Sentenza n. 45/1958
Altra decisione · depositata il 02/07/1958 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con
ricorso notificato il 13 gennaio 1958, depositato il 16 successivo
nella cancelleria della Corte costituzionale ed iscritto al n. 1 del
Registro ricorsi 1958, per conflitto di attribuzione tra la Regione
siciliana e lo Stato sorto a seguito del decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1957, n. 1112, col quale è stato soppresso, tra
gli altri, l'ufficio tecnico del catasto di Messina.
Udita nell'udienza pubblica del 28 maggio 1958 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Salvatore Orlando Cascio per il ricorrente e il
sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1957,
n. 1112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1957,
venivano soppressi, in tutto il territorio della Repubblica, ventuno
uffici tecnici del catasto e, fra essi, l'ufficio di Messina.
Il provvedimento, nella motivazione, adduceva la necessità di
sopprimere uffici che avevano provveduto a portare a compimento i
lavori ad essi demandati.
Contro questo decreto, con ricorso notificato il 13 gennaio 1958 e
depositato il successivo 16 gennaio, il Presidente della Regione
siciliana, con il patrocinio del prof. avv. Salvatore Orlando Cascio,
ha proposto ricorso a questa Corte per conflitto di attribuzione fra la
Regione e lo Stato.
2. - Si afferma nel ricorso che il decreto impugnato esorbita, per
quanto attiene all'ufficio tecnico del catasto di Messina, dalla
competenza delle autorità statali, a causa della natura regionale e
non statale della funzione svolta dal detto ufficio.
A1 riguardo si deduce, in via principale, che gli uffici tecnici
del catasto, in quanto istituiti per l'accertamento delle proprietà
immobiliari a fini tributari, esercitano funzioni che sono preordinate
alla riscossione dell'imposta fondiaria e, come tali - e cioè come
attinenti alla riscossione -, di spettanza regionale. In linea
subordinata si prospetta la tesi secondo cui l'imposta fondiaria è di
competenza regionale, e che pertanto, trattandosi di materia attribuita
alla competenza legislativa della Regione, l'esercizio di poteri e
funzioni amministrative spetta alla Regione e non allo Stato, e ciò
senza bisogno di alcun provvedimento che disponga il trasferimento
degli uffici e delle attribuzioni dallo Stato alla Regione.
Conseguentemente la Regione siciliana chiede che sia dichiarato che
il potere di sopprimere gli uffici tecnici del catasto appartiene, in
Sicilia, all'Amministrazione regionale e, per l'effetto, che sia
annullato il decreto impugnato nella parte relativa alla soppressione
dell'ufficio tecnico del catasto di Messina.
3. - Con atto depositato il 29 gennaio 1958 si è costituito in
giudizio, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Nelle sue deduzioni l'Avvocatura dello Stato osserva che, in tanto,
non è esatto che le operazioni catastali siano solo orientate al fine
della determinazione della base imponibile dell'imposta fondiaria; in
ogni modo è certo che l'ufficio soppresso non svolgeva attività di
riscossione tributaria.
Sulla tesi subordinata l'Avvocatura rileva che, secondo la VIII
disposizione transitoria della Costituzione, il passaggio delle
funzioni, degli uffici e dei funzionari dallo Stato alle regioni deve
avvenire a seguito di appositi provvedimenti statali e che a questo
principio non deroga, si adegua anzi, l'art. 43 dello Statuto speciale
della Sicilia. Pertanto, non essendo intervenuto alcun provvedimento
statale relativo al passaggio degli uffici nella materia in esame,
l'esercizio dei poteri amministrativi relativi alla stessa materia è
rimasto attribuito allo Stato e ai suoi organi. Per tutte queste
ragioni l'Avvocatura dello Stato conclude perché si dichiari
inammissibile o comunque si rigetti il ricorso della Regione siciliana
stante la legittimità, sul piano costituzionale, del provvedimento
impugnato.
4. - Sia la difesa della Regione che l'Avvocatura generale dello
Stato hanno poi depositato, nel termine di rito, due ampie memorie
difensive.
Nella propria memoria la difesa della Regione siciliana, dopo avere
ricordato i vari punti del ricorso, rileva, in merito alle ragioni
opposte dall'Avvocatura dello Stato:
a) che le operazioni catastali non siano dirette soltanto alla
determinazione della base imponibile dell'imposta fondiaria, ma che
siano dirette altresì a fini di accertamento della intera proprietà
immobiliare nazionale e ad altri fini, che esorbitano dalla competenza
regionale, ciò non esclude che quegli accertamenti siano anche - ed
innanzi tutto - diretti a fini fiscali, per l'accertamento della base
imponibile di un tributo di sicura spettanza regionale. Da ciò deriva
che gli uffici, che eseguono quegli accertamenti, esplicano la loro
attività anche nell'interesse della Regione, che ne sopporta le spese
relative ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507;
b) che la Regione non ha affatto sostenuto che bisogna mantenere in
vita l'ufficio del catasto di Messina nonostante fosse esaurito lo
scopo per il quale esso era stato creato. Ha soltanto sostenuto e
sostiene che il relativo provvedimento di soppressione deve essere
preso dagli organi regionali e non dagli organi statali. L'interesse
della Regione al presente ricorso - così come in tutti i ricorsi per
conflitto di attribuzioni - non sta nel contenuto del provvedimento
impugnato, ma sta solo nella tutela delle attribuzioni statutarie;
c) circa la sostenuta necessità di un provvedimento di passaggio
di attribuzioni: che, nella specie, il detto passaggio si sarebbe
verificato con l'art. 2 del citato D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507, che
prevedeva una continuazione dell'attività dello Stato, ma per conto
della Regione. Comunque - anche quando dovesse ritenersi necessario un
provvedimento di passaggio di funzioni, o semplicemente di uffici e di
personale - il provvedimento de quo avrebbe dovuto sempre essere
emanato dagli organi regionali, sia pure nella esplicazione di una
funzione statale, in virtù del l'art. 1, secondo comma, del D.L.C.P.S.
30 giugno 1947, n. 567, che attribuì al Presidente della Regione e
alla Giunta, fino alla integrale attuazione dello Statuto, tutte le
attribuzioni già spettanti all'Alto Commissario per la Sicilia e alla
Consulta regionale.
Insiste pertanto la difesa della Regione nell'accoglimento del
ricorso.
5. - L'Avvocatura generale dello Stato, nella propria memoria,
svolge in modo particolare questi punti:
a) che è da escludere che la funzione catastale possa ritenersi
preordinata alla riscossione del tributo fondiario o, quanto meno, è
da escludere che essa possa avere solo questo scopo;
b) che svariati e complessi sono i compiti e le funzioni cui
assolvono gli uffici catastali; ma soprattutto tali funzioni e compiti
richiedono una valutazione unitaria e di insieme, che deve considerarsi
insopprimibile attribuzione degli organi statali. Sotto questo riflesso
non può ammettersi che organi regionali possano rivendicare una
competenza sui predetti uffici, che si risolverebbe in una
inconcepibile inibizione allo Stato di sopprimere, in conformità delle
leggi vigenti, propri uffici, a suo tempo in virtù delle leggi
medesime istituiti;
c) che comunque, a voler tutto concedere, il generico
riconoscimento alla Regione della potestà normativa in materia
tributaria e della correlativa potestà amministrativa, non può
comportare, in difetto di specifiche ed esplicite norme di attuazione,
l'automatico trasferimento dei corrispondenti organi, uffici e funzioni
dello Stato nella organizzazione regionale. Ciò sarebbe stato
riconosciuto in modo espresso dalla Corte costituzionale, in varie sue
pronuncie, anche con riferimento alle invocate disposizioni degli artt.
1, 2 e 3 del D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507.
L'Avvocatura pertanto conclude insistendo nel rigetto del ricorso
della Regione. Considerato in diritto :
1. - Nella discussione orale della causa, il patrono della Regione
siciliana, al fine di avvalorare la tesi della competenza della Regione
nel caso di soppressione degli uffici tecnici del catasto posti nel
proprio territorio, si è largamente rifatto alle eccezionali
circostanze nelle quali la Sicilia ebbe a trovarsi nell'anno 1943 od in
quelli immediatamente successivi, separata dagli organi centrali dello
Stato e sotto l'occupazione militare straniera. Ciò avrebbe
determinato la necessità di provvedere da sé a molti servizi pubblici
ed anche alla organizzazione di pubblici uffici, prima di competenza
statale, rimanendole poi devoluta, con la successiva istituzione della
Regione, tale competenza in molti settori della pubblica
amministrazione e, fra essi, in quello riguardante la materia in esame.
Siffatto metodo dimostrativo, che vuole agganciarsi ad elementi
storici, è di non scarsa importanza, sempre quando però trovi
concreto sostrato, sul terreno giuridico, in non dubbie disposizioni
legislative; ma esso resta in gran parte privo di pratica efficacia in
casi - come quello in controversia - in cui la materia - come in
seguito si vedrà - ha trovato regolamentazione in precise disposizioni
legislative, che poi sono state largamente interpretate con univoca e
costante giurisprudenza dalla Corte costituzionale
2. - Il patrono stesso si è poi doluto - nella medesima
discussione - che il provvedimento di soppressione di vari uffici
tecnici del catasto, in tutto il territorio della Repubblica, fra i
quali quello di Messina, sia stato adottato con la forma del decreto
presidenziale, udito il Consiglio di Stato, e cioè con la consueta
forma dei regolamenti (e difatti nel preambolo del decreto è
richiamato l'art. 87 della Costituzione); mentre, com'egli ha assunto,
sarebbe forse bastato un semplice decreto ministeriale. Ma, a
prescindere dalla fondatezza o meno di tale rilievo, sta di fatto che,
in questa sede, e cioè dinanzi a questa Corte, in sede di esame di
mera legittimità costituzionale, e per giunta in materia di conflitto
di attribuzione, poco interessa la forma che all'atto si è fatto
rivestire. Come questa Corte ha precisato con varie sue pronuncie, ma
soprattutto con la sentenza 18 gennaio 1957, n. 11, la natura dei
conflitti di attribuzione e il modo della loro risoluzione, che
consiste nella determinazione delle rispettive sfere di competenza
dello Stato e della Regione, in relazione alla materia oggetto
dell'atto impugnato, comporta che qualsiasi atto dello Stato o della
Regione è idoneo a configurare tale conflitto.
3. - Passando all'esame del merito del ricorso, non ritiene la
Corte che la difesa della Regione abbia avuto l'intenzione di
attribuire agli uffici tecnici del catasto puramente e semplicemente
natura e qualifica di uffici di riscossione delle imposte fondiarie. Ha
ritenuto piuttosto, la detta difesa, che scopo precipuo degli uffici
del catasto essendo quello di predisporre gli atti per la imposizione e
la riscossione del tributo fondiario, essi sarebbero passati - sulla
base della spettanza alla Regione di quel tributo - nella
organizzazione amministrativa della Regione stessa e nell'ambito dei
suoi poteri. Tale linea difensiva troverebbe la sua giustificazione
appunto nella giurisprudenza della Corte costituzionale, giacché - ma
solo con riferimento alla fase della riscossione delle imposte - la
Corte (sentenza 18 gennaio 1957, n. 14) ebbe a riconoscere che, per la
riscossione, il potere amministrativo è passato alla Regione a seguito
del disposto del primo comma dell'art. 2 del D.P.R. 12 aprile 1948, n.
507, che autorizza la Regione siciliana a riscuotere direttamente le
entrate di sua spettanza, ossia il gettito di tutti i tributi erariali
e le altre entrate, con la sola esclusione delle imposte di produzione
e delle entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto, che rimangono
allo Stato e sono riscosse da organi statali. Ma è da osservare che
tutto ciò non si applica agli uffici tecnici del catasto, che non sono
uffici che procedono all'accertamento e alla imposizione dei tributi e,
tanto meno, alla loro riscossione.
È noto che la funzione fondamentale degli uffici del catasto è
quella, appunto, come è detto dalla stessa loro denominazione, della
formazione del catasto. L'art. 1 del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, col
quale veniva approvato il T.U. delle leggi del nuovo catasto,
stabilisce: "Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno,
alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato
sulla misura e sulla stima, allo scopo: 1) di accertare le proprietà
immobiliari e tenerne in evidenza le mutazioni; 2): di perequare
l'imposta fondiaria". Per realizzare tale scopo le operazioni
catastali, com'è noto, essenzialmente consistono: innanzi tutto,
nella individuazione obbiettiva dei fondi con l'accertamento della loro
confinazione e con la relativa misurazione; nel rilevamento, in secondo
luogo, della loro appartenenza, accertando l'intestazione e la
ripartizione delle singole proprietà e prendendo nota delle mutazioni
(dal che derivano determinati effetti giuridici, anche probatori, sia
pure con rilevanza non assoluta); infine nella stima, che comprende la
qualificazione dei terreni, cioè l'accertamento della natura delle
coltivazioni e dei prodotti, e la determinazione del reddito economico.
Se quest'ultima operazione catastale ha maggiore importanza, rispetto
alle prime, ai fini della successiva imposizione tributaria, non per
questo essa può essere elevata a momento caratteristico ed essenziale
per qualificare la natura degli uffici catastali, ritenendo che, in
conseguenza, essi siano uffici tributari. Ed infatti il reddito
economico, che nell'analisi fatta dagli uffici catastali è elemento
basilare per procedere alla stima dei fondi, non è ancora il reddito
imponibile del tributo fondiario, né questo reddito imponibile viene
fissato dagli uffici del catasto. Tale reddito fiscale è determinato,
sia pure prendendo a base le risultanze economiche fornite dagli uffici
del catasto, dagli uffici delle imposte dirette, seguendosi le varie
disposizioni delle leggi sulle imposte fondiarie, che nulla hanno a che
vedere con le varie disposizioni delle leggi riguardanti il catasto e
gli uffici tecnici catastali. Allo stesso modo, quella stima fatta
delle singole proprietà dagli uffici catastali può servire di base,
per gli uffici del registro, e concorrere, con altri elementi, alla
determinazione del valore degli immobili per la liquidazione delle
imposte di trasferimento o di successione; ma non è certamente quella
stima che, per sé, costituisce il valore tassabile e non è certamente
l'ufficio del catasto che liquida e impone quelle imposte, ma lo è
soltanto ed esclusivamente l'ufficio del registro che, per le imposte
medesime, ha veste e qualifica di ufficio tributario.
4. - Ma anche ammesso, per mera ipotesi, - a voler seguire le
argomentazioni della difesa della Regione - che gli uffici del catasto
siano uffici finanziari, non per questo ne sarebbe avvenuto il
passaggio automatico alla Regione siciliana. Anche su questo punto la
giurisprudenza di questa Corte è costante, ed essa ha tenuto anche
conto delle disposizioni invocate dalla difesa della Regione, e cioè
del D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507, e del D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n.
567. Basta richiamarsi in proposito senza bisogno di ulteriore
illustrazione - alla sentenza 17 gennaio 1957, n. 9, di questa Corte,
con la quale, pur riconoscendosi alla Regione siciliana, entro
determinati limiti, una potestà normativa e amministrativa nella
materia finanziaria, si soggiunge che siffatto riconoscimento non
importa peraltro, di per sé, anche il trasferimento automatico delle
funzioni e degli uffici statali, "poiché la Regione, per quanto possa
essere estesa la sua autonomia, resta sempre inquadrata nell'unità
dello Stato ed è ad esso subordinata. Non è perciò ammissibile che
lo sostituisca nelle funzioni e negli organi senza che siano
intervenute, al riguardo, particolari norme legislative". E, per la
materia tributaria, la Corte desumeva la necessità di queste norme
anche dalle disposizioni del D.P.R. 12 aprile 1948, n. 507,
concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra lo
Stato e la Regione. Il decreto, infatti, dopo avere stabilito,
nell'art. 2, che "la Regione siciliana riscuote direttamente le entrate
di sua spettanza", dispone, nell'art. 3, che, "fino a quando non sarà
intervenuto il passaggio alla Regione dei servizi ad essa spettanti, lo
Stato continuerà a provvedere, per conto della Regione, al pagamento
delle spese relative". Notava quindi la Corte - e non si può non
riaffermare tale rilievo in occasione del presente ricorso - che si
trattava di un regime provvisorio che escludeva il passaggio automatico
alla Regione della organizzazione amministrativa statale. Ed anche ad
un regime provvisorio - epperò in alcun modo è dato da esso desumere
il detto passaggio - si riferisce il D.L.C.P.S. 30 giugno 1947, n.
567, col quale si attribuivano al Presidente della Regione e alla
Giunta, fino alla integrale attuazione dello Statuto, le attribuzioni
già spettanti all'Alto Commissario per la Sicilia e alla Consulta
regionale. E non è esatto quel che sembra voglia ritenere la difesa
della Regione: che con quel provvedimento "tutte" le funzioni già
esercitate dall'Alto Commissario siano state trasferite al Presidente
della Giunta regionale; giacché furono trasferite soltanto quelle
previste in disposizioni di legge "ancora applicabili" (v. sentenza di
questa Corte 19 gennaio 1957, n. 18), condizione questa che non si
verificava, né poteva verificarsi, nella delicata materia della
organizzazione degli uffici finanziari statali, rispetto ai quali,
ancora, - se fosse ammissibile quel passaggio - pieno ed intero vigore
deve pur sempre attribuirsi al disposto dell'art. 43 dello Statuto
speciale per la Regione siciliana, che richiede espresse disposizioni
per il passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione,
e alla disposizione VIII della Costituzione - che frattanto era
sopraggiunta - che stabilisce che soltanto con leggi della Repubblica
può essere regolato il passaggio delle funzioni statali attribuite
alle Regioni e il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti
dello Stato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando sul conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana
e lo Stato, sollevato dal Presidente della Regione con ricorso 13
gennaio 1958, in relazione al decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1957, n. 1112;
dichiara la competenza dello Stato in materia di soppressione degli
uffici tecnici del catasto anche nella Regione siciliana;
respinge, in conseguenza, il ricorso della Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1958.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDUELI
ECLI:IT:COST:1958:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte