Sentenza n. 449/1989
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1989 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 1legge 326/1984
- art. 19legge 326/1984
applicata al caso
- art. 27legge 270/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della
legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20
maggio 1982 n. 270) in connessione con l'art. 27 della legge 20
maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del
personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1986
dal TAR per la Toscana sul ricorso proposto da Chiavacci Anna Maria
contro il Provveditorato agli Studi di Grosseto, iscritta al n. 669
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 15 ottobre 1986, pervenuta a questa Corte
il 26 ottobre 1988, il TAR della Toscana, su ricorso proposto da
Chiavacci Anna Maria per l'annullamento del provvedimento (del
Provveditore agli Studi di Grosseto, n. 22830/3 del 29 settembre
1984) di esclusione dalla graduatoria per l'immissione in ruolo del
personale docente della scuola materna, ha sollevato in riferimento
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1 e 19 della legge
16 luglio 1984, n. 326 e 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
La ricorrente, avendo prestato servizio nelle scuole materne in
qualità di supplente per complessivi 280 giorni nel settennio
antecedente il 1° settembre 1982, ed avendo conseguito in un concorso
ordinario, bandito in attuazione della legge n. 270 del 1982, una
votazione media superiore al punteggio corrispondente a sette decimi,
si era vista esclusa dalla graduatoria, compilata in base al
combinato disposto dagli artt. 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270
e 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326, in quanto il requisito
della "votazione media non inferiore a 7/10" doveva intendersi
riferito a concorsi svolti prima dell'entrata in vigore della legge
n. 270 del 1982.
Ritenendo tale motivazione del tutto conforme alle norme in
questione, il TAR remittente dubita della loro legittimità
costituzionale nella parte in cui non attribuiscono rilevanza al
requisito del punteggio conseguito nei concorsi - di accesso ai ruoli
della scuola materna - espletati dopo l'entrata in vigore della legge
n. 270 del 1982. Con la successiva legge n. 326 del 1984, difatti, il
legislatore, pur mantenendo fermo - ai fini dell'individuazione dei
docenti meritevoli di essere immessi in ruolo ope legis - l'ambito
temporale di riferimento del servizio (nel senso che quest'ultimo
deve essere comunque prestato in epoca anteriore all'entrata in
vigore della legge n. 270 del 1982), avrebbe, invece, agli stessi
fini, attribuito rilevanza, negli articoli 3, 7 e 15, anche a titoli
abilitanti acquisiti nei concorsi espletati posteriormente
all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982. Osserva al
riguardo il giudice a quo che tale normativa se, da un lato, può
trovare spiegazione nella circostanza che il titolo professionale non
appare correlato al servizio (essendo indifferente che quest'ultimo
sia stato espletato con il possesso o meno dell'abilitazione) e nel
fatto che, comunque, il titolo assume rilievo solo al momento
dell'effettiva immissione in ruolo, dall'altro, la diversità di
trattamento che ne risulta non appare giustificata soprattutto in
relazione alla disciplina prevista - per i docenti dello stesso
ordine di scuola - dall'art. 7 della legge n. 326 del 1984.
Tale incoerente ed irrazionale discriminazione, per le conseguenze
negative che ne deriverebbero sul piano del buon andamento
dell'amministrazione, integrerebbe una violazione anche dell'art. 97
della Costituzione.
2. - Non si è costituita la parte, ma è intervenuta l'Avvocatura
Generale dello Stato, rilevando che analoghe questioni sono già
state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 282 del
1987. In particolare, il principio affermato in riferimento all'art.
19 della legge n. 326 del 1984, secondo cui, ai fini dell'immissione
in ruolo, è costituzionalmente legittima l'irrilevanza delle
abilitazioni conseguite successivamente alla data di entrata in
vigore della legge n. 270 del 1982, ben potrebbe trovare applicazione
anche alla fattispecie ora sottoposta all'esame della Corte. Considerato in diritto
1. - Il tribunale amministrativo regionale della Toscana, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 19
della legge 16 luglio 1984, n. 326 in connessione con l'art. 27,
comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, che, ai fini
dell'immissione in ruolo dei docenti della scuola materna, non
contemplano coloro che abbiano conseguito l'idoneità con il
punteggio di sette decimi nei concorsi ordinari in via di
espletamento alla data di entrata in vigore della legge n. 326 del
1984.
Tali norme, ad avviso del giudice a quo, contrastano con l'art. 3
della Costituzione, perché creano un'ingiustificata disparità di
trattamento rispetto ad altre categorie di docenti (artt. 3, 7 e 15
della legge n. 326 del 1984), che possono invece usufruire, per
l'immissione in ruolo, dei titoli conseguiti anche in concorsi o
esami successivi all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982,
nonché con l'art. 97 della Costituzione, per le conseguenze negative
che deriverebbero da tale ingiustificata discriminazione sul piano
del buon andamento dell'amministrazione.
2. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, è fondata.
L'ordinanza di rinvio, anche se richiama l'art. 27 della legge n.
270 del 1982 senza specificarne il comma, riguarda in effetti, ai
fini del giudizio a quo, soltanto il secondo comma dell'articolo
stesso, riferendosi ad una controversia concernente la graduale
immissione in ruolo del personale insegnante della scuola materna.
Ai fini della migliore comprensione del problema sottoposto
all'esame della Corte va poi chiarito (vedi sul punto la sentenza n.
282 del 1987) che la legge 16 luglio 1984, n. 326 ha assolto
precipuamente ad una funzione correttiva della precedente legge 20
giugno 1982, n. 270, avente a sua volta ad oggetto la disciplina
dell'inquadramento in ruolo di varie categorie di personale docente
precario della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
Ciò premesso, in relazione alla questione oggetto del presente
giudizio devesi considerare che il citato art. 27, comma secondo,
della legge 20 maggio 1982, n. 270, aveva previsto che gli insegnanti
già forniti di abilitazione, che avessero svolto, negli anni
scolastici 1978/79, 1979/80, o 1980/81, un anno di servizio in
qualità di supplente nella scuola materna statale ed avessero svolto
un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna
statale nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1981,
nonché gli insegnanti che avessero svolto almeno 180 giorni di
servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente della
scuola materna statale nel sessennio antecedente alla data del 1°
settembre 1981 e che avessero conseguito nel concorso di accesso ai
ruoli una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente
ai sette decimi, avevano titolo ad essere gradualmente immessi in
ruolo in ambito provinciale nei limiti del 50% dei posti disponibili
a partire dall'anno scolastico 1985/86.
Dall'esame di tale disposizione risulta evidente che il
legislatore, nel suo discrezionale apprezzamento, aveva ritenuto più
qualificante l'aver ottenuto il punteggio di sette decimi in un
concorso ordinario di accesso ai ruoli (punteggio peraltro equiparato
all'abilitazione in virtù dell'art. 28 della legge n. 463 del 1978)
rispetto al conseguimento della mera abilitazione, essendosi
richiesto, ai fini dell'immissione in ruolo, un periodo di servizio
maggiore per coloro che avevano conseguito quest'ultimo titolo
rispetto a coloro che avessero conseguito il primo.
Oltre a considerare tale giudizio di valore espresso dallo stesso
legislatore, devesi soggiungere che questa Corte ha già preso atto
nella sentenza n. 282 del 1987 del carattere particolarmente
qualificato delle abilitazioni conseguite per effetto della idoneità
nei concorsi ordinari per la nomina in ruolo, avendo ritenuto
ragionevole che l'art. 19 della legge n. 326 del 1984 ai fini della
immissione in ruolo delle categorie di insegnanti contemplati
dall'art. 38, comma secondo, della legge n. 270 del 1982, abbia
attribuito validità a quelle ottenute nei concorsi in via di
espletamento alla data di entrata in vigore della legge del 1984 e
non anche alle abilitazioni conseguite in base agli esami speciali
previsti dalla legge del 1982, ancorché conseguite prima della
entrata in vigore della legge del 1984.
Se è vero, come affermato nella richiamata sentenza n. 282 del
1987, che in una sede legislativa avente precipuamente finalità
correttive di una legge precedente spettava al legislatore stabilire
se e quali delle situazioni nel frattempo maturatesi dovessero essere
prese in considerazione, è pur vero, come si evidenzia nella
medesima sentenza, che tale valutazione non può contrastare con il
limite della ragionevolezza. Questo nel caso ora in esame appare
violato perché, una volta che alcune disposizioni della legge del
1984 (artt. 7 e 15 indicati come tertium comparationis) hanno, per
alcune categorie di insegnanti in possesso di certi requisiti,
riconsiderato le abilitazioni comunque conseguite fino al momento di
entrata in vigore della legge, uguale riconoscimento non vi è stato
per la categoria di insegnanti, cui si riferisce il presente
giudizio, in relazione alle abilitazioni ottenute per effetto della
partecipazione a concorsi ordinari in via di espletamento nel periodo
intercorrente fra le due leggi.
Né è così derivata rispetto ad essi una ingiustificata
svalutazione di un titolo abilitante qualificato che, invece,
un'altra disposizione della stessa legge n. 326 del 1984, e cioè
l'art. 3, ha ritenuto in genere valido.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della
legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20
maggio 1982 n. 270), nella parte in cui non contemplano, ai fini
della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di
cui all'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270
(Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare
la formazione del precariato e sistemazione del personale precario
esistente), coloro che abbiano conseguito una votazione media non
inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di
accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento
fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, numero 326.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1989:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte