Sentenza n. 45/1962
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/06/1962 · relatore Mario Cosatti
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9r.d. 1765/1935
- art. 17r.d. 1765/1935
usata come parametro
- art. 324Costituzione
- art. 113Costituzione
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma
sesto, e 17, comma quinto, del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, contenente
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali, promosso con ordinanza 14 marzo
1961 del Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra
Basaglia Nino ed Anna e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 70 del Registro ordinanze 1961
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 3
giugno 1961.
Udita nella udienza pubblica del 21 marzo 1962 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
udito l'avv. Aldo Radonich, per l'I.N.A.I.L.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto di ingiunzione, emesso a norma del T.U. per la
riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con R.D. n. 639 del
1910, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (I.N.A.I.L.) di Modena ordinava a Basaglia Nino ed Anna,
titolari dell'omonima ditta, di pagare, sotto pena di atti esecutivi,
la somma di lire 337.580 per omesso versamento di premio, salari,
addizionali, penali ed interessi.
Contro tale decreto i Basaglia promuovevano giudizio di
opposizione, affermando di non essere debitori dell'I.N.A.I.L. e
chiedendo la revoca del decreto stesso.
Costituitosi il contraddittorio dinanzi al Tribunale di Modena,
l'I.N.A.I.L. deduceva in rito la improponibilità della opposizione per
inosservanza del precetto del solve et repete, stabilito negli artt. 9
e 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione
obbligatoria degli infortuni sul lavoro.
Gli opponenti, a loro volta, sollevavano eccezione di
incostituzionalità del principio invocato dall'I.N.A.I.L.
Il Tribunale, con ordinanza 14 marzo 1961, ha rilevato che l'azione
promossa dall'I.N.A.I.L. per il pagamento dei contributi omessi
dall'impresa trova il suo fondamento negli artt. 9 e 17 del R.D. n.
1765 del 1935, i quali dispongono che le somme dovute dai datori di
lavoro per premi e contributi sono esigibili con le norme in vigore per
la riscossione delle imposte dirette e che l'azione dinanzi
all'Autorità giudiziaria è subordinata alla prova che siano state
"adempiute le disposizioni già emanate dall'Autorità amministrativa
con l'effettivo pagamento dei premi e delle somme dovute".
Da tali disposizioni, ad avviso del Tribunale, chiaro appare che
l'azione giudiziaria non può essere proposta se non dopo il versamento
delle somme dovute, onde l'opposizione dei Basaglia dovrebbe essere
dichiarata improponibile.
Ciò premesso, il Tribunale ha ritenuto che l'eccezione di
illegittimità costituzionale del suddetto principio del solve et
repete, sollevata dagli opponenti con riferimento agli artt. 3, 24 e
113 della Costituzione, non appare manifestamente infondata ed ha in
conseguenza disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere, notificata il
18 aprile 1961 alle parti e il 20 successivo al Presidente del
Consiglio dei Ministri, è stata pubblicata, per disposizione del
Presidente della Corte, ai sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo
1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 3
giugno 1961.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in
persona del suo Presidente, depositando in cancelleria il 23 giugno
1961 le proprie deduzioni con procura conferita agli avvocati Aldo
Radonich e Valerio Flamini del foro di Roma.
La difesa dell'Istituto, dopo aver precisato che la questione di
legittimità sottoposta all'esame della Corte investe gli artt. 9,
comma sesto, e 17, comma quinto, della legge infortuni, osserva che il
principio stabilito con tali norme non è conseguente - a parte la
somiglianza degli effetti - con la norma prevista dall'art. 6 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sull'abolizione del contenzioso
amministrativo, norma della quale la Corte costituzionale ha dichiarato
la illegittimità costituzionale.
Quest'ultima norma, col sancire il generale precetto del solve et
repete nella materia tributaria, veniva a stabilire una limitazione
della possibilità di adire il magistrato a carico di tutti i
cittadini, ponendo tra essi una discriminazione in ragione delle loro
capacità economiche.
Diverse sono, ad avviso della difesa, la natura, la portata e le
finalità delle disposizioni in esame. Esse fanno parte della
legislazione infortunistica il cui scopo di tutela del lavoro,
garantito dalla stessa Costituzione, può legittimamente comportare
limitazioni e sacrifici della libera iniziativa economica e della
stessa proprietà privata.
L'assicurazione infortuni, sebbene obbligatoria per legge, conserva
la sua natura di rapporto giuridico assicurativo sinallagmatico in
quanto l'assicuratore è tenuto a dare le sue prestazioni dietro
corrispettivo di un premio; l'assicurato ha diritto ad essere risarcito
dei danni che possono colpirlo; l'imprenditore è tenuto a pagare i
premi ottenendo in cambio la liberazione dal rischio infortuni.
I premi, pertanto, non hanno carattere tributario, non gravano
sulla generalità dei cittadini come tali, ma solo su coloro che
pongono in essere il rischio assicurato; non sono commisurati alla
capacità contributiva dei soggetti obbligati, ma alla pericolosità
della lavorazione e al numero dei lavoratori addetti.
Ora, affinché l'Istituto possa assistere prontamente e
continuamente i prestatori d'opera e i loro familiari superstiti, è
necessario che altrettanto pronto e continuo sia l'afflusso di mezzi
economici, cioè dei premi. Onde, prosegue la difesa, non sono da
considerarsi illogiche tutte quelle garanzie che la legge
infortunistica pone per ottenere la puntuale esecuzione dell'obbligo
contributivo del datore di lavoro e che vanno dalle sanzioni penali, ai
privilegi, alle facoltà di ispezione e, infine, al solve et repete.
Tali garanzie, e soprattutto l'ultima, deduce la difesa, non creano
disparità e discriminazioni non consentite dalle norme costituzionali,
non comportano diniego di giustizia, in quanto l'obbligo del pagamento
dei premi è previsto dopo che appositi organi, estranei alle due
parti, abbiano, attraverso varie e idonee procedure, accertato
l'obbligo contributivo.
La difesa, pertanto, conclude chiedendo che la Corte voglia
dichiarare non fondata la proposta questione di legittimità
costituzionale.
Nel giudizio dinanzi alla Corte gli opponenti non si sono
costituiti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
La difesa dell'I.N.A.I.L. ha depositato in cancelleria, in data 8
marzo 1962, una memoria in cui svolge le enunciate argomentazione,
osservando, tra l'altro, che il precetto del solve et repete nella
materia assicurativa trova, a suo dire, ulteriore giustificazione nel
principio dell'automatismo delle prestazioni, in virtù del quale
l'Istituto è tenuto a far fronte alle richieste di indennizzo anche se
il datore di lavoro non abbia corrisposto i relativi premi. Conferma le
prese conclusioni.
Alla udienza pubblica l'avv. Aldo Radonich per l'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro si è riportato alle deduzioni e
conclusioni di cui agli scritti difensivi. Considerato in diritto :
1. - Devesi preliminarmente osservare che, secondo il letterale
testo dell'ordinanza di rimessione, il Tribunale di Modena si
riferisce, nel proporre alla Corte la questione di legittimità
costituzionale, agli artt. 9 e 17 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765,
concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali. Poiché l'ordinanza, anche nella
motivazione sulla rilevanza della questione, tratta esclusivamente del
principio del solve et repete nella materia, la Corte ritiene di dover
interpretare l'ordinanza medesima nel senso che il Tribunale abbia
inteso proporre la questione di legittimità costituzionale soltanto
del comma sesto dell'art. 9 e del comma quinto dell'art. 17 del citato
decreto nella parte in cui è stabilito il principio del solve et
repete. Conseguentemente le altre norme, pur contenute nei detti
articoli, ma che riguardano altri argomenti, restano estranee al
presente giudizio.
2. - La Corte ha già avuto occasione (sentenze n. 21 e n. 79 del
1961) di occuparsi della regola del solve et repete enunciata in via
generale dall'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e
riaffermata nelle norme contenute negli artt. 149 della legge del
registro (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269), 52 della legge istitutiva
dell'imposta generale sull'entrata (legge 19 giugno 1940, n. 762) e 24
della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424.
Con le ricordate sentenze il solve et repete è stato ritenuto
costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
della Costituzione, in quanto in contrasto con il principio di
eguaglianza tra i cittadini, con il diritto di agire in giudizio per la
tutela dei propri diritti e interessi legittimi, con l'inammissibilità
di limitazioni al diritto medesimo.
In ordine alle norme contenute nella legge infortuni, della cui
legittimità qui si discute, la Corte reputa che non vi siano motivi
per dipartirsi dalle fondamentali ragioni poste a base delle sentenze
sopra ricordate e che le ragioni stesse si appalesino valide e decisive
anche rispetto alla questione ora in esame, e ciò a prescindere da
ogni particolare indagine circa la natura dei contributi I.N.A.I.L.
Ed invero il fondamento del principio del solve et repete nella
materia infortuni non si differenzia, anche secondo dottrina e
giurisprudenza prevalenti, dal fondamento del medesimo principio nella
materia tributaria.
In entrambi i settori base del principio è stata sostanzialmente
ravvisata nella previsione di stabilità delle entrate dello Stato e
degli enti pubblici e nella presunzione di legittimità che accompagna
gli atti amministrativi. Il principio del solve et repete nella materia
infortuni non presenta speciali peculiarità; esso è stato mutuato dal
diritto tributario allo scopo di assicurare all'I.N.A.I.L. i mezzi
finanziari necessari al perseguimento dei suoi fini sociali in
relazione anche all'assimilazione fatta dal legislatore dei contributi
assicurativi alle imposte sotto il profilo della riscossione.
Orbene, se la cautela in esame è stata ritenuta incostituzionale
nella materia tributaria, a diverso avviso non può la Corte pervenire
nella materia infortuni, in quanto i compiti e i fini essenziali dello
Stato non hanno carattere di minore indilazionabilità e
imprescindibilità di quelli cui l'I.N.A.I.L. attende.
3. - Né a giustificare la sopravvivenza dell'istituto nella
materia in esame possono valere le considerazioni enunciate
dall'I.N.A.I.L. circa "l'automatismo delle prestazioni", per il quale
l'Istituto assicuratore è tenuto a far fronte alle richieste di
indennizzo dei lavoratori infortunati anche se il datore di lavoro, pur
essendovi obbligato, non abbia corrisposto i premi dovuti.
Giova in proposito rilevare che la regola dell'automatismo delle
prestazioni non è tipica ed esclusiva dell'assicurazione
infortunistica, ma trova applicazione in altre forme assicurative e di
previdenza sociale; anche in queste l'ente assicuratore è tenuto a
corrispondere senz'altro le sue prestazioni, mentre nella riscossione
dei propri mezzi finanziari, ugualmente costituiti da contributi, non
è assistito dalla speciale protezione derivante dal solve et repete.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale delle norme contenute nel
comma sesto dell'art. 9 e nel comma quinto dell'art. 17 del R.D. 17
agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali nella parte in cui
è stabilito il principio del sollve et repete, in riferimento agli
artt. 3. 24 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte