioni emerge che sussiste
evidentemente una responsabilità dello Stato verso la Comunità in
ordine alla attuazione dei regimi stessi e, in particolare, alla
corretta utilizzazione degli aiuti, anche perché le conseguenze
finanziarie derivanti dall'impossibilità di recuperare le somme
versate sono a carico della Comunità (cfr. artt. 15 del reg. n.
1272/88 e 16 del reg. n. 4115/88).
Ciò è sufficiente a far ritenere legittime le norme impugnate,
le quali, d'altra parte, da un lato non escludono - come si evince
dall'inciso "fatta salva ogni altra disposizione di più ampia
portata prescritta in materia di controlli" e come ritiene la stessa
Avvocatura dello Stato - che le regioni esercitino in materia i
poteri di controllo ad esse in linea generale riconosciuti, e,
dall'altro, si limitano ad affiancare il Ministero alle regioni
stesse nell'attività di controllo in loco: questa è infatti
effettuata "in collaborazione" con le regioni, vale a dire con la
loro diretta e paritaria partecipazione. Del resto, questa Corte ha
varie volte avuto modo di sottolineare l'importanza che il principio
di cooperazione riveste, tanto più nella sua forma più autentica e
originaria (quella, appunto, paritaria), al fine di instaurare più
efficienti raccordi tra l'amministrazione dello Stato e quella
regionale (cfr. sentt. nn. 1029 e 1031 del 1988, 242 e 407 del 1989).
Quanto, infine, all'asserito illegittimo avvalersi, da parte del
Ministero, per l'effettuazione dei controlli, del Corpo forestale
dello Stato, la censura è chiaramente infondata.
Va, innanzitutto, rilevato che questa Corte ha ritenuto in linea
generale legittima la facoltà dello Stato di avvalersi di uffici
regionali (nell'ambito della necessaria cooperazione che presiede ai
rapporti tra apparati statali e regionali), con la sola precisazione
che, qualora ciò comporti alterazioni significative
nell'organizzazione degli uffici o turbamenti sostanziali nello
svolgimento della normale attività degli uffici stessi, tale
facoltà può essere esercitata dallo Stato non con atto unilaterale,
ma previa intesa con la regione interessata (cfr. sentt. nn. 216 del
1987 e 996 del 1988).
Ora, a prescindere dal rilievo che nel caso di specie è ben
difficile sostenere che si verifichino tali condizioni, vi è anche
la garanzia consistente nel fatto che i controlli in questione, e
quindi anche l'utilizzazione del Corpo forestale, avvengono, come
detto, "in collaborazione" tra Stato e regioni.
È, d'altro canto, evidente che non si può parlare nel caso in
esame di una ipotesi di utilizzazione di uffici regionali da parte
dello Stato, dal momento che il suddetto Corpo forestale non può
essere considerato un "ufficio regionale".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione proposti,
in ordine agli artt. 1, terzo comma, del decreto del Ministro
dell'agricoltura e delle foreste 8 febbraio 1990, n. 34, e 1, secondo
comma, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 8
febbraio 1990, n. 35, dalla Regione Toscana con i ricorsi in
epigrafe, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione;
b) dichiara che spetta allo Stato:
1) richiedere ai soggetti interessati, a fini conoscitivi,
copia della domanda per la concessione dei benefici relativi ai
regimi di aiuto per l'estensivizzazione della produzione e per il
ritiro di seminativi dalla produzione, previsti dal regolamento CEE
n. 797/85 del Consiglio - come modificato dal regolamento n. 1094/88
- e dai regolamenti CEE nn. 1272/88 e 4115/88 della Commissione;
2) provvedere, sulla base degli elenchi delle aziende aventi
diritto inviati dalle regioni, alla erogazione dell'importo dei
benefici medesimi;
3) effettuare annualmente, avvalendosi anche del Corpo
forestale dello Stato e in collaborazione con le regioni, controlli
in loco sulle aziende beneficiarie degli aiuti per garantire il
rispetto della richiamata normativa comunitaria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte