Sentenza n. 449/1988
Altra decisione · depositata il 14/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano
notificato il 6 maggio 1980, depositato in Cancelleria il 14 maggio
successivo ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1980, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro
del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dei Trasporti, in data 25 gennaio 1980 con il quale viene costituito
il Consiglio di disciplina per il personale dipendente dell'Azienda
Consortile Trasporti di Bolzano;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'Avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e
l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 6 maggio 1980, la Provincia
autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, in relazione al decreto 25 gennaio 1980,
emesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti
del Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda
consortile trasporti di Bolzano, deducendo violazione della sfera di
competenza costituzionalmente garantita, in materia di "comunicazioni
e trasporti di interesse provinciale", alla Provincia dagli artt. 8,
n. 18, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per
il T.A.A.).
Deduce la ricorrente:
a) che del tutto irrilevante è la carenza di norme di
attuazione dello Statuto nella materia in esame, alla stregua di
quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sent. n. 136 del
1969;
b) che nella materia "comunicazioni e trasporti" rientrano le
"funzioni amministrative relative al personale dipendente", come è
dato desumere dall'art. 84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977,
concernente le Regioni a Statuto ordinario, per le quali la "materia"
è più ristretta;
c) che la competenza provinciale comprende non soltanto la
nomina del Presidente del Consiglio di disciplina - come affermato
nella nota ministeriale primo marzo 1980 di trasmissione del decreto
impugnato - bensì la nomina dell'intero Consiglio.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a
mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha concluso per il rigetto del
ricorso.
Osserva l'Avvocatura dello Stato:
a) che la genericità della delimitazione della materia
"comunicazioni e trasporti di interesse provinciale" impedisce di
ritenere che, in difetto di norme di attuazione, lo Statuto abbia
conferito direttamente alla Provincia i poteri legislativi ed
amministrativi relativi alla materia;
b) che la materia in oggetto non comprende la sub-materia
relativa al personale dipendente delle aziende di trasporto. Considerato in diritto
1. - È oggetto di conflitto, ad iniziativa della Provincia
autonoma di Bolzano, il decreto in data 25 gennaio 1980, emesso dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro dei trasporti, recante la nomina di n. 6 componenti del
Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda
consortile trasporti di Bolzano.
La ricorrente ritiene, infatti, il suddetto provvedimento lesivo
della competenza ad essa riconosciuta dagli artt. 8, n. 18, e 16 del
d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige) nella materia "comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale", da considerare comprensiva, argomentandosi dall'art.
84, ultimo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, delle "funzioni
amministrative relative al personale dipendente".
2. - Il ricorso è fondato.
Va anzitutto rilevato che l'art. 8, n. 18, dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), nel menzionare,
quale oggetto di potestà legislativa esclusiva delle Province di
Trento e Bolzano, la materia "comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale, compresa la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli
impianti di funivia", individua con sufficiente precisione l'oggetto.
L'enunciazione della materia, infatti, si caratterizza, da un lato,
per la limitazione dell'attribuzione ai trasporti che presentino un
interesse provinciale e, dall'altro, per l'estrema latitudine del
riferimento ai mezzi tecnici mediante i quali vengono effettuati i
trasporti.
Ne deriva che la fonte statutaria (artt. 8, n. 18, e 16 dello
Statuto speciale) è per sé idonea a conferire direttamente alle
Province i poteri legislativi ed amministrativi relativi alla
materia, anche indipendentemente dall'emanazione (nella specie
carente) di norme di attuazione (cfr. sentt. n. 136/1969; n.
108/1971; n. 312/1983).
Né, d'altra parte, può negarsi che nella materia "comunicazioni
e trasporti" sia ricompresa la sub-materia relativa alla disciplina
del personale delle aziende di trasporto, sia perché in materia di
trasporti non è dato distinguere nettamente il momento organizzativo
da quello funzionale (cfr. sent. n. 69/1983), sia perché tale
estensione risulta espressamente effettuata dall'art. 84, ultimo
comma, del d.P.R. n. 616 del 1977, concernente le Regioni a Statuto
ordinario, sicché ad eguale ampliamento deve pervenirsi per le
Regioni a Statuto speciale (comprese le Province autonome di Trento e
Bolzano), per l'ovvio rilievo che a queste non può essere riservato
un trattamento deteriore (cfr. sentt. n. 216/1985 e n. 304/1985).
Senza dire che, in proposito, un tacito riconoscimento della
competenza della Provincia ricorrente in materia risulta
inequivocabilmente effettuato nella vicenda che ha originato il
conflitto, dal momento che lo Stato ha riservato alla Provincia la
nomina del Presidente del Consiglio di disciplina.
Tale parziale riconoscimento non può, peraltro, essere ritenuto
satisfattivo delle competenze della Provincia, alla quale va, per
converso, riconosciuto il potere di procedere alla nomina dell'intero
Consiglio di disciplina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato nominare i componenti del
Consiglio di disciplina per il personale dipendente dall'Azienda
consortile trasporti di Bolzano, ed in conseguenza annulla il decreto
25 gennaio 1980 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro dei trasporti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte