Sentenza n. 45/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/03/1970 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 977/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 26,
primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del
lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, limitatamente all'inciso "con
un minimo di lire centomila", promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 novembre 1968 dal pretore di Velletri nel
procedimento penale a carico di Felici Ezio, iscritta al n. 275 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38 del 12 febbraio 1969;
2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1969 dal pretore di Fondi nel
procedimento penale a carico di Faiola Giovanni ed altri, iscritta al
n. 97 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore
Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del giudizio penale a carico di Felici Ezio,
imputato della contravvenzione all'art. 3, punibile ai sensi dell'art.
26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977, per aver assunto
alle proprie dipendenze un fanciullo di età minore degli anni
quindici, il pretore di Velletri, con ordinanza 15 novembre 1968, ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione
di legittimità del citato art. 26, primo comma, di detta legge,
limitatamente all'inciso: "con un minimo di lire 100.000".
Con tale inciso, dopo essersi in via generale comminata l'ammenda
da lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno
di lavoro, è stabilita la misura minima edittale della pena.
Ritenutane la rilevanza per la definizione del giudizio, il pretore
ha affermato che la questione non appare manifestamente infondata, sul
riflesso che la norma in esame equiparerebbe, ai fini della irrogazione
del minimo della pena, violazioni di diversa gravità. Sarebbe cioè
violato il principio di uguaglianza per il fatto che la detta ammenda
minima di lire 100.000, non graduabile in proporzione del numero dei
lavoratori e delle giornate lavorative di effettiva occupazione,
dovrebbe essere applicata, in definitiva, sia nei confronti di chi
abbia assunto alle proprie dipendenze un solo minore per un unico
giorno, sia a carico di chi abbia adibito al lavoro diversi minori o un
solo di essi per molti giorni'.
Costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri, con atto d'intervento 4 marzo 1969, l'Avvocatura ha sostenuto
che la norma impugnata non contrasta con l'art. 3 della Costituzione e
ha dedotto che l'elevato minimo edittale trova giustificazione
nell'interesse sociale perseguito dal legislatore, circa la repressione
del deprecato fenomeno della occupazione minorile abusiva. Sarebbe,
però, da escludere una equiparazione tra violazioni di diversa
gravità, sia perché resterebbe consentita al giudice la valutazione
di ciascuna fattispecie ai fini della concessione di eventuali
circostanze attenuanti, sia perché, d'altro lato, la gravità dei
singoli casi non dipenderebbe esclusivamente dal numero dei minori
occupati e delle giornate di occupazione, ma da diversi elementi, quali
l'età, la natura e l'effettiva durata della prestazione di lavoro, cui
siano stati adibiti i minori stessi.
La determinazione delle pene edittali rispecchierebbe, d'altra
parte, apprezzamenti di merito legislativo non sindacabili in sede di
legittimità costituzionale.
2. - Con ordinanza in data 29 gennaio 1969 la stessa questione, con
motivazione del tutto simile a quella sopra ricordata, è stata
proposta anche dal pretore di Fondi, in analoghi procedimenti penali a
carico di varie persone, imputate della contravvenzione al divieto di
assunzione al lavoro di fanciulli di età inferiore ai quindici anni.
Nel giudizio relativo a questa seconda ordinanza non si è
costituita alcuna delle parti, né ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei Ministri. Considerato in diritto :
1. - Attesa l'identità dell'oggetto delle questioni sollevate con
le due ordinanze dei pretori di Velletri e di Fondi, va disposta la
riunione dei giudizi.
2. - L'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977,
stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 3,
riguardante l'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro,
come di quelle analoghe di cui all'art. 4 e delle altre, di cui
all'art. 5, concernenti limiti e divieti circa l'impiego di minori in
lavori faticosi, insalubri o pericolosi, è punita con l'ammenda da
lire 3.000 a lire 6.000 per ogni minore occupato e per ogni giorno di
lavoro, con un minimo di lire 100.000.
Esso prevede, cioè, una ipotesi di sanzione pecuniaria
proporzionale (ai sensi dell'art. 27 C.P.), la cui elevata misura del
minimo edittale, non consentirebbe, secondo quanto si assume nelle
ordinanze di rinvio, di irrogare, in concreto, ammende commisurate, al
di sotto di tale limite, alla gravità di ciascuna violazione. Donde la
asserita equiparazione, quoad poenam, di fattispecie diverse è il
denunziato contrasto della norma in esame con il principio di
uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione.
La questione non è fondata.
3. - La determinazione di un elevato minimo edittale, a
temperamento del criterio di proporzionalità dell'ammenda adottato
nell'art. 26 della citata legge n. 977 del 1967, è giustificata
dall'intento legislativo di una efficace salvaguardia dell'interesse
sociale a che il lavoro dei minori venga protetto. E ciò tanto in
relazione alla grave esigenza di garantire, in ossequio anche ad
impegni di carattere internazionale assunti dal nostro Paese, un sano
sviluppo psico-fisico dei fanciulli e degli adolescenti, con
particolare riguardo alla sicurezza, salubrità ed igiene delle
condizioni e dell'ambiente di lavoro, quanto, sotto l'aspetto morale,
ai fini della pratica attuazione del diritto alla istruzione, affinché
esso non risulti violato da un precoce avviamento dei minori ad
attività lavorative.
La relativa rigidezza che, nei limiti della misura minima della
pena, si vorrebbe far derivare dalla disposizione predetta, non importa
violazione del principio di uguaglianza. Si deve, infatti, scorgere nel
rigore della sanzione il riflesso della valutazione politica
legislativa della gravità del reato, con apprezzamenti di esclusiva
competenza del legislatore e non suscettibili di sindacato da parte di
questa Corte. A buon conto può rilevarsi che la gravità del reato non
è necessariamente e soltanto dipendente da elementi quantitativi, come
il numero delle persone che ne subiscono detrimento e la durata della
condotta antigiuridica, ma rimane legata altresì a considerazioni di
ordine sociale.
Tali considerazioni, esposte nella relazione ministeriale al
progetto della legge in esame, e nelle relazioni parlamentari compilate
nel corso dell'iter formativo della legge stessa, valgono a spiegare
perché, attese le condizioni psico-fisiche dei minori e la
pericolosità ed onerosità delle prestazioni ad essi imposte, si è,
nella previsione legislativa, ritenuta la gravità della violazione
delle norme contenute negli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge, anche
quando essa riguardi un solo fanciullo e per un tempo relativamente
breve.
È tuttavia da osservare, analogamente a quanto da questa Corte fu
affermato nella sentenza n. 67 del 1963 con riguardo a sanzioni
determinate in misura fissa senza limiti minimi e massimi, che anche
nella ipotesi prospettata nelle ordinanze di rinvio, non manca, nel
sistema, la possibilità di adeguare la pena pecuniaria al caso
concreto.
Fu opportunamente ricordato nella suddetta sentenza che, anche in
caso di sanzioni prevedute in misura fissa, non è escluso che il
giudice, nel pronunziare condanna, le applichi tenendo conto di
eventuali circostanze sia aggravanti sia attenuanti, e fra queste
ultime, in particolare, di quelle. generiche di cui all'art. 62 bis del
codice penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26, primo comma, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 (tutela
del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti), sollevata, con le
ordinanze in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte