Corte costituzionale

Ordinanza n. 448/1992

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo

comma, del codice penale militare di pace, promossi con quattro

ordinanze emesse il 1° aprile, il 27 maggio (n. 2 ordinanze) ed il 28

maggio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale militare di Roma nei procedimenti penali a carico di Troya

Ciro, Ragozzino Massimo, Malcotti Renzo e Vicanò Alessandro,

rispettivamente iscritte ai nn. 250, 360, 361 e 362 del registro

ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 20 e 29, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti penali per il reato

di ritardata presentazione in servizio - in cui gli imputati ed il

P.M. avevano richiesto l'applicazione della pena di un mese di

reclusione ex art. 444 c.p.p. - il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale militare di Roma, con quattro

identiche ordinanze emesse tra il 1° aprile ed il 28 maggio 1992, ha

sollevato, in relazione agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147,

secondo comma, del codice penale militare di pace, ove si sanziona

penalmente la condotta del militare il quale, legittimamente assente,

non si presenti senza giustificato motivo nel giorno successivo a

quello prefisso;

che, secondo il giudice rimettente, la norma censurata, non

rintracciabile nel previgente codice penale militare del 1869,

verrebbe a ledere il principio di proporzionalità tra gravità del

fatto e conseguenze sanzionatorie, in quanto, malgrado il carattere

primario dell'interesse tutelato, sarebbe evidente che il giudizio di

disvalore collegato a ritardi da uno a quattro giorni nella

presentazione al reparto non presenterebbe "i connotati di

riprovevolezza tipici dell'illecito penale";

che, a parere del giudice a quo, risulterebbero altresì

vanificate le finalità rieducative della pena - la quale non

dovrebbe mai esplicarsi nei confronti di comportamenti, quale quello

in argomento, privi del carattere di antisocialità - ed il principio

di necessaria offensività della condotta;

che, inoltre, risalterebbe la minore gravità - e quindi

l'irragionevolezza dell'equiparazione sul piano sanzionatorio -

rispetto all'ipotesi di allontanamento illecito di cui al primo comma

dell'impugnato art. 147 c.p.m.p., mentre la previsione della pena

detentiva sarebbe del tutto irragionevole se confrontata a reati ben

più gravi puniti con la pena detentiva nella misura minima di un

mese;

che residuerebbero infine ulteriori profili di disparità di

trattamento rispetto al personale della Polizia di Stato od ai Vigili

del Fuoco per i quali non sussistono ipotesi assimilabili

all'impugnato art. 147, secondo comma, nonché in confronto con

l'ipotesi ( ex art. 151 c.p.m.p.) di mancanza alla chiamata in cui il

ritardo penalmente rilevante è di cinque giorni;

che è intervenuto - con atti identici in tutti i giudizi - il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha preliminarmente osservato

come la norma sia stata già scrutinata in positivo da questa Corte

(cfr. ordinanza n. 495 del 1991), sia pure sotto la diversa ottica

della richiesta del Comandante di corpo;

che l'Avvocatura rileva nel merito come la norma - la cui

eventuale modifica o soppressione spetterebbe sempre al legislatore -

tuteli l'interesse primario alla prestazione del servizio militare

obbligatorio, la cui lesione ben può essere sanzionata con il minimo

edittale.

Considerato che i giudizi, per l'identità della questione,

possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;

che questa Corte, anche con specifico riferimento a norme

contenute nel codice penale militare di pace, ha in più occasioni

sottolineato come le valutazioni relative alla proporzione tra la

pena prevista ed il fatto contemplato rientrino nell'ambito della

discrezionalità legislativa, con il limite della ragionevolezza

(sentenze n. 26 del 1979; n. 72 del 1980; n. 103 del 1982; n. 49 del

1989 e n. 299 del 1992);

che nell'ipotesi de qua sono state individuate nello stesso

modello di genere più fattispecie diverse per struttura e disvalore,

attraverso una qualificazione di illecito adeguata alla tutela

dell'interesse della presenza alle armi;

che il trattamento sanzionatorio è stato articolato in modo da

consentire al giudice di far emergere la differenza tra le varie

sottospecie graduando in concreto la pena nell'ambito dei minimi

edittali (sentenza n. 285 del 1991);

che il meccanismo della procedibilità a richiesta del

Comandante di corpo - ex art. 260 c.p.m.p. - assicura un'ulteriore

garanzia di congruità del sistema delle sanzioni rispetto alla

specifica gravità del fatto (ordinanza n. 495 del 1991);

che la censurata previsione della reclusione militare risulta

del tutto conforme al carattere proprio della pena detentiva

militare, consistente in una finalità rieducativa "funzionalizzata"

al recupero al servizio e più in generale al dovere di difesa della

Patria (sentenza n. 414 del 1991);

che, infine, la specialità dell'ordinamento militare e la

peculiarità della situazione soggettiva di chi è tenuto alla

prestazione del servizio escludono la possibilità di richiamare

quali tertia comparationis i regimi di altre categorie;

che la questione è quindi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo

comma, del codice penale militare di pace, sollevata, in relazione

agli artt. 3, 13, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal

Tribunale militare di Roma con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte