Sentenza n. 45/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/06/1979 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2948,
n. 4, del codice civile e art. 429, terzo comma, del codice di
procedura civile, promossi con ordinanze emesse l'8 novembre 1977 dal
tribunale di Massa, nei procedimenti civili vertenti tra la s.p.a.
Rumianca e, rispettivamente, Alibani Presildo, Battaglia Mario, Lucetti
Natale, Barattini Giancarlo, Spagnoli Gino e Tarabella Giorgio,
iscritte ai nn. 52, 53, 54, 55, 56 e 57 del registro ordinanze 1978 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 94 del 5 aprile
1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con sei ordinanze di identica motivazione, pronunciate l'8 novembre
1977 nelle controversie di lavoro, promosse da Alibani Presildo,
Battaglia Mario, Lucetti Natale, Barattini Giancarlo, Spagnoli Gino e
Tarabella Giorgio contro la Rumianca s.p.a., notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 5 aprile 1978 (nn. 52 a
57/1978), il tribunale di Massa ha chiesto alla Corte che decida se: 1
) l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato dalla sentenza
n. 63 del 10 giugno 1966 della Corte costituzionale, violi l'art. 3
della Costituzione per il trattamento ingiustificatamente più
favorevole riservato ai dipendenti di un rapporto privato stabile; 2)
l'art. 429 cod. proc. civ., comma terzo, violi l'art. 3 della
Costituzione per il trattamento ingiustificatamente più favorevole
riservato ai crediti di lavoro rispetto agli altri crediti pecuniari
quanto alla possibilità di decorrenza del diritto alla rivalutazione
anche da data anteriore a quella della entrata in vigore della legge n.
533 dell'11 agosto 1973.
Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte, dinanzi alla
quale ha spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri
con atto 24 aprile 1978, in cui l'Avvocatura generale dello Stato, poi
comparsa all'udienza pubblica del 21 marzo 1979, ha, richiamando atti
di intervento spiegato in altri precedenti, concluso per la
infondatezza della questione (rectius: delle questioni). Considerato in diritto :
1. - Sembra al tribunale che l'art. 2948, n. 4, cod. civ., così
come deve leggersi a seguito della sentenza n. 63 del 1966 della
Corte, si ponga in contrasto con l'art. 3, dopo il mutamento
intervenuto nella legislazione con la entrata in vigore dello Statuto
dei lavoratori.
Ma, tale sospetto esternando, il giudice a quo tiene conto delle
sentenze nn. 143/1969, 86/1971 e 115/1975, e non anche della sentenza
n. 174/1972. e, soprattutto, omette di verificare se ai lavoratori
attori e al datore di lavoro convenuto riesca applicabile la legge n.
300 del 1970, specie in riferimento all'art. 35 della stessa e, per
quanto occorrer possa, all'art. 11 della legge n. 604 del 1966.
Pertanto si impone la restituzione degli atti al tribunale
affinché proceda alla valutazione di rilevanza della questione, così
come prospettata. Il quale provvedimento, che con la presente sentenza
si adotta, lascia ovviamente libero il giudice a quo di conoscere del
merito della domanda degli attori senza riproporre la questione alla
Corte ovvero di scegliere altri parametri di costituzionalità, sempre
- anche in tale ipotesi - verificata la rilevanza del dubbio di
illegittimità.
2. - Nel prospettare la seconda questione, con cui coinvolge, in
parte, l'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. sub art. 1 legge n.
533 del 1973, il tribunale premette che il "lavoratore suddetto avrà
comunque diritto, nel quinquennio precedente la notifica del ricorso,
avvenuta il 22 gennaio 1976, alla corresponsione della maggiorazione
contributiva", ma la questione deve giudicarsi manifestamente
infondata, dappoiché la Corte l'ha dichiarata non fondata con
sentenze nn. 13 e 161/1977 e manifestamente infondata con ordinanza n.
41/1978, né il giudice a quo adduce argomenti nuovi limitandosi ad
esprimere il dubbio di illegittimità sulla retroattività della
rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, prevista dal
"novellato" art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) ordina la restituzione degli atti al tribunale di Massa, che,
con ordinanze 8 novembre 1977, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., così come modificato a seguito della
sentenza 10 giugno 1966, n. 63 della Corte costituzionale;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 429, comma terzo, cod. proc.
civ., sollevata con le superiori ordinanze in riferimento all'art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte