Sentenza n. 448/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/12/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice
penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio
1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Palermo nel procedimento penale a carico di Fiorini
Egisto ed altri, iscritta al n. 346 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale per fatti nei quali la
pubblica accusa ravvisava ipotesi di peculato per distrazione "pura"
(uso di somme destinate alla cassa corrente per scopi diversi da
quelli prescritti), il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Palermo ha sollevato, in riferimento all'art. 3
Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del
cod. pen. mil. di pace, limitatamente alla parte in cui prevede la
punibilità per chi "distrae a profitto proprio od altrui" denaro o
altra cosa mobile appartenente all'Amministrazione militare.
Il giudice rimettente muove dal presupposto dell'intervenuta
abolizione, per effetto della legge 26 aprile 1990, n. 86 di riforma
dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica
amministrazione, dell'ipotesi di peculato per distrazione "pura",
sicché la relativa condotta non risulta oggi punibile, per i
pubblici ufficiali civili, salvo che rientri nella nuova previsione
del peculato d'uso (art. 314, secondo comma, cod. pen., nuovo testo)
ovvero in quella residuale dell'abuso d'ufficio. Non essendosi
disposto nello stesso modo per il peculato militare, ne risulterebbe
un'evidente disparità di trattamento tra due condotte analoghe.
Ad avviso del giudice a quo, ad una pronuncia in tal senso non
sarebbe di ostacolo il rilievo - formulato da questa Corte nella
sentenza n. 473 del 1990 in riferimento ad analoga censura
concernente il peculato d'uso - per cui "durante la fase transitoria
(intercorrente tra la dichiarazione di incostituzionalità e
l'entrata in vigore di nuove norme in materia la cui emanazione
spetta al legislatore) il pubblico ufficiale militare, per l'ipotesi
di cui alla prima parte dell'art. 314 c.p. (che poi è quella stessa
dell'art. 215 c.p.m.p.), resterebbe esposto all'aumento di un anno
del minimo della pena che non sarebbe più, come ora, da due a dieci
anni bensì da 3 a dieci anni di reclusione. Effetto peggiorativo che
la Corte non può determinare ....". Invero, nel caso di abolizione
dell'ipotesi di peculato per distrazione, l'eventuale utilizzo di
somme per fini diversi da quelli prestabiliti, da parte del pubblico
ufficiale militare, avrebbe le stesse conseguenze previste per
l'analoga condotta da parte del pubblico ufficiale civile e, cioè, o
la mancanza di qualsiasi responsabilità penale ovvero la minore
responsabilità derivante dal reato di abuso di ufficio.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto
nel giudizio. Considerato in diritto
1. - Muovendo dal presupposto che, con le "Modifiche in tema di
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione"
introdotte con la legge 26 aprile 1990, n. 86 è stata, tra l'altro,
disposta, con l'art. 1, l'abolizione della figura del peculato per
distrazione, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Palermo dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace,
limitatamente all'ipotesi, ivi prevista, del peculato militare per
distrazione (ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri),
sostenendo che la perdurante punibilità delle condotte dei militari
in essa incluse comporta, in danno di costoro, una disparità di
trattamento rispetto alle analoghe condotte dei pubblici ufficiali
civili e contrasta perciò col principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 Costituzione.
2. - La questione è fondata.
Va premesso che l'abolizione della figura del peculato per
distrazione non ha affatto significato decriminalizzazione di tutte
le condotte che nella stessa venivano ricomprese, dato che molte di
esse - come emerge dai lavori preparatori della legge n. 86 del 1990
ed è stato rilevato dalla dottrina - rientrano oggi nella nuova e
più ampia figura del delitto di abuso d'ufficio introdotta con
l'art. 13 di detta legge, che ha sostituito l'art. 323 del codice
penale. È noto, infatti, - a prescindere da più sottili
precisazioni, che non interessano in questa sede - che
sull'individuazione della "distrazione" penalmente rilevante
coesistevano due opzioni interpretative: ritenendosi, talora, che vi
rientrasse anche la illegittima destinazione della cosa per finalità
bensì proprie della pubblica amministrazione ma non corrispondenti a
quelle imposte dalla disciplina amministrativa; talaltra, che vi
fossero ricompresi solo i casi di destinazione indebita di risorse
pubbliche al di fuori dei fini istituzionali dell'ente. In questa
seconda ipotesi la "distrazione", in quanto comporta un'illecita
utilizzazione dei poteri di ufficio (e quindi un "abuso") e mira a
procurare all'agente o a terzi un vantaggio (o un danno)
qualificabile come "ingiusto", integra - secondo la più accreditata
dottrina - il delitto configurato nel nuovo testo dell'art. 323 cod.
pen.: sicché è solo con riguardo alla prima ipotesi, di
destinazione interna alle finalità istituzionali dell'ente, che
l'abolitio criminis può dirsi verificata.
Sotto altro profilo, poi, i fatti di uso momentaneo della cosa
appartenente alla pubblica amministrazione, seguìto dalla sua
immediata restituzione, che talora venivano qualificati come
"distrazione" pur se implicanti una temporanea appropriazione, non
hanno perduto rilevanza penale, dato che rientrano nell'ipotesi
attenuata di peculato prevista nel secondo comma del novellato art.
314 cod. pen.
3. - Poiché l'ordinanza di rimessione muove da considerazioni
analoghe, la questione sollevata s'incentra nella mancata estensione
al peculato militare della suesposta delimitazione dell'area della
punibilità delle condotte prima rientranti nel peculato comune.
Questa Corte, nella sentenza n. 473 del 1990, ha già ritenuto non
essere conforme a razionalità che le modifiche introdotte per il
peculato comune con la legge n. 86 del 1990 non siano state estese al
peculato militare. E ciò, nella considerazione - già espressa,
proprio a proposito del peculato per distrazione, nella sentenza n. 4
del 1974 - della "sostanziale identità della fattispecie di cui
all'art. 314 c. p. (vecchio testo) con quella di cui all'art. 215
c.p.m.p.". I due reati, infatti, "hanno in comune l'elemento
materiale e l'elemento psicologico. Identico è, infatti, il loro
contenuto, in entrambi offensivo dello stesso bene che si è voluto
proteggere: denaro e cose mobili appartenenti allo Stato;" identica
altresì, la condotta tipica delle due fattispecie criminose,
"concretantesi nell'appropriazione o distrazione di beni da parte di
soggetti attivi aventi una specifica qualifica (pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio e militare incaricato di funzioni
amministrative o di comando)". Né una valutazione diversa delle due
fattispecie può essere desunta da "particolari ragioni inerenti
all'amministrazione militare": anzi, quella del peculato militare è
stata dal legislatore considerata meno grave, dato che è per esso
comminata una sanzione che, nel minimo "è inferiore di ben un anno a
quella prevista per il peculato comune".
Nel caso in esame, d'altra parte, all'omogeneizzazione della
disciplina non ostano le ragioni che, in occasione della sentenza n.
473 del 1990, hanno precluso l'accoglimento della questione allora
sollevata, concernente la mancata introduzione, anche nell'art. 215
cod. pen. mil. di pace, dell'ipotesi attenuata del peculato d'uso
contenuta nel nuovo testo dell'art. 314 cod. pen. La caducazione, in
forza della declaratoria di illegittimità costituzionale, della
norma incriminatrice speciale del peculato militare per distrazione
comporta infatti non un vuoto di disciplina, né una non consentita
introduzione di nuove fattispecie incriminatrici, bensì la
regolamentazione disposta dall'art. 16 cod. pen., e cioè
l'applicazione delle norme del codice penale comune alle materie
regolate da leggi penali speciali - quali il codice penale militare
di pace - in quanto, come nel caso, non sia da queste (più)
stabilito altrimenti. Di conseguenza, le condotte dei militari dianzi
punite a titolo di peculato militare per distrazione resteranno
punibili se ed in quanto integrino le fattispecie descritte nei
novellati artt. 314, secondo comma e 323 cod. pen.; altrimenti,
resteranno non punibili al pari delle corrispondenti condotte dei
pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio civili, con ciò
eliminandosi la denunciata, ingiustificabile disparità di
trattamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 215 del codice
penale militare di pace, limitatamente alle parole: "ovvero lo
distrae a profitto proprio o di altri".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte