Sentenza n. 45/1972
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1972 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 373 del
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio
1971 dal pretore di Rodi Garganico nel procedimento civile vertente tra
Apicella Michele e Francesco e Miglionico Rocco Giuseppe, iscritta al
n. 137 del registro ordinanze I971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971.
Visto l'atto di costituzione di Miglionico Rocco Giuseppe;
udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore
Luigi Oggioni.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza emessa il 30 gennaio 1971 il pretore di Rodi
Garganico, quale giudice dell'esecuzione, ha rilevato che Miglionico
Rocco aveva iniziato procedimento esecutivo contro Apicella Michele e
Francesco, opponenti, in forza della sentenza della Corte di appello di
Bari del 17 marzo 1970 con cui i predetti Apicella erano stati
condannati al pagamento di lire 8.664.000, oltre le spese, in favore di
esso procedente, e che la richiesta di sospensione della esecuzione di
detta sentenza, avanzata alla stessa Corte di appello ai sensi
dell'art. 373 del codice di procedura civile in pendenza di ricorso per
cassazione, era stata respinta con ordinanza del 29 settembre 1970.
Ciò premesso il giudice a quo ha osservato che la detta norma,
attribuendo al giudice di appello la competenza a decidere, con
ordinanza espressamente dichiarata non impugnabile, sulla richiesta di
sospensione della propria sentenza gravata di ricorso in Cassazione, e
senza quindi che a questa ultima spetti alcun potere in materia,
potrebbe "rendere concretamente inutile e vano il riconoscimento
meramente astratto del buon diritto del debitore sottoposto ad
esecuzione", diritto peraltro certamente compromesso, sempre a dire del
pretore, dall'intervento dello stesso giudice che ha pronunciato la
sentenza di merito e che quindi "non assicurerebbe l'obbiettività
inerente all'attività del giudice".
Il giudice a quo, ravvisata nei denunciati inconvenienti la
violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, e ritenuta la
rilevanza della questione così prospettata in quanto l'eventuale
dichiarazione di illegittimità della norma impugnata "comprometterebbe
il diritto del Miglionico a promuovere l'esecuzione", ha sospeso il
giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte, per l'ulteriore corso.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 12 maggio 1971.
Nel presente giudizio si è costituito il Miglionico, rappresentato
e difeso dall'avv. Carmine Pucillo, che ha depositato tempestivamente
le proprie deduzioni.
La difesa eccepisce anzitutto l'irrilevanza della questione e in
proposito osserva che il giudizio di legittimità costituzionale
investirebbe una norma che attiene alla sospensione della esecutività
della sentenza e non del procedimento di esecuzione, e che dovrebbe
essere comunque applicata non dal giudice dell'esecuzione, ma dal
giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata per cassazione.
Difetterebbe pertanto il nesso di pregiudizialità necessaria fra la
questione prospettata e la definizione del giudizio ordinario.
Nel merito, confutando le tesi svolte dalla controparte nel
giudizio a quo per sostenere l'illegittimità della norma impugnata in
relazione all'art. 25 della Costituzione, profilo questo che peraltro
non risulta accolto nell'ordinanza di rinvio, si diffonde nel
sostenerne l'infondatezza. Osserva comunque che nessuna analogia
potrebbe ravvisarsi fra il procedimento in esame e il procedimento
inibitorio previsto dall'art. 351 c.p.c., che riguarda la sospensione
della clausola di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado,
trattandosi di ipotesi ovviamente del tutto diverse, onde,
contrariamente a quanto asserito dalla controparte nel giudizio a quo,
nessun argomento potrebbe trarsi dal previsto controllo del collegio
sul provvedimento circa la sospensione adottata dal giudice istruttore,
ai sensi dell'art. 351 c.p.c., per inferirne la illegittimità della
norma impugnata.
La circostanza, poi, che sia lo stesso giudice collegiale che ha
emesso la sentenza ad essere chiamato a decidere sulla istanza di
sospensione non integrerebbe alcuna lesione del diritto di difesa,
anche perché, trattandosi di provvedimento da adottarsi dopo la
conclusione della fase istruttoria, ed anzi successivamente alla
emissione della sentenza di secondo grado sarebbe logica e conforme al
nostro sistema processuale l'attribuzione del detto potere direttamente
al collegio con esclusione dell'intervento del magistrato istruttore.
Riferendosi infine alla natura meramente ordinatoria della
sospensione di cui all'art. 373 c.p.c., afferma che tratterebbesi di
provvedimento come tale non impugnabile per cassazione, per cui sarebbe
anche infondata la censura di incostituzionalità sollevata in
relazione all'art. 111 della Costituzione. Considerato in diritto :
1. - Con la suindicata ordinanza di rinvio, il pretore di Rodi
Garganico, in sede di processo di esecuzione ed in veste di giudice
preposto all'emissione dei correlativi provvedimenti, ha posto la
questione di legittimità dell'art. 373 del codice di procedura civile.
Ciò nel senso che, essendo l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione,
(sospensione già richiesta davanti al giudice di merito di secondo
grado e dallo stesso respinta) dichiarata dal citato articolo "non
impugnabile" davanti alla Corte di cassazione, alla quale, come nel
caso, sia stato proposto ricorso principale, ne deriverebbe la
violazione, sul punto, dell'esercizio del diritto di difesa, tutelato
dall'art. 24, secondo comma, Costituzione "in ogni stato e grado del
giudizio", nonché la violazione dell'art. 111 capoverso della
Costituzione.
2. - La questione va anzitutto esaminata agli effetti e nei limiti
del controllo di rilevanza, riservato a questa Corte.
Secondo l'ordinanza, la rilevanza consisterebbe in ciò che
l'eventuale dichiarazione di illegittimità dell'art. 373 c.p.c., nella
parte riguardante la non impugnabilità del provvedimento del giudice
di merito, costituirebbe impedimento al promovimento attuale della sua
esecuzione.
Ma, così motivando, l'ordinanza omette di considerare la
particolare natura e l'oggetto del giudizio a quo.
L'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n 87, sul
funzionamento della Corte costituzionale, condiziona il rinvio ad essa
Corte da parte dell'autorità giurisdizionale di provenienza, al
requisito che "il giudizio non possa essere definito indipendentemente
dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale".
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che
deve trattarsi di questione da risolversi come presupposto necessario
del giudizio a quo e con incidenza sulle norme cui il giudice è
direttamente chiamato a dare applicazione nell'esercizio del suo potere
decisorio (sentenze n. 109 del 1964; nn. 60 e 132 del 1970; nn. 46, 78
e 150 del 1971; n. 7 del 1972).
Nel processo di esecuzione, di cui alla ordinanza di rinvio, il
contenuto e, nello stesso tempo, i limiti delle istanze rivolte al
giudice dagli opponenti al pignoramento, sono consistiti nell'assunto
che si trattava di "esecuzione inficiata di nullità alla base, perché
promossa senza il relativo precetto, essendo perento quello notificato"
e nel chiedere, pertanto, preliminarmente, allo stesso giudice la
speciale sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
Ora, è di palese evidenza che il giudice a quo invece di limitarsi
a conoscere delle norme applicabili nell'ambito del caso concreto
sottoposto alla sua decisione, è risalito, onde sollevare la questione
di costituzionalità, ad antecedenti relativi ad una fase pregressa del
processo di cognizione. Il che era e rimane irrilevante, perché, nella
specie, il giudice non doveva, né direttamente né indirettamente,
applicare la norma impugnata, la quale concerne un procedimento (quello
cioè relativo alla sospensione dell'esecuzione di una sentenza di
secondo grado) totalmente estraneo alla sua competenza ed altresì
all'oggetto del giudizio innanzi a lui proposto, limitato
all'accertamento dell'inefficacia del precetto.
Di conseguenza, in conformità della citata giurisprudenza di
questa Corte, intervenuta in situazioni analoghe, la questione,
proposta, sia in riferimento all'art. 24 sia in riferimento all'art.
111 Costituzione, va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 373 del codice di procedura
civile sollevata con l'ordinanza in epigrafe del pretore di Rodi
Garganico, in riferimento agli artt. 24 e 111 Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte