Corte costituzionale

Ordinanza n. 45/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/02/1996 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 498, comma 1,

e 499, comma 5, del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 14 dicembre 1994 dal pretore di Pistoia - sezione

distaccata di Monsummano Terme - nel procedimento penale a carico di

Benigni Giovanni ed altri, iscritta al n. 109 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10,

prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che, con ordinanza del 14 dicembre 1994, il pretore di

Pistoia, sezione distaccata di Monsummano Terme, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 498, comma 1, del codice di procedura penale, in

relazione agli artt. 194, comma 3, e 100 dello stesso codice, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione,

"nella parte in cui non prevede che il difensore della parte civile

costituita ritualmente in giudizio possa porre domande al testimone

per l'accertamento di fatti che non ineriscono direttamente alla

posizione sostanziale della parte privata dallo stesso difesa";

b) dell'art. 499, comma 5, del codice di procedura penale, in

relazione agli artt. 501, comma 2, e 514, comma 2, dello stesso

codice, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, "nella parte in

cui non prevede che il testimone vincolato dall'obbligo del

giuramento possa avvalersi a supporto della propria memoria - a

differenza del perito e del consulente tecnico - di atti quali

documenti, note scritte e pubblicazioni, in particolare

rappresentativi del legittimo diritto di cronaca";

che, in ordine alla questione sub a), il giudice a quo osserva

che la norma impugnata - la quale dispone che "le domande sono

rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha

chiesto l'esame del testimone" - crea una ingiustificata disparità

di trattamento tra pubblico ministero e imputato da un lato e parte

civile dall'altro, e viola, altresì, il diritto di difesa, limitando

l'esercizio dei poteri esercitabili dal difensore della parte civile;

che, quanto alla questione sub b), ad avviso del remittente la

norma censurata - secondo cui "il testimone può essere autorizzato

dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui

redatti" - viola il principio di eguaglianza posta in raffronto con

l'art. 501, comma 2, del codice, il quale autorizza il perito e il

consulente tecnico "in ogni caso" a consultare "documenti, note

scritte e pubblicazioni";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha chiesto che le questioni siano dichiarate

infondate;

Considerato che, in ordine alla questione relativa all'art. 498,

comma 1, del codice di procedura penale, non esiste affatto,

contrariamente a quanto ritiene il giudice a quo, la denunciata

preclusione, in quanto l'art. 499, comma 6, del codice medesimo

prevede esclusivamente il requisito della "pertinenza" delle domande,

sul quale esplica il proprio potere di vigilanza - ovviamente nei

confronti di tutte le parti - il presidente del collegio o il

pretore;

che, pertanto, non sussiste alcuna violazione dei parametri

costituzionali invocati, ma soltanto un problema di fatto, la cui

soluzione è rimessa, caso per caso, alla valutazione del presidente

o del pretore;

che anche la seconda questione, concernente l'art. 499, comma 5,

del codice di procedura penale, è palesemente infondata, per la

evidente diversità della posizione del testimone, il quale deve

riferire su fatti in base a ricordi personali e può soltanto - con

previsione derogatoria - consultare documenti di provenienza propria,

rispetto a quella del perito o del consulente tecnico, che devono

rispondere a quesiti di ordine tecnico;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 498, comma 1, e 499, comma 5, del codice

di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Pistoia, sezione

distaccata di Monsummano Terme, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte