Sentenza n. 45/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/04/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 85r.d. 3269/1923
- art. 106r.d. 3269/1923
- art. 108r.d. 3269/1923
- art. 118r.d. 3269/1923
- art. 121r.d. 3269/1923
- art. 122r.d. 3269/1923
usata come parametro
citata
- art. 7r.d. 2313/1936
- art. 2legge 1548/1942
- art. 1r.d. 2313/1936
- art. 3r.d. 2313/1936
- art. 7r.d. 2313/1936
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 85,
106, 108, 118, 121 e 122 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che
approva la legge sul registro; degli artt. 1 e 3 del R.D. 13 gennaio
1936, n. 2313; dell'art. 7 del R.D. 15 novembre 1937, n. 1924, all. B;
dell'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548, contenente norme
relative al bollo o alla registrazione degli atti e documenti prodotti
dalle parti nei procedimenti civili, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) 5 dicembre 1961 del Pretore di Firenze nel procedimento civile
promosso da Agostini Luciano contro Malquori Ugo, iscritta al n. 9 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 51 del 24 febbraio 1962;
2) 9 maggio 1962 del Pretore di Cuneo nel procedimento civile
promosso da Aimar Bartolomeo contro Lamberto Giuseppe, iscritta al n.
112 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e gli atti di costituzione in giudizio di Agostini Luciano e
di Malquori Ugo;
udita nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Pretore di Firenze, con ordinanza 5 dicembre 1961,
denunziava a questa Corte l'illegittimità costituzionale degli
articoli 106, 108, 118, comma primo, nn. 2 e 3, comma secondo e comma
terzo del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul
registro (modificati con il R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, e con l'art.
7 del R.D. 15 novembre 1937, n. 1924, all. B) e dell'art. 2 della legge
3 dicembre 1942, n. 1548, contenente norme relative al bollo e alla
registrazione degli atti e documenti prodotti dalle parti nei
procedimenti civili.
Analogamente provvedeva il Pretore di Cuneo, con ordinanza 9 maggio
1962, riguardo agli artt. 85, 106, 108, 118, 121 e 122 della citata
legge sul registro, agli artt. 1 e 3 del predetto R.D. 13 gennaio 1936,
n. 2312 (rectius: n. 2313), all'art. 7 del ricordato R.D. 15 novembre
1937, n. 1924, all. B, e all'art. 2 della già richiamata legge 3
dicembre 1942, n. 1548.
Il Pretore di Firenze rilevava che il sistema risultante dalle
leggi considerate nella sua ordinanza, imponendo al giudice di
esaminare gli atti e i documenti prodotti soltanto dopo che si è
assolto all'obbligazione fiscale connessa alla registrazione, non solo
subordina il diritto di difesa al soddisfacimento di esigenze
completamente estranee alla tutela giurisdizionale, ma compromette la
realizzazione di questa tutela, e crea disuguaglianze fra cittadini, in
dipendenza della diversa possibilità economica di far fronte alle
obbligazioni fiscali.
Anche il Pretore di Cuneo affermava il concetto che le disposizioni
della legge sull'imposta di registro indicate nella sua ordinanza
formano ostacolo e limite alla tutela giurisdizionale; rilevava
altresì che l'interesse fiscale non trova garanzia poziore rispetto al
diritto a quella tutela.
2. - Le ordinanze suddette sono state rispettivamente notificate in
data 18 dicembre 1961 e 25 maggio 1962, comunicate in data 9 dicembre
1961 e 18 maggio 1962 e pubblicate nelle (gazzette Ufficiali della
Repubblica n. 51 del 24 febbraio 1962 e n. 164 del 30 giugno 1962.
Nel procedimento promosso dal Pretore di Firenze si sono costituiti
Malquori Ugo e Agostini Luciano. intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri. Sono state presentate deduzioni e memorie.
3. - Il Presidente del Consiglio obietta che le norme sulle quali
verte il dubbio posto alla Corte costituzionale istituiscono
obbligazioni accessorie a quella di imposta e quindi di essenza
identica alla natura dell'obbligazione principale. Si riferiscono ad
obblighi che il contribuente avrebbe dovuto soddisfare prima
dell'instaurazione del giudizio; e l'adempimento dei medesimi non
costituisce un presupposto sostanziale dell'azione, bensì è requisito
per l'esercizio dell'attività giurisdizionale. L'inosservanza non
produce l'improcedibilità della domanda e nemmeno la negazione della
tutela giurisdizionale, o un difetto di giurisdizione, come nel caso
del solve et repete; né vi è nullità del procedimento o della
sentenza se il giudice viola il divieto, accadendo soltanto che egli
soggiace alla sanzione prevista dalla legge. La sospensione
processuale, che il divieto determina, si aggiunge a quelle previste
nell'art. 295 del Cod. proc. civile, con la sola differenza che
l'istanza giudiziaria può essere validamente riproposta anche dopo il
decorso del termine di cui all'art. 297 dello stesso Codice; né l'art.
24 della Costituzione esclude che la tutela giurisdizionale possa
subordinarsi a modalità e limitazioni che concernono l'esercizio
concreto della facoltà di agire e di difendersi in giudizio, in
correlazione alla disciplina che si vuol dare al singolo rapporto o
alla particolare materia. Non può apparire nemmeno illogico che la
legge chiami a collaborare all'accertamento del tributo alcune
categorie di persone che svolgono attività aventi relazione con gli
elementi di fatto ai quali si ricollega la nascita del rapporto
tributario, allo scopo di agevolare l'accertamento del tributo ed
evitarne l'evasione.
La registrazione dei contratti scritti e la denuncia di alcuni
contratti verbali non sono previste esclusivamente per fini fiscali. La
registrazione accerta la legale esistenza degli atti ed imprime alle
scritture la data certa di fronte ai terzi, e la mancanza di
registrazione non toglie all'atto efficacia probatoria fra le parti.
L'atto non registrato ha una inefficacia soltanto esterna, che è di
carattere sostanziale; e discende certamente da questa inefficacia il
divieto della cui illegittimità costituzionale la Corte è chiamata a
giudicare, che, riguardando tutti coloro che la legge prevede possano
venire in contatto con l'atto, concerne ogni sfera in cui questo può
farsi valere, non semplicemente la sfera processuale. La quale viene
incisa, come riflesso o conseguenza di una inefficacia di ordine
generale, non per una preclusione alla tutela giurisdizionale, che può
conseguirsi ugualmente se la parte, ad esempio, deferisca un
giuramento, o se la controparte riconosca la pretesa, o se il giudice
riconosca fondata una eccezione di decadenza o di prescrizione, oppure
ritenga che alla base dei suoi provvedimenti non debba porsi
esclusivamente l'atto registrato, ma sul terreno della prova, perché
il divieto riguarda soltanto l'atto necessario ai fini della sentenza,
e restringe il modo di formazione del convincimento del giudice, al
pari delle norme che pongono limiti di valore all'ammissibilità della
prova testimoniale o esigono per un atto la forma pubblica.
Quanto all'assunto della violazione del principio di eguaglianza,
il Presidente del Consiglio obietta che l'imposta di registro riguarda
rapporti che rivelano di per se stessi una capacità contributiva, e
quindi praticamente non si riflette su cittadini non abbienti; per
costoro, del resto, v'è la possibilità dell'ammissione al beneficio
del gratuito patrocinio, che consente la prenotazione a debito anche
delle imposte di registro e di bollo.
4. - Il Malquori nega che l'amministrazione della giustizia possa
venire subordinata all'esazione di un tributo non riflettente di
necessità lo svolgimento del processo; del quale la parte potrebbe
anche non essere debitrice, o al cui pagamento questa potrebbe non
essere in condizioni economiche di provvedere, fors'anche in
conseguenza del torto subito. Nega altresì che al magistrato e ai
patroni si possa proibire, con la minaccia di sanzioni pecuniarie, di
tener conto di prove giuridicamente valide, nel caso che non fosse
soddisfatta la relativa imposta di registro; si favorirebbe con ciò
una soluzione ingiusta delle contese e ne resterebbe danneggiato anche
il fisco, il quale, mediante il divieto di produrre il documento,
sostanzialmente si priva di ogni possibilità di perseguire gli
evasori, ed invece mediante l'eliminazione del divieto, potrebbe meglio
difendersi dall'evasione, essendo la parte indotta a produrre documenti
non registrati dalla persuasione che il relativo onere fiscale
ricadrebbe sul soccombente. Il Malquori osserva inoltre che il divieto
di cui si tratta favorisce le inadempienze contrattuali, suggerite
proprio dalla convinzione che la controparte non può chiedere
l'accertamento dell'obbligazione, essendo nell'impossibilità economica
di registrare il documento che ne dimostra l'assunzione; rileva che il
divieto colpisce anche colui il quale, pur intendendo valersi del
documento, non è debitore della imposta (che è il caso della
controversia in cui è parte il Malquori), e agevola la possibilità di
dare al rapporto controverso un'impostazione giuridica diversa da
quella che potrebbe ricevere a seguito dell'esibizione del documento.
Le norme denunciate, condizionando l'attività giurisdizionale alle
esigenze della pubblica Amministrazione, contrastano con il principio
fondamentale dell'assoluta superiorità ed indipendenza della
giustizia, ed elevano i giudici e gli avvocati ad agenti fiscali, con
piena mortificazione della funzione giurisdizionale e di quella
defensionale. A parte l'osservare che quelle norme restringono il
diritto della difesa, è certo che, se pure, in linea teorica, esse non
escludono la validità di un procedimento condotto ed esaurito sulla
base di documenti non registrati, resta sempre il fatto che, imponendo
la sospensione del processo, creano un effetto pratico di
improcedibilità, se la parte che è tenuta al pagamento del tributo è
in uno stato di inferiorità economica. L'Agostini rileva che il
Pretore di Firenze non ha dimostrato la necessità del documento non
registrato ai fini della sua decisione; e nel merito si richiama alla
legge sul gratuito patrocinio che consente la prenotazione a debito
delle imposte di registro.
5. - All'udienza del 23 gennaio 1963 il Presidente del Consiglio
dei Ministri ha ribadito il proprio punto di vista. Considerato in diritto :
1. - I due procedimenti possono essere riuniti, vertendo entrambi
su una stessa questione di legittimità costituzionale.
2. - Per quanto concerne la censura mossa al giudizio di rilevanza
compiuto dal Pretore di Firenze, si osserva che la ordinanza di questo
Pretore afferma esplicitamente che, ai fini della decisione conclusiva
della causa, non si potrebbe prescindere dal prendere in esame la
scrittura privata 15 giugno 1959, posta dal convenuto a sostegno delle
sue difese, esibita in copia fotografica e soggetta a registrazione.
Questa motivazione giustifica sufficientemente il carattere
determinante della questione di legittimità costituzionale sul
giudizio di merito, implicando un giudizio di irrilevanza di ogni altra
ragione contraria.
3. - Non è esatto che gli obblighi e gli oneri posti dalle norme
denunciate impediscono la tutela giurisdizionale del diritto fondato su
una scrittura non registrata. Non ottemperando all'obbligo di
registrazione, la parte dispone della funzione probatoria documentale
che la scrittura era chiamata a svolgere, sulla base di una valutazione
di convenienza compiuta come in ogni caso in cui la legge assoggetta ad
oneri l'esercizio di un diritto. Le norme operano, non sull'azione, ma
sulla disponibilità dei mezzi probatori; e, nel caso in cui la
scrittura è richiesta ad substantiam, agiscono sulla disponibilità
della situazione sostanziale.
L'alternativa cui costringe la legge sul registro si spiega a
tutela dell'interesse generale alla riscossione dei tributi, che è
condizione di vita per la comunità, perché rende possibile il
regolare funzionamento dei servizi statali. Tale interesse è protetto
dalla Costituzione (art. 53) sullo stesso piano di ogni diritto
individuale; tanto vero che le sue esigenze vanno soddisfatte anche nel
conflitto con quello all'inviolabilità del domicilio (art. 14, comma
terzo), non meno resistente e fondamentale.
La Costituzione non garantisce a tutti l'esercizio gratuito della
tutela giurisdizionale, e non vieta di imporre prestazioni fiscali in
stretta e razionale correlazione con il processo; sia che esse
configurino vere e proprie tasse giudiziarie, sia che abbiano riguardo
all'uso di documenti necessari alla pronunzia finale dei giudici. Le
proibizioni che ne derivano secondo la legge sul registro intendono
stimolare l'adempimento agli obblighi che questa determina; e non hanno
alcun nesso con la regola del solve et repete, che la Corte ha ripetute
volte dichiarato impeditiva della tutela giuridisdizionale.
Codesta regola assoggettava al pagamento del tributo che era
oggetto dell'azione giudiziaria e quindi obbligava ad un pagamento che,
essendo anticipato sull'accertamento dell'obbligo, avrebbe potuto poi
risultare non dovuto: il solve et repete operava, pertanto, proprio
quando si invocava la tutela del giudice per resistere alla pretesa
alla quale doveva riferirsi il pagamento. La legge sul registro,
invece, costringe a sospendere il processo, nel corso del quale è
stata dedotta la scrittura non registrata, soltanto quando il giudice
ha accertato che essa era od è soggetta alla registrazione e, a
garanzia della immediata correlazione fra l'obbligo fiscale e la
domanda o l'eccezione, quando ha constatato che su quella scrittura si
fonda l'una o l'altra
4. - A sostegno dell'assunto dell'illegittimità delle norme
denunciate, mal si oppone che esse non consentono ai non abbienti di
invocare la tutela giurisdizionale del diritto o dell'eccezione fondata
su scritture non registrate, in dispregio dell'art. 24, comma terzo,
della Costituzione.
A non voler rilevare che la legge sul gratuito patrocinio (art. 42,
n. 2) consente di registrare a debito le scritture soggette alla
relativa formalità in caso d'uso, è irrazionale che, sotto il
pretesto del rispetto del principio di eguaglianza, si consenta alla
parte di trarre vantaggio dalla sua condizione patrimoniale attuale per
continuare a sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione che si
sarebbe dovuta soddisfare già prima del giudizio: il prin cipio di
eguaglianza non è cioè invocabile per legittimare la persistenza in
una situazione di illecito di chi assume di non essere in grado di
rimuoverla.
Come bene osserva l'Avvocatura dello Stato, l'imponibile risultante
dall'atto soggetto a registrazione rivela una concreta capacità
contributiva dell'obbligato al tempo in cui l'atto fu formato; e la
modificazione successiva di tale capacità non è invocabile a motivo
di esonero dall'obbligo fiscale.
5. - Sono estranei al problema di legittimità costituzionale delle
norme in esame tutti gli altri assunti proposti dalle ordinanze di
rimessione e dalla parte comparsa: che le norme stesse riducono il
giudice e il difensore ad organi di accertamento tributario, che dal
sistema della legge sul registro risulterebbe un vantaggio per il
litigante di malafede, che sia possibile salvaguardare altrimenti il
credito fiscale, che sia inefficace il mezzo adoperato dalla legge per
evitare l'evasione e via dicendo. Si denunciano, infatti, con tali
rilievi soltanto inconvenienti o un uso non idoneo della
discrezionalità legislativa; e la Corte può perciò astenersi dal
discutere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti di cui alle ordinanze del Pretore di Firenze
5 dicembre 1961 e del Pretore di Cuneo 9 maggio 1962;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
relativa:
a) agli artt. 85, 106, 108, 118, 121 e 122 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, modificati con il
R.D. 23 gennaio 1936, n. 2313, e con l'art. 7 del R.D. 15 novembre
1937, n. 1924, all. B;
b) all'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548, contenente
norme relative al bollo e alla registrazione degli atti e documenti
prodotti dalle parti nei procedimenti civili;
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte