Sentenza n. 45/1977
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/01/1977 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5, n.
3, del decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960,
n. 3 (approvazione del testo unico delle leggi per l'elezione dei
Consigli comunali nella Regione siciliana), e dell'art. 15, nn. 3 e 6,
del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 ottobre 1974 dalla Corte di cassazione -
sezione I civile - sul ricorso proposto da Catalano Salvatore contro Di
Martino Giuseppe, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 4
giugno 1975;
2) ordinanza emessa il 4 febbraio 1975 dal tribunale di Belluno,
sul ricorso proposto da Marta Raffaele ed altri contro Piazza Luigi,
iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 4 giugno 1975;
3) ordinanza emessa il 19 maggio 1976 dal tribunale di Frosinone
sul ricorso proposto da Rengo Mario contro Frascaro Antonio, iscritta
al n. 506 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 218 del 18 agosto 1976.
Visti gli atti di costituzione di Catalano Salvatore, di Rengo
Mario e di Marta Raffaele;
udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice
relatore Leopoldo Elia;
uditi l'avv. Massimo Severo Giannini, per Catalano, e l'avv.
Piermaria De Cesaris, per Rengo.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Consiglio comunale di Comiso, con delibera del 2 aprile
1973, sulla cui legittimità si pronunziava in senso positivo la
Commissione provinciale di Ragusa con decisione in data 13 aprile 1973,
dichiarava ineleggibili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del d.P.Reg. sic.
20 agosto 1960, n. 3, il dottor Beluardo Carmelo, il dott. Catalano
Salvatore ed il dott. Gaglio Francesco, perché i primi due medici
stipendiati ed il terzo amministratore dell'ospedale Regina Margherita
di Comiso, sovvenzionato dal comune medesimo.
Tale delibera veniva impugnata dal Beluardo e dal Catalano, oltre
che, separatamente, dal Gaglio, i quali contestavano che ricorressero
le condizioni per applicare la norma invocata, non essendo più
riconosciuto ai comuni alcun potere di controllo e vigilanza sugli enti
ospedalieri, dopo la riforma introdotta con legge 12 febbraio 1968, n.
132, e non potendo la fornitura di acqua ed energia elettrica
effettuata dal comune considerarsi, per la esiguità del suo valore in
rapporto alle effettive esigenze funzionali dell'ospedale Regina
Margherita, vera e propria sovvenzione.
Il tribunale di Ragusa, con sentenza in data 18 giugno 1972, pur
riconoscendo la fondatezza dei rilievi contenuti nel primo motivo,
respingeva i ricorsi, ritenendo che la fornitura di cui si tratta
dovesse configurarsi come sovvenzione. Tale sentenza veniva confermata,
il 23 novembre 1973, dalla Corte di appello di Catania, investita della
questione in seguito ad impugnazione del Catalano.
Il Catalano proponeva allora ricorso in Cassazione, deducendo la
falsa applicazione dell'art. 5, n. 3, d.P.Reg.sic. 20 agosto 1960, n.
3, data appunto l'esiguità del contributo ed il suo carattere
meramente simbolico e facoltativo, nonché omessa ed insufficiente
motivazione su di un punto decisivo della controversia. Nelle fasi
precedenti e nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione si
costituiva, presentando controricorso, Di Martino Giuseppe, chiamato a
surrogare il Catalano nella funzione di consigliere comunale.
La Corte di cassazione, accogliendo una conforme eccezione del
Catalano, sollevava questione di costituzionalità in ordine alla norma
legislativa di cui si tratta, con riferimento al diritto di accedere
alle cariche elettive in condizione di eguaglianza, riconosciuto a
tutti i cittadini dall'art. 51, primo comma, Costituzione. Rilevava la
Corte di cassazione, dopo aver ampiamente richiamato giurisprudenza in
materia affine del giudice di costituzionalità, che non poteva non
sorgere un serio dubbio, in mancanza di un effettivo conflitto di
interesse, circa il carattere ultroneo, rispetto alle esigenze di non
alterare la libera espressione del voto ed il corretto esercizio della
funzione - che sole possono giustificare un limite al diritto di
accedere alle cariche elettive - della ineleggibilità a consigliere
comunale del medico dipendente degli enti sovvenzionati dal comune
medesimo.
2. - Rengo Mario presentava ricorso innanzi al tribunale di
Frosinone avverso la delibera di convalida della elezione di Frascaro
Antonio a consigliere comunale del Comune di Fiuggi, assumendo che
costui versava in condizioni di ineleggibilità, ai sensi dell'art. 15,
n. 3, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, a cagione di un suo rapporto di
lavoro-impiego con l'Ente Fiuggi s.p.a., sottoposto alla vigilanza del
Comune.
Il Frascaro, peraltro, con lettera raccomandata spedita il 18
agosto 1975 e con decorrenza 16 agosto 1975, dopo le elezioni, svoltesi
durante i giorni 15-16 giugno 1975, e dopo dunque anche l'accettazione
della candidatura, ma prima della delibera di convalida, adottata il
giorno 19 agosto 1975, rinunziava all'incarico presso il detto Ente
Fiuggi. Si costituiva poi nel procedimento innanzi al tribunale di
Frosinone, presentando controricorso.
Il tribunale di Frosinone, dopo aver assunto le prove necessarie,
ritenuto che in effetti la s.p.a. Fiuggi Terme era sottoposta alla
vigilanza del Comune, ritenuto che il rapporto del Frascaro con l'Ente
Fiuggi, a prescindere dalla sua esatta configurazione e qualificazione
giuridica, fosse riconducibile all'ipotesi che l'art. 15, n. 3, prima
parte, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede come causa di
ineleggibilità, sollevava questione di costituzionalità in ordine a
tale norma per violazione degli artt. 3 e 51, primo comma,
Costituzione. Considerava, infatti, non manifestamente infondato il
dubbio circa la compatibilità con il diritto di accedere alle cariche
elettive e con lo stesso principio di eguaglianza del detto art. 15, n.
3, prima parte, in quanto impone di valutare la causa di
ineleggibilità stabilita nei confronti di coloro che percepiscono uno
stipendio od un salario dal Comune o da Ente dipendente, sovvenzionato
o sottoposto alla vigilanza del Comune, con riguardo ad un momento
anteriore alla convalida della elezione, mentre il conflitto di
interessi (che giustifica tale causa di ineleggibilità) può sorgere
solo con l'esercizio delle funzioni e non prima.
3. - Con ricorso in data 20 dicembre 1974 Marta Raffaele ed altri
impugnavano, innanzi al tribunale di Belluno, la delibera del Consiglio
comunale di Lozzo di Cadore in data 29 novembre 1974 con cui si
convalidava l'elezione a consigliere comunale di Piazza Luigi, avvenuta
il 17-18 novembre 1974. Tale convalida, secondo l'assunto dei
ricorrenti, doveva considerarsi illegittima in quanto il Piazza versava
in situazione di ineleggibilità per lite pendente, ai sensi
dell'articolo 15, n. 6, t.u. 16 maggio 1960, n. 570, avendo impugnato
in data 13 giugno 1973 - innanzi al T.A.R. della Regione veneta -
provvedimento in materia edilizia del detto comune ed essendo il
procedimento così iniziato ancora in corso.
In data 21 e 22 novembre 1974, e dunque prima della convalida,
seppur dopo lo svolgimento delle elezioni, il Piazza aveva peraltro
depositato e notificato atto di rinunzia al giudizio innanzi al T.A.R.
In seguito allora ad un'eccezione del Piazza medesimo, il tribunale di
Belluno sollevava, con ordinanza emessa il 4 febbraio 1975, questione
di costituzionalità dell'art. 15, n. 6, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
per contrasto con il diritto di accedere alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, riconosciuto a tutti i cittadini dall'art.
51, primo comma, Cost., ritenendo non manifestamente infondato il
dubbio circa la ragionevolezza del determinare il momento di rilevanza
della causa di ineleggibilità di cui si tratta anteriormente alla data
della convalida delle elezioni, anziché a tale data.
4. - Si costituiva in giudizio innanzi a questa Corte il Catalano,
il quale chiedeva sentenza di accoglimento, sviluppando ed ampliando i
motivi di dubbio evidenziati nell'ordinanza di rimessione della Corte
di cassazione.
Si costituiva inoltre Rengo Mario il quale chiedeva si pronunciasse
sentenza di rigetto sulla questione sollevata dal tribunale di
Frosinone; l'ineleggibilità di chi percepisce uno stipendio da ente
sottoposto a vigilanza del Comune sarebbe prevista per evitare indebite
influenze sugli elettori e, dunque, dovrebbe essere valutata con
riferimento al giorno delle elezioni. Si costituiva ancora Marta
Raffaele, il quale chiedeva fosse rigettata l'eccezione di
incostituzionalità sollevata dal tribunale di Belluno. Osservava che,
secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, le cause di
ineleggibilità debbono, per esigenze di garanzia degli elettori,
essere valutate con riferimento ad un tempo anteriore alle elezioni.
Essendo pacifico, d'altra parte, che non sono applicabili al caso in
esame le leggi 25 febbraio 1971, n. 67, e 22 maggio 1971 n. 280, le
quali introducono temperamenti al rigore dei principi con riferimento
all'ipotesi di lite tributaria e di situazione sorta indipendentemente
dalla volontà dell'interessato, dovrebbe anche escludersi il ricorrere
delle esigenze che le hanno ispirate.
Nell'udienza di discussione il Catalano ed il Rengo approfondivano
le tesi svolte e ribadivano le conclusioni prese. Considerato in diritto :
Le tre ordinanze in epigrafe hanno un comune motivo ispiratore e
pertanto le cause da esse promosse possono essere riunite e decise con
unica sentenza.
In effetti tutte e tre le ordinanze sollevano il dubbio che le
norme elettorali da esse denunziate in relazione all'art. 51 Cost. (e
per due di esse anche in ordine all'art. 3 Cost.) rientrino in un tipo
di precetti assolutamente simili a quelli dichiarati incostituzionali
in parte qua con la sent.129 del 1975 di questa Corte.
Con quella pronuncia, com'è noto, venne dichiarata
l'illegittimità dell'art. 15, n. 3, del t.u. delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali
approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, limitatamente alla parte
in cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o
aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune,
che siano cessati dalla carica o si siano dimessi prima della convalida
della elezione. Orbene, la ratio di questa pronuncia, evidentemente
ispirata alla esigenza di dare la massima espansione applicativa al
precetto dell'art. 51, primo comma, Cost., compatibilmente con l'altra
primaria esigenza della autenticità della competizione elettorale, non
può non valere anche per i dipendenti (coloro che ricevono uno
stipendio o un salario) degli enti precitati dopo esser stata affermata
per i loro amministratori: ciò comporta che si estenda la
illegittimità alle ipotesi sia del sanitario dipenidente da un
ospedale sovvenzionato da un Comune siciliano (questione sallevata
dalla Cassazione) sia del sanitario che prestava attività medica
presso un ente termale sottoposto alla vigilanza del Comune (questione
proposta dal tribunale di Frosinone). Né vale, a questo fine,
distinguere tra le varie parti dell'art. 15, n.3, del t.u. approvato
con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, perché, se mai, tra la posizione
degli amministratori di un ente e quella dei suoi dipendenti la seconda
appare certo meno esposta dal punto di vista del corretto svolgimento
delle elezioni armonicamente coordinato con la massima espansione
dell'elettorato passivo (jus aclivae civitatis); mentre resta
impregiudicata la situazione di coloro che, in base al primo precetto
contenuto nell'art. 15, ora richiamato, sono ineleggibili perché
ricevono uno stipendio o salario dal Comune.
Egualmente la ratio della sentenza n. 129 del 1975 deve essere
fatta valere a proposito della ipotesi prevista dall'art. 15, n. 6, del
citato testo unico (ineleggibilità di coloro che hanno lite pendente
col comune), essendo evidente che la preoccupazione del legislatore è
rivolta al possibile conflitto d'interessi e non già al pericolo di
una deformazione del risultato elettorale.
Perciò, in tutti e tre i casi, deve rimanere aperta la facoltà di
rimuovere con scelta tempestiva (e cioè non oltre la convalida della
elezione) talune delle situazioni qualificate dalla legge come cause di
ineleggibilità, quando esse mirino piuttosto a prevenire un conflitto
d'interessi che non a evitare una "captatio benevolentiae" degli
elettori.
Nella ordinanza della Cassazione si procede più oltre e si pone
una seconda questione di legittimità costituzionale, dubitandosi che
sia conforme all'art. 51 Cost. costringere il sanitario ospedaliero,
addetto puramente e semplicemente alle funzioni di diagnosi e cura dei
malati, a scegliere tra la carica di consigliere comunale e la
continuazione della sua attività in un ospedale sovvenzionato dal
Comune, sa pure consentendogli lo spatium deliberandi che precede la
convalida. La questione, sostenuta anche da considerazioni che si
rifanno alla recente normativa sulla organizzazione degli ospedali, non
è fondata giacché non è dato escludere un potenziale conflitto di
interesse.
D'altronde, il problema non potrebbe essere affrontato soltanto nei
confronti del personale sanitario, poiché, per non incorrere in altre
deprecabili disparità di trattamento, andrebbero riconsiderate tutte
le situazioni oggi unificate nella categoria di "coloro che ricevono
uno stipendio o un salario" dagli enti precitati. In altre parole,
spetta certamente alla prudente discrezionalità del legislatore
operare le necessarie distinzioni in un ambito che eccede le
situazioni, pur degne della massima considerazione, del personale
ospedaliero: eliminando ciò che di incongruo, rispetto anche a
possibili conflitti di interesse, resta a tutt'oggi nella disciplina
dell'elettorato passivo in sede locale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del
testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella
Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione
siciliana 20 agosto 1960, n. 3, limitatamente alla parte in cui
considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario da
enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a
vigilanza del Comune, che abbiano fatto venir meno questa situazione
prima della convalida della elezione;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del
testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che
ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che
abbiano fatto venir meno questa situazione prima della convalida della
elezione;
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del
testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi
delle amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n.
570, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che,
avendo lite pendente con il Comune, abbiano rinunciato al giudizio
prima della convalida della elezione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale -
sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe in
riferimento all'art. 51 della Costituzione - dell'art. 5, n. 3, del
testo unico delle leggi per la elezione dei Consigli comunali nella
Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione
siciliana 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui stabilisce anche per
i medici degli ospedali sovvenzionati dai Comuni, pur quando siano
addetti esclusivamente alle funzioni di diagnosi e di cura dei malati,
la situazione di ineleggibilità per potenziale contrasto di interessi
con il Comune.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte