Sentenza n. 45/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1960 · relatore Antonino Papaldo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1423/1956
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423: "Misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità",
promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1959 dal Pretore di
Montevarchi nel procedimento penale a carico di Gavilli Egisto,
iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 2 luglio 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 25 maggio 1960 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello
Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In data 9 ottobre 1957 il Questore di Arezzo emetteva il foglio di
via obbligatorio nei confronti di Gavilli Egisto, ingiungendogli di
recarsi nel Comune di Montevarchi entro lo stesso giorno 9 ottobre
1957.
Non essendosi il Gavilli presentato nei termini e nel luogo
predetto, il Commissario di p. s. di Montevarchi denunciava
all'Autorità giudiziaria il Gavilli Egisto per contravvenzione al
foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423.
Con ordinanza in data 11 maggio 1959 il Pretore, peraltro,
sollevava di ufficio la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 suddetto, in relazione all'art. 13 della Costituzione e,
sospeso il giudizio, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del
Senato.
Non veniva, invece, notificata al Gavilli, essendo questi, nel
frattempo, deceduto il 2 novembre 1958 a Torino.
Si costituiva il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, depositando atto di intervento il
4 giugno 1959.
Nell'atto suddetto e nella successiva memoria, presentata il 21
gennaio 1960, l'Avvocatura sosteneva:
a) che l'art. 2 della legge impugnata era stato redatto in base
alla decisione della Corte costituzionale n. 2 del 1956;
b) che la precedente decisione della Corte costituzionale non
precludeva però l'esame della odierna questione di legittimità;
c) che la questione era, tuttavia, manifestamente infondata
perché:
1) nessuna correlazione esiste tra l'art. 13 e l'art. 16 della
Costituzione, riferendosi il primo esclusivamente alla libertà
personale in senso proprio e ristretto, intesa come libertà nelle
manifestazioni fisiche della propria vita individuale; mentre il
secondo riguarda esclusivamente la libertà di locomozione o la scelta
del domicilio,
2) d'altro canto nessun accostamento sarebbe possibile, secondo
l'Avvocatura, tra il provvedimento di rimpatrio obbligatorio e la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la quale la
stessa legge n. 1423 del 1956 stabilisce che è attribuita alla
competenza dell'Autorità giudiziaria. Nel primo caso, infatti, si
tratta di limitazioni particolari, mentre nel secondo caso si crea, nei
confronti del sorvegliato, una indefinita serie di obblighi e
prescrizioni che esorbitano dai limiti della libertà di locomozione e
di soggiorno, incidendo più direttamente sulla libertà personale di
cui all'art. 13, come, del resto, ha affermato la sentenza n. 11 del
1956 della Corte costituzionale.
All'udienza l'Avvocato dello Stato ha insistito nelle precedenti
conclusioni. Considerato in diritto :
La Corte, anche se taluno potesse ritenere che sulla base delle
precedenti decisioni emanate nel periodo anteriore alla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, si sarebbe potuto dichiarare manifestamente
infondata la questione sollevata dal Pretore di Monte varchi, giudica
che, in vista della gravità e della delicatezza che le questioni del
genere presentano in ogni tempo ed anche in vista delle diffuse
argomentazioni addotte dal Pretore, non si debba negare il riesame
della questione stessa in riferimento alla nuova legge.
Si può così riassumere il punto fondamentale esposto con
l'ordinanza: il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, importando
una restrizione della libertà personale, deve essere disposto, a norma
dell'art. 13 della Costituzione, con provvedimento emesso e convalidato
dal magistrato; donde l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della
legge del 1956, che ne demanda l'emanazione alla Autorità di pubblica
sicurezza.
L'ordinanza tende a dimostrare che gli artt. 13 e 16 della
Costituzione sono intimamente connessi, in quanto la libertà di
circolazione e la libertà di soggiorno altro non sono che
manifestazioni della libertà personale, le cui restrizioni devono
essere sempre disposte nei modi e nelle forme previste dall'art. 13:
l'ordine di rimpatrio importa restrizione della libertà personale.
La Corte non trova fondato il presupposto da cui prende le mosse
l'esposto ragionamento. Che la Costituzione abbia voluto assicurare la
tutela della libertà in tutte le sue manifestazioni, è certo; ma non
è esatto che qualunque limitazione della libertà debba essere
ricondotta sotto la disciplina dell'art. 13.
Negli artt. 13 e seguenti sono considerati i varii aspetti sotto
cui la libertà si manifesta e si tutela e sono enunciate, da un lato,
le garanzie appropriate e, dall'altro, la possibilità di limitazioni.
L'art. 13, nel dichiarare inviolabile la libertà personale, si
riferisce alla libertà della persona in senso stretto, come risulta
dalle esemplificazioni del secondo comma: detenzione, ispezione,
perquisizione. Trattasi, quindi, di quel diritto che trae la sua
denominazione tradizionale dall'habeas corpus. Ecco perché questa
Corte nella sentenza n. 2 del 14 giugno 1956 ritenne che le norme
relative ai provvedimenti del rimpatrio con foglio di via obbligatorio
non contrastassero con l'art. 13, salvo che in due punti: la traduzione
del rimpatriando e la possibilità che si potesse provvedere in base a
semplice sospetto.
Nell'ordinanza in esame l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 viene
denunziato esclusivamente sotto il riflesso della competenza
dell'organo che ha il potere di disporre il rimpatrio. Sotto tale
aspetto, che è l'unico che qui viene in considerazione, la Corte deve
riconoscere che, nel formulare la norma denunziata, il legislatore non
si è messo in contrasto con i criteri enunciati nella richiamata
sentenza. L'ordine di rimpatrio non consente l'esercizio di alcuna
coercizione. Il soggetto, cui l'ordine è stato impartito, non può
essere tradotto al luogo del rimpatrio, salvo che a seguito della
sentenza di condanna. Sussiste, quindi, una limitazione alla libertà
di circolazione e di soggiorno ai sensi dell'art. 16 della
Costituzione, ma non una restrizione della libertà personale ai sensi
dell'art. 13.
Non è esatto affermare che la situazione di chi è obbligato al
rimpatrio sia assimilabile a quella di chi era sottoposto
all'ammonizione secondo gli allora vigenti artt. 170 e seguenti della
legge di pubblica sicurezza. Con la sentenza n. 11 del 19 giugno 1956
la Corte rilevò che l'ammonizione si risolveva in una sorta di
degradazione giuridica in cui taluni individui venivano a trovarsi per
effetto della sorveglianza di polizia cui erano sottoposti attraverso
tutta una serie di obblighi, di fare e di non fare, fra cui quello di
non uscire prima e di non rincasare dopo di una certa ora non era che
uno fra gli altri che la speciale commissione poteva prescrivere. Ora,
come si è detto, l'ordine di rimpatrio non importa alcuna conseguenza
di questo genere, perché lascia integra la libertà della persona
soggetta all'ordine di rimpatrio, ponendo soltanto limiti alla
possibilità di movimento e di soggiorno: limiti sul contenuto dei
quali nella presente controversia non è stata sollevata questione.
Dal che si deduce che non illegittimamente l'art. 2 della legge
del 1956 ha demandato l'emissione dell'ordine di rimpatrio, senza
traduzione, all'Autorità di pubblica sicurezza;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423: "Misure di
prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità", in riferimento agli artt. 13 e 16 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 giugno 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte