Sentenza n. 45/1966
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1966 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 55 e
56 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti
all'industria edilizia e affini del 24 luglio 1959, reso obbligatorio
erga omnes con il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 aprile 1964 dalla Corte d'appello di
Napoli nel procedimento civile vertente tra Monaco Mario e Fiengo
Pasquale, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 308 del 12 dicembre 1964;
2) ordinanze emesse il 15 aprile 1965 dal Pretore di Fermo nei
procedimenti civili vertenti tra Gismondi Giuseppe e Lattanzi Amerigo e
tra Pennacchietti Eugenio e Orofino Angelo, iscritte ai nn. 80 e 81 del
Registro ordinanze 1965 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 139 del 5 giugno 1965;
3) ordinanza emessa il 30 aprile 1965 dal Tribunale di Fermo nel
procedimento civile vertente tra Lamponi Renzo e Lattanzi Amerigo,
iscritta al n. 102 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 3 luglio 1965.
Visti l'atto di costituzione di Fiengo Pasquale e gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 2 marzo 1966 la relazione del
cancelliere Costantino Mortati:
uditi gli avvocati Francesco Santoro Passarelli e Bruno Mazzarelli,
per il Fiengo, ed il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un giudizio civile vertente innanzi alla Corte di
appello di Napoli, Sezione magistratura del lavoro, fra Monaco Mario e
l'impresa di Fiengo Pasquale, è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale degli articoli 55 e 56 del contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria
edilizia e affini del 24 luglio 1959, reso obbligatorio erga omnes con
il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per violazione dell'art. 76 della
Costituzione, in quanto, disponendo la prima di dette disposizioni
l'obbligo di un preventivo tentativo di conciliazione, e la seconda la
decadenza dal diritto a produrre reclamo su qualunque richiesta
inerente al rapporto di lavoro, ove il reclamo stesso non sia proposto
entro quattro mesi dalla cessazione del rapporto, sono incorse in
eccesso della delega conferita dagli artt. 1 e 4 della legge 14 luglio
1959, n. 741. La Corte, avendo ritenuto la questione rilevante per la
decisione della causa e non manifestamente infondata ha disposto, con
ordinanza 28 aprile 1964, la sospensione del giudizio e l'invio degli
atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza è stata debitamente notificata e comunicata, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308 del 12 dicembre 1964.
Si è costituito avanti alla Corte l'impresa Fiengo, rappresentata
e difesa dall'avv. Bruno Mazzarelli con deduzioni del 15 ottobre 1964,
nelle quali, dopo la premessa di volere limitare la difesa solo alla
parte relativa alla decadenza sancita dall'art. 56, afferma che
erroneamente la Corte di appello ha interpretato la giurisprudenza
della Corte costituzionale in materia, nel senso che dovesse ritenersi
eccedente la delega l'estensione erga omnes delle clausole dei
contratti collettivi di ogni trattamento non valutabile
quantitativamente, mentre essa ha inteso che non debbano essere
recepite solo le clausole strumentali, aventi come destinatari le
associazioni sindacali stipulanti. Conclude chiedendo che la Corte
dichiari non fondata la questione di costituzionalità sollevata.
Si è costituito in giudizio anche il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Con deduzioni 30 dicembre 1964 si sostiene che la Corte di Napoli ha
malamente invocata la sentenza di questa Corte n. 129 del 1963, perché
nella specie la immediatezza del nesso di strumentalità è
particolarmente evidente, sicché la disciplina dettata dalle clausole
denunciate deve ritenersi compresa nelle finalità fissate dalla legge
delegante. Conclude chiedendo che la questione sia dichiarata
infondata.
Con successiva memoria del 3 febbraio 1966 l'avv. Mazzarelli
ribadisce le considerazioni prima dedotte, facendo altresì osservare
che l'art. 1 della legge delegante ha voluto, come risulta dai lavori
preparatori, impegnare il Governo ad uniformarsi a "tutte" le clausole
dei contratti collettivi; quindi non già solo a quelle contenenti
minimi in favore dei lavoratori, bensì al loro complesso, con tutte le
limitazioni che si accompagnano al trattamento economico e normativo in
esse disposto. Ciò sarebbe confermato anche dall'art. 65 del
contratto collettivo, secondo cui le disposizioni in esse contenute
sono correlative ed inscindibili fra loro. Fra le numerose condizioni
cui pertanto rimangono subordinati i minimi normativi vi è anche
quello della decadenza per tardività nella produzione dei reclami dei
lavoratori, giustificata dalle particolarità dell'industria edile,
che, potendo essere costretta a smobilitare l'organizzazione dei
cantieri al termine dei lavori, deve poter procedere alla definizione
delle questioni relative ai rapporti di lavoro. Aggiunge che, se si
andasse in contrario avviso, si verrebbe a riconoscere ai lavoratori
non iscritti alle associazioni sindacali un trattamento più favorevole
di quello fatto agli iscritti, mentre invece fine della legge è stato
di evitare per essi ogni trattamento minimo meno favorevole rispetto
agli altri.
Si è costituito in udienza, nell'interesse dell'impresa Fiengo,
l'avv. prof. Francesco Santoro Passarelli, il quale ha oralmente svolto
le argomentazioni enunciate nelle difese scritte.
2. - Nel corso di altro giudizio civile fra Gismondi Giuseppe e la
ditta Lattanzi Amerigo dinanzi al Pretore di Fermo questi con ordinanza
15 aprile 1965 ha sollevato d'ufficio questione analoga e quella di cui
all'ordinanza precedentemente menzionata in confronto ai citati artt.
55 e 56 del contratto collettivo reso obbligatorio erga omnes con il D.
P. n. 1032 del 1960, sotto lo stesso riguardo dell'eccesso di delega
con violazione dell'art. 76 della Costituzione perché esorbitanti dal
fine di assicurare ai lavoratori minimi economici e normativi, e,
sospeso di deliberare, ha trasmesso gli atti della causa alla Corte
costituzionale. L'ordinanza debitamente notificata e comunicata è
stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 5 giugno 1965.
Si è costituito innanzi alla Corte solo il Presidente del
Consiglio dei Ministri con deduzioni del 25 giugno 1965 nelle quali
vengono svolte considerazioni analoghe a quelle prima riferite,
concludendo perché sia dichiarata l'infondatezza della questione.
3. - In altro giudizio, pure vertente avanti lo stesso Pretore di
Fermo, fra Pennacchietti Eugenio e la ditta Orofino Angelo, il Pretore
ha sollevato d'ufficio la stessa questione di incostituzionalità delle
clausole 55 e 56 del contratto collettivo reso obbligatorio erga omnes
con il citato decreto presidenziale n. 1032, sotto lo stesso aspetto
dell'eccesso di delega, e, sospeso il giudizio in corso, ha disposto la
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. L'ordinanza
debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 5 giugno 1965.
Si è costituito avanti alla Corte solo il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello
Stato, che, con deduzioni del 25 giugno 1965, ha chiesto, sulla base
delle stesse considerazioni enunciate nell'altro giudizio, che la
questione venga dichiarata infondata.
4. - Nel corso di un giudizio avanti al Tribunale di Fermo, in sede
di magistratura del lavoro, fra Lamponi Renzo e la ditta Lattanzi
Amerigo, il Tribunale ha con ordinanza 30 aprile 1965 sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56
contratto collettivo, reso obbligatorio erga omnes con il D. P. n.
1032 già menzionato, nella considerazione della violazione dell'art.
76 della Costituzione per eccesso di delega, dato il contrasto con le
finalità indicate dalla legge delegante, e, sospendendo di deliberare,
ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
L'ordinanza debitamente comunicata e notificata è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 3 luglio 1965. Nessuna delle parti
si è costituita avanti alla Corte. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze riguardano la stessa questione che viene
prospettata sotto gli stessi profili, sicché si rende opportuno
disporre la riunione delle cause per la loro decisione con unica
sentenza
2. - Le ordinanze predette hanno tutte ad oggetto la denuncia
dell'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 76 della
Costituzione, delle clausole 55 e 56 del contratto collettivo di lavoro
24 luglio 1959 per gli addetti all'industria edilizia, esteso erga
omnes con il D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella considerazione che
tanto l'obbligo del tentativo di conciliazione, imposto dalla prima di
esse, quanto la decadenza, sancita dalla seconda, dal diritto del
lavoratore a proporre qualsiasi reclamo avanzato oltre i quattro mesi
dalla cessazione del rapporto stesso, eccedono dai limiti posti dalla
delega di cui all'art. 1 della legge n. 741 del 1959, ove siano fatti
valere in confronto ai non iscritti alle associazioni sindacali
stipulanti. Poiché la Corte ha già, con la sentenza n. 56 del 1965,
dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
citato decreto presidenziale, nella parte in cui rende obbligatoria per
tutti gli appartenenti alla categoria la clausola 55 del contratto
collettivo oggetto del decreto stesso, si deve dichiarare
manifestamente infondata la questione ad essa relativa, e limitare
l'indagine all'altra, sulla costituzionalità della clausola 56, in
nessun modo collegata con quella precedentemente decisa.
3. - Poiché, come si è ricordato, la questione predetta è stata
proposta con riferimento all'art. 76, esula dall'esame da compiere ogni
considerazione attinente alla compatibilità della disposizione
denunciata con principi o norme di legge inderogabili.
La Corte, con la sentenza n. 129 del 1963, ha ritenuto che la
delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge n. 741 del 1959 per
l'emanazione di norme aventi forza di legge, uniformi alle clausole dei
contratti collettivi stipulati anteriormente a detta legge, trova un
preciso limite nel fine voluto raggiungere di assicurare minimi di
trattamento economico e normativo per tutti gli appartenenti ad una
medesima categoria, ed ha conseguentemente statuito che esorbita da
tale fine, e quindi eccede dalla delega ogni estensione di clausole che
abbiano ad oggetto non già la diretta disciplina della formazione,
dello svolgimento, dell'estinzione del rapporto di lavoro e dei
correlativi diritti e doveri delle parti che in esso intervengono,
bensì la predisposizione di procedimenti e modalità le quali
rivestano carattere meramente strumentale rispetto alla disciplina
predetta, a meno che non si palesino strettamente necessarie al
conseguimento del bene menzionato.
Se si fa applicazione dei principi così formulati alla statuizione
dell'art. 56 si è condotti a ritenere la sua estraneità ai poteri
consentiti al legislatore delegato. Infatti essa concerne le pretese
che il lavoratore faccia valere successivamente alla estinzione del
rapporto di lavoro, e la deroga disposta alle norme di diritto comune
circa i modi di tutela delle pretese stesse non solo non appare mezzo
necessario ad assicurare il minimo normativo, cui ha riguardo la legge
delegante, ma può riuscire, in pratica ed in determinate circostanze,
pregiudizievole alla soddisfazione di tale esigenza. Anche ad ammettere
la validità di clausole di decadenza dall'esercizio del potere di
difesa giurisdizionale dei diritti discendenti dall'attività di
lavoro, non è dubbio che essa può trovare fondamento solo
nell'autonomia contrattuale, e che quindi ogni estensione delle
medesime al di là della cerchia dei titolari di tale autonomia deve
considerarsi sfornita di base giuridica.
Non vale opporre, come fa la difesa di una delle parti intervenuta
nel giudizio promosso dalla Corte di appello di Napoli, che il
legislatore delegante ha voluto assicurare l'obbligatorietà di "tutte"
le disposizioni dei contratti collettivi, e non già solo di quelle
favorevoli ai lavoratori, data l'intima connessione ed interdipendenza
che insieme le collega e ne fa un tutto organico ed inscindibile.
Infatti se questa tesi fosse vera risulterebbe svuotato di ogni
significato il limite finalistico che la legge delegante ha posto e
che, essendosi fatto consistere nell'esigenza di assicurare i "minimi
di trattamento", non può non considerarsi rivolto alla tutela di
quella parte del rapporto che, per essere la più debole, abbisogna di
siffatta garanzia, com'è ulteriormente comprovato dalla prevalenza del
contratto individuale o aziendale su quello collettivo, ove il primo si
palesi più favorevole al lavoratore, secondo il preciso disposto
dell'art. 7 della citata legge n. 741.
Si può convenire nel ritenere l'unitarietà delle clausole di uno
stesso contratto collettivo e quindi l'impossibilità di scindere
quelle aventi un contenuto economico-salariale dalle altre, ma
allorché la sua validità venga estesa ope legis a coloro che non
hanno concorso, neanche indirettamente, alla sua formazione, non può
non tenersi conto del criterio che ha presieduto alla estensione, ed in
conseguenza distinguere fra le clausole che attengono allo svolgimento
dell'attività di lavoro, come per esempio sono quelle riguardanti la
disciplina nell'ambiente di lavoro, le quali, pur se impongono oneri a
carico del lavoratore, devono ritenersi vincolanti anche per i non
iscritti alle associazioni, dalle altre che, come quella in esame, non
ineriscono a tale materia.
A contrastare l'interpretazione fatta valere non è sufficiente il
rilievo formulato dalla su menzionata difesa, che cioè essa conduce a
conferire ai lavoratori non iscritti un trattamento più favorevole di
quello di cui usufruiscono gli iscritti, essendo chiaro che i maggiori
oneri gravanti su questi ultimi trovano un corrispettivo nella
assistenza che è loro possibile invocare ed ottenere dalle
associazioni di cui fanno parte (e che costituisce uno dei moventi atti
ad indurre alla iscrizione alle medesime), assistenza che invece fa
difetto in confronto agli altri.
Neppure esatta è l'argomentazione che la stessa difesa vorrebbe
trarre, a sostegno della tesi patrocinata, dalla sentenza n. 129, nel
senso che, non richiedendo la clausola 56 alcuna interposizione delle
associazioni sindacali, verrebbe meno l'ostacolo dal quale quella
pronuncia avrebbe argomentato la non estensibilità erga omnes delle
disposizioni dei contratti collettivi che imponevano l'iscrizione alle
Casse edili. Infatti è vero che con la predetta sentenza, e parimenti
con la successiva n. 56 del 1965, si è contestata la validità di
clausole suscettibili di dar vita a vincoli di subordinazione dei
lavoratori alle associazioni sindacali delle quali non facciano parte,
ma risulta chiaramente dalla loro motivazione che tale argomento è
stato addotto in concomitanza con l'altro della non pertinenza
dell'obbligo dell'iscrizione predetta alla normazione del rapporto
lavorativo e dell'assenza di ogni relazione di stretta condizionalità
rispetto alla tutela voluta assicurare a questo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce i giudizi promossi con le ordinanze indicate in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatoria
erga omnes la clausola 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli addetti all'industria edile 24 luglio 1959, che sancisce la
decadenza dal diritto di azione quando non sia stato esercitato dal
lavoratore entro i quattro mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro, con riferimento all'art. 76 della Costituzione;
dichiara manifestamente infondata la questione relativa alla
legittimità costituzionale della clausola 55 del predetto contratto
collettivo 24 luglio 1959, esteso a tutti gli appartenenti alla
categoria con l'articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960. n. 1032.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte