Sentenza n. 449/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/12/1991 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 260, secondo
comma, del codice penale militare di pace, promosso con ordinanza
emessa il 4 aprile 1991 dal Tribunale militare di Bari nel
procedimento penale a carico di Tinelli Antonio, iscritta al n. 388
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di un
sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, imputato di diffamazione
aggravata duplice, il Tribunale militare di Bari, rilevato che la
richiesta di procedimento - necessaria per la procedibilità del
reato - era stata proposta dal comandante del corpo che, nella specie, era proprio uno dei due ufficiali diffamati, ha sollevato, con
ordinanza emessa il 4 aprile 1991, in relazione agli artt. 3 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace,
nella parte in cui consente, per i reati punibili su richiesta del
comandante di corpo, che questi possa esercitare tale facoltà anche
quando egli stesso sia la persona offesa dal reato.
Osserva il giudice a quo come la richiesta in oggetto,
rappresentando un giudizio (circa la convenienza ed opportunità del
procedimento penale in ordine a fatti di scarsa rilevanza) che il
comandante compie con riguardo non solo alle circostanze ed alla
personalità del soggetto attivo ma anche agli interessi di servizio
e di coesione del corpo, si traduce in una decisione non motivata, e
quindi insindacabile da parte del giudice. Tale attività non
potrebbe essere improntata a criteri di personale disinteresse ed
imparzialità quando quest'ultimo sia la persona offesa dal reato.
La mancanza di estraneità al fatto, propria di colui che compie
questa delicata valutazione, renderebbe plausibile il sospetto che il
comandante possa essere influenzato nel giudizio da considerazioni
private e personali, con conseguente pregiudizio di un corretto
esercizio del pubblico potere e violazione del precetto di cui
all'art. 97 della Costituzione.
Un ulteriore profilo d'illegittimità sarebbe poi ravvisabile
nella disparità di trattamento tra soggetti, autori di fatti
identici, ma esposti ad una più severa valutazione quando risulti
offeso dal reato chi deve proporre la richiesta.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per la declaratoria d'infondatezza osservando che, nei casi come
quello in esame, "ragioni d'opportunità, se non addirittura
l'astensione" da parte del comandante del corpo "faranno sì che la
facoltà di richiesta sia devoluta ( ..) ad un'autorità superiore". Considerato in diritto
1. - Il Tribunale militare di Bari dubita della legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione,
dell'art. 260, secondo comma, del codice penale militare di pace
nella parte in cui consente che il comandante di corpo possa
inoltrare la richiesta di procedimento, per i reati punibili con la
reclusione militare non superiore a sei mesi, anche nel caso in cui
egli stesso sia la persona offesa dal reato.
L'esercizio di tale facoltà concreterebbe violazione del
principio di buon andamento della P.A. per la probabile mancanza di
imparzialità, nonché del principio di eguaglianza per la disparità
di trattamento che si verificherebbe rispetto a chi abbia commesso i
medesimi fatti senza peraltro coinvolgere il proprio comandante.
2. - La questione è fondata.
Questa Corte ha a suo tempo chiarito come nei reati militari sia
sempre insita "un'offesa alla disciplina e al servizio, una lesione
quindi di un interesse eminentemente pubblico che non tollera
subordinazione all'interesse privato caratteristico della querela. Su
questo presupposto si è preferito attribuire al comandante del
corpo, con l'istituto della richiesta preveduto dalla norma
impugnata, una facoltà di scelta tra l'adozione di provvedimenti di
natura disciplinare ed il ricorso all'ordinaria azione penale
considerando che vi sono dei casi in cui, per la scarsa gravità del
reato, l'esercizio incondizionato dell'azione penale può causare un
pregiudizio proporzionalmente maggiore di quello prodotto dal reato
stesso" (sent. n. 42 del 1975).
Ciò posto, per quanto sia doveroso accreditare a chi esercita il
comando doti di imparzialità e distacco anche in caso di personale
coinvolgimento come parte lesa da un reato, non può obiettivamente
escludersi che l'aver subito un'offesa renda più difficile
l'esercizio della scelta circa la via da seguire - penale o
disciplinare - per punire l'autore della condotta.
L'esigenza che colui il quale deve attivare la condizione di
promovibilità dell'azione penale sia il più possibile estraneo ai
fatti per cui si procede è indispensabile corollario del combinarsi
dei princip/' d'imparzialità e di ragionevolezza.
Ciò apparirebbe più evidente quando fosse la norma stessa a
fornire la soluzione razionale del caso in esame, nel senso, cioè,
che la richiesta debba obbligatoriamente promanare dal comandante
dell'ente immediatamente superiore, secondo la terminologia adottata
dal legislatore, ogni volta che il comandante del corpo a cui
appartiene il militare colpevole della condotta ipotizzata come reato
sia parte offesa dalla medesima.
Il soggetto gerarchicamente sovraordinato, in posizione di
terzietà, è per definizione in grado di assicurare ciò che il
comandante di corpo offeso potrebbe, anche inconsapevolmente, non
garantire. Nella valutazione soggettiva, infatti, se può apparire
trascurabile un danneggiamento a cosa mobile di speciale tenuità
(ipotesi richiamata espressamente dalla norma impugnata), non
altrettanto può avvenire quando ad essere lesa sia la propria
reputazione: il rischio di una decisione, quanto meno non serena,
sull'opportunità che si proceda o meno penalmente, renderebbe
sospetta di non imparzialità la tutela degli affermati interessi di
carattere pubblico.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 260, secondo
comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non
prevede che i reati ivi previsti siano puniti a richiesta del
comandante di altro ente superiore, allorché il comandnate del corpo
di appartenenza del militare colpevole sia la persona offesa dalla
condotta contestata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:449 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte