Sentenza n. 45/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/01/1991 · relatore Ettore Gallo
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 309, comma
8°, e 127, comma 3°, del codice di procedura penale, promosso con
ordinanza emessa il 15 giugno 1990 dal Tribunale di Torino sulla
richiesta di riesame proposta da Vizzini Calogero, iscritta al n. 547
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza 15 giugno 1990 il Tribunale di Torino - Sezione
sesta penale - in sede di riesame di un'ordinanza di custodia
cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di
Ivrea, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt.
309, comma 8°, e 127, comma 3°, cod. proc. pen., nella parte in cui
prevedono che l'imputato, se detenuto in luogo fuori della
circoscrizione del giudice del riesame, deve essere sentito, qualora
ne faccia richiesta, dal magistrato di sorveglianza del luogo,
anziché dal tribunale del riesame.
Secondo l'ordinanza, la detta disposizione si pone in contrasto
con il diritto di autodifesa garantito dall'art. 24, comma 2°, della
Costituzione, in quanto l'imputato ha il diritto di contestare
davanti al Collegio giudicante gli elementi di prova portati dal
pubblico ministero; particolarmente, poi, quando, come nella specie,
questi sono stati raccolti dal pubblico ministero dopo che l'imputato
è stato sottoposto a custodia cautelare, e perciò da lui ignorati.
L'ordinanza fa anche riferimento alla sentenza di questa Corte n. 5
del 1970 che, in tema di incidenti di esecuzione e sotto l'impero del
codice abrogato, aveva dichiarato infondata analoga questione.
Rileva, però, l'ordinanza che la sentenza stessa aveva tenuto ben
distinta la situazione della persona già condannata che compare in
sede di incidente di esecuzione da quella dell'imputato, che compare
per un fine ben diverso e in una sede dove si acquisiscono elementi
probatori.
È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
chiesto declaratoria d'infondatezza della questione. Per sostenerla,
l'Avvocatura si richiama alla relazione ministeriale al codice di
procedura penale, là dove dice che l'art. 127, comma 3°, "assicura
all'interessato la possibilità di far sentire comunque le sue
ragioni al giudice: e a quest'ultimo è, comunque, rimessa la
valutazione dell'opportunità di una presenza fisica nei casi in cui
la stessa appaia utile ai fini della decisione".
Aggiunge l'Avvocatura che, in ogni caso, nessuna norma vieta di
far pervenire al giudice di sorveglianza, delegato a sentire
l'imputato, tutti gli atti necessari a porlo in condizione di
difendersi, ivi comprese le risultanze acquisite dal pubblico
ministero in tempo successivo a quello in cui l'imputato è stato
posto in custodia cautelare; Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Torino dubita che il combinato disposto degli
artt. 309, comma 8°, e 127, comma 3°, cod. proc. pen. sia compatibile
con l'art. 24, comma 2°, della Costituzione, nella parte in cui
prescrive che, in sede di riesame del provvedimento che ha disposto
la custodia cautelare in carcere, se l'imputato chiede di essere
sentito e sia in custodia fuori della circoscrizione del tribunale
del riesame, deve essere sentito dal giudice di sorveglianza del
luogo dove ha sede lo stabilimento.
L'Avvocatura Generale dello Stato oppone l'infondatezza della
questione perché il giudice del riesame avrebbe sempre la facoltà,
se lo ritiene necessario o utile, di provocare la presenza fisica
dell'imputato.
Ad ogni modo, al rilievo del Tribunale, secondo cui nella specie
l'imputato ha il diritto di contestare le risultanze probatorie
acquisite dal pubblico ministero dopo l'esecuzione della custodia
cautelare, risponde l'Avvocatura che nulla impedisce che quelle
ulteriori risultanze siano pure trasmesse al giudice di sorveglianza
affinché le contesti all'imputato e ne raccolga le difese.
2. - Stando alla giurisprudenza di questa Corte in ordine ai
giudizi camerali a contraddittorio necessario, si nota che la
presenza personale dell'imputato, che ne abbia avanzato richiesta, è
ritenuta indispensabile allorquando il fine, per cui la personale
comparizione è prevista, sia volto all'acquisizione di elementi
probatori. La sentenza n. 5 del 1970, citata dall'ordinanza di
rimessione, che pur conclude per l'infondatezza della sollevata
questione, si riferisce in realtà ad un giudizio camerale
concernente un incidente di esecuzione "ristretto - afferma la
sentenza - a questioni ordinariamente di solo diritto, ben
circoscritte e determinate", sicché ivi "non può scorgersi nessuna
compressione di quel diritto (di difesa) in una comparizione che
avviene per il tramite di altro giudice". E ciò perché -precisa la
sentenza- "in questo tipo di procedimento, alla parte privata
condannata la comparizione di persona è consentita per un fine
diverso da quello per cui l'imputato è convocato avanti al giudice
dell'istruzione o del giudizio". Si comprende allora perché quella
sentenza, dato il contenuto del procedimento, abbia giudicato
"prevalenti in senso ostativo le difficoltà pratiche che un
trasporto in stato di detenzione presenta di fronte alla irrilevanza
che il beneficio di essere ascoltato di persona dal giudice
competente a decidere rappresenta per il detenuto". Ed è sotto tale
prospettiva che - come ricorda il giudice a quo - il legislatore ebbe
a rinunziare alla modifica dell'art. 127 cod. proc. pen. proposta
della Commissione parlamentare.
Ma la Corte Costituzionale, con sentenza n. 98 del 1982, ha ben
precisato quale sia il fine cui faceva cenno la sentenza n. 5 del
1970, e lo ha ravvisato nell'"accertamento inerente a questioni di
fatto, che solo potrebbe richiedere l'intervento personale
dell'interessato, imputato o condannato". Finalità che la sentenza
n. 98 del 1982 valorizza fino al punto da avvertire che, anche nel
caso di incidenti di esecuzione, quando ricorrono ipotesi nelle quali
sono prese in esame questioni di fatto concernenti la condotta
dell'interessato, "si impone la diretta audizione del medesimo
affinché il giudice stesso possa formarsi il convincimento nel modo
più diretto e completo".
3. - Questo essendo lo stato della giurisprudenza, deve ricordarsi
come nella specie sia fuori dubbio che la questione sorge nella fase
di cognizione e che, ai fini della decisione, il giudice chiamato al
riesame del provvedimento applicativo della misura cautelare deve
valutare questioni di fatto concernenti la condotta dell'interessato.
Questioni per di più emerse, a seguito di ulteriori indagini
compiute dal pubblico ministero, dopo l'esecuzione della custodia in
carcere. È evidente, perciò, l'interesse dell'imputato a comparire
personalmente per contrastare - se lo voglia - le risultanze
probatorie e indicare eventualmente altre circostanze a lui
favorevoli: così come è evidente l'importanza che il
contraddittorio abbia a svolgersi innanzi al giudice che dovrà poi
assumere la decisione.
Non sembra, però, che l'art. 309 cod. proc. pen. vieti la
comparizione personale dell'imputato se questi ne abbia fatto
richiesta oppure se il giudice competente lo ritenga ex officio
opportuno.
Che di regola il legislatore, per ragioni di sicurezza e di
economia processuale, abbia previsto la delega rogatoria al giudice
di sorveglianza quando l'imputato sia detenuto in luogo esterno al
circondario, non esclude che, ove l'imputato ne abbia fatto espressa
richiesta, o il giudice di cognizione lo ritenga necessario, possa
ordinarne la traduzione innanzi a sé. Il diritto-dovere del giudice
di cognizione di sentire personalmente l'imputato, e il diritto di
quest'ultimo di essere ascoltato dal giudice che dovrà giudicarlo,
rientrano nei principi generali d'immediatezza e di oralità cui
s'ispira l'attuale sistema processuale: e lo conferma, del resto, la
giurisprudenza costituzionale che si è ricordata.
Sembra, pertanto, che il giudice a quo ben possa pervenire in via
interpretativa al risultato auspicato, specie di fronte alla sentenza
n. 98 del 1982 di questa Corte. Una possibilità che è confortata
dal disposto di cui al comma 6° dell'art. 309 cod. proc. pen., nel
cui secondo periodo è detto che "chi ha proposto la richiesta ha,
inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del
riesame, facendone dare atto a verbale prima dell'inizio della
discussione". Naturalmente si potrebbe essere tratti a pensare che la
legge si riferisca alle attività che l'imputato esercita tramite il
suo difensore, ma non è così. Basta uno sguardo ai commi primo e
terzo dell'articolo in parola per rendersi conto che tanto l'imputato
quanto il difensore sono autonomamente titolari del diritto di
richiedere il riesame sicché, quando la richiesta è stata proposta
personalmente dall'imputato, egli stesso, oltre che tramite il
difensore, ha il diritto di esplicare quelle attività. Né è
pensabile che esse possano essere svolte davanti al giudice di
sorveglianza delegato, dato che la norma fa esplicito riferimento al
"giudice del riesame" e allude poi al momento temporale "prima
dell'inizio della discussione": espressione ben diversa da quella
"prima del giorno dell'udienza", di cui al terzo comma dell'art. 127
cod. proc. pen., restando escluso che possa trattarsi dell'esame da
parte del giudice di sorveglianza. La norma, perciò, rispecchia
evidentemente le attività della Camera di consiglio del Tribunale,
dove si svolge appunto la discussione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
309, comma 8°, e 127, comma 3°, codice procedura penale, sollevata
dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 24, comma 2°, della
Costituzione, con ordinanza 15 giugno 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte