Sentenza n. 45/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/02/1997 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 novembre
1995 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a
carico di Cappellotto José, iscritta al n. 40 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1996 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento di esecuzione a richiesta
dell'imputato, Cappellotto José, che invocava genericamente
"l'applicazione di amnistie" e della disciplina della continuazione
fra i reati, la Corte d'appello di Venezia ha sollevato d'ufficio, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 666 del codice di procedura penale, nella
parte in cui non prevede la condanna al pagamento delle spese
processuali per colui che ha proposto un "incidente di esecuzione"
(recte: procedimento di esecuzione) dichiarato inammissibile o
rigettato.
Osserva il giudice a quo che il nuovo codice di rito ha creato una
situazione ibrida rispetto a quella del codice abrogato, che all'art.
630 statuiva, per l'incidente di esecuzione, l'osservanza delle
stesse regole dell'istruzione formale e, dunque, non prevedeva il
regolamento delle spese processuali in quanto estranee alla fase
istruttoria. L'art. 666, comma 6, del nuovo codice di procedura
penale - disponendo che nel procedimento di esecuzione si osservi, in
quanto applicabile, la normativa sulle impugnazioni e quella sul
procedimento in camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione
- determinerebbe disparità di trattamento rilevabile sotto tre
profili.
Innanzitutto, perché le spese sarebbero a carico dell'istante solo
nell'ipotesi in cui il procedimento di esecuzione prosegua davanti
alla Corte di cassazione. In secondo luogo, perché vi sarebbe
disparità di trattamento fra colui che è condannato in sede di
cognizione e colui che rimane soccombente nel procedimento di
esecuzione. E, infine, perché vi sarebbe una palese discriminazione
fra quest'ultimo e chi è tenuto a corrispondere un contributo
economico, per soccombenza, nelle diverse sedi processuali.
Sul presupposto che le norme regolatrici della fattispecie
richiamerebbero espressamente l'istituto delle impugnazioni, la
Cassazione è orientata - con riguardo al procedimento di riesame -
per la condanna al pagamento delle spese di giudizio in caso di
rigetto. Tale orientamento - conclude il Collegio rimettente -
potrebbe estendersi anche al cosiddetto "incidente di esecuzione",
che non ha, certo, natura d'impugnazione, e tuttavia è finalizzato
al riesame d'una questione e all'eventuale riforma della statuizione
già adottata dallo stesso giudice.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della
questione, sostenendo che nella giurisprudenza costituzionale non si
rinviene alcun principio che faccia obbligo allo Stato di recuperare
le spese del procedimento anticipate (da ultimo, v. sentenza n. 134
del 1993). A ciò si aggiunga, prosegue l'Avvocatura, che i lamentati
profili di irragionevolezza e disparità di trattamento non
terrebbero nel giusto conto il diverso rilievo e le diverse
caratteristiche delle sequenze procedimentali poste in comparazione
(procedimento di esecuzione in prima istanza e ricorso per cassazione
contro l'ordinanza di inammissibilità o rigetto; procedimento di
cognizione e procedimento di esecuzione ex art. 666 del codice di
procedura penale). Considerato in diritto
1. - Viene all'esame della Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 666, comma 6, del codice di procedura
penale, che richiama, in quanto applicabili, le disposizioni sulle
impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti
alla Corte di cassazione, assoggettando soltanto tale grado del
procedimento di esecuzione alla regola delle spese processuali. Di
qui, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione ipotizzato dalla
Corte d'appello di Venezia per la disparità di trattamento:
- fra colui che coltiva il procedimento soltanto sino al primo
grado e chi, invece, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza di
inammissibilità o rigetto;
- fra il condannato in sede di cognizione e il soccombente nel
procedimento di esecuzione;
- fra chi instaura tale procedimento (a spese dello Stato) e
tutti gli utenti del "servizio giustizia" che corrispondono un
contributo economico.
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha più volte affermato (sentenza n. 134 del 1993 e,
fra quelle risalenti, la n. 30 del 1964) la regola generale in
materia di spese processuali, secondo cui il costo del processo deve
essere "sopportato da chi ha reso necessaria l'attività del
giudice"; essa, tuttavia, conosce varie eccezioni. Fra queste,
l'esenzione del querelante "soccombente" dal pagamento delle spese
nei casi "retti da una ratio unitaria", che è quella di esimere da
tale responsabilità "chi ha esercitato il diritto di querela,
allorquando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non
riconducibili al querelante stesso", cui nessuna colpa può dunque
essere ascritta (sentenza n. 29 del 1992).
La Corte d'appello di Venezia dubita della corrispondenza di questo
principio all'attuale disciplina del procedimento di esecuzione (che
non prevede il regolamento delle spese in primo grado), ma non
considera, da un lato, le peculiarità dei due procedimenti e,
dall'altro, la funzione stessa di quello di prima istanza. Il dubbio
non ha, però, ragione di esistere.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 134 del
1993) non si rinviene in Costituzione un principio che faccia obbligo
allo Stato di recuperare in ogni caso le spese processuali, sì che
di volta in volta si tratta di valutare la ragionevolezza della
scelta operata dal legislatore. E nella specie essa è certamente non
irragionevole: tale procedimento ha infatti la finalità di
stabilire, nell'interesse della giustizia, il concreto contenuto
dell'esecuzione, sì che rimane ad esso estranea la regola della
soccombenza; mentre con il ricorso per Cassazione si realizza in
pieno la fase contenziosa e, quindi, l'applicazione di quel principio
non è priva di giustificazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 666 del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 febbraio 1997
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte