Sentenza n. 450/1988
Altra decisione · depositata il 14/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di
Bolzano, notificato il 17 aprile 1986, depositato in Cancelleria il
24 aprile successivo ed iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1986,
per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti del
Ministero del Turismo e dello Spettacolo di cui alle note del
Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano n. 137 del 26
febbraio 1986 e n. 119 del 15 marzo 1986 (Nulla osta di agibilità a
complessi dilettantistici teatrali);
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi gli avvocati Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia
di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato in data 17 aprile 1986, la Provincia
autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, relativamente ad atti (nota n. 137 del 26
febbraio 1986, nota del 15 marzo 1986) con cui il Commissario del
Governo per la Provincia di Bolzano aveva sollecitato le compagnie
dilettantistiche operanti nella Provincia di Bolzano ad effettuare
adempimenti per ottenere il nulla osta iniziale di agibilità e
l'autorizzazione per eventuali successive modifiche nella
composizione. Secondo la Provincia ricorrente gli atti impugnati
costituirebbero illegittima invasione della sua esclusiva competenza
amministrativa in tema di manifestazioni ed attività artistiche
locali, riconosciuta dall'art. 8, n. 4, dello Statuto speciale (nel
testo dato dal d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e trasferita senza
residui con il d.P.R., di attuazione, 1° novembre 1973, n. 691 (art.
2).
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri
deducendo l'infondatezza delle censure proposte da parte ricorrente
nei confronti degli atti del Ministro del Turismo e Spettacolo.
Secondo il resistente il potere esercitato trarrebbe fondamento in
precise norme dettate a garanzia della solidità economica della
ditta (decreto Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153) e del
rispetto degli obblighi previdenziali (artt. 10 d. l.vo 16 luglio
1947, n. 708, 15 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420); il potere stesso
si esprimerebbe, inoltre, attraverso atti aventi efficacia
sull'intero territorio nazionale e, dunque, non tali da interferire
con le competenze della Provincia di Bolzano. Considerato in diritto Il ricorso deve essere accolto.
La Provincia autonoma di Bolzano è titolare di una competenza
legislativa esclusiva in materia di "manifestazioni ed attività"
artistiche a carattere locale secondo l'art. 8, n. 4, dello Statuto
speciale, cui corrisponde, ai sensi dell'art. 16 del medesimo
Statuto, una esclusiva competenza amministrativa nella stessa
materia, trasferita senza restrizioni con d.P.R. 1° novembre 1973, n.
691, di attuazione dello Statuto. Tale competenza amministrativa
concerne, come si desume dalla normativa statutaria, non solo le
manifestazioni pubbliche, ma anche le attività, attività fra le
quali devono ritenersi comprese quelle dei complessi artistici che si
producono nel corso delle manifestazioni. Orbene - con il sollecitare
le compagnie dilettantistiche operanti nella Provincia di Bolzano ad
effettuare adempimenti per ottenere il nulla osta di agibilità e
l'autorizzazione ad eventuali successive modifiche della composizione
- il Commissario del Governo ha preteso esercitare analoga competenza
nella stessa materia. Di qui la manifesta invasione della competenza
provinciale da parte dello Stato, giacché ad esso e particolarmente
al Ministro del turismo e spettacolo (cui dovrebbero essere dirette
le domande sollecitate) è riferibile l'attività denunciata (e cioè
la sollecitazione) posta in essere dal Commissario del Governo.
Né vale opporre, come fa il resistente, che il rilascio del nulla
osta sarebbe manifestazione di competenza diversa, e cioè attinente
all'accertamento della solidità economica dei complessi e alla
verifica dell'osservanza da parte dei medesimi degli obblighi
previdenziali. Anzitutto, da un lato, si tratta di complessi
dilettantistici non operanti a scopo di lucro (cfr. lo schema di
istanza predisposto dal Ministero del Turismo e Spettacolo),
complessi per i quali, dunque, non sussistono le ragioni che
giustificano l'accertamento di solidità economica; dall'altro lato
la verifica dell'osservanza degli obblighi previdenziali è
demandata, (come si desume proprio dagli artt. 9 e 10 del d.l. 16
luglio 1947, n. 708, e 15 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420)
direttamente all'E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo). In ogni caso, se l'accertamento e
la verifica in parola dovessero ritenersi prescritti quale condizione
per il rilascio del nulla osta, essi potrebbero ben essere posti in
essere, a tal fine, dalla stessa Provincia di Bolzano nell'esercizio
della competenza come sopra ad essa attribuita.
Per quanto concerne, infine, l'efficacia territoriale del nulla
osta, è ovvio che la Provincia ha il potere di rilasciare nulla osta
limitatamente al proprio territorio - vale a dire a enti operanti
nella Provincia di Bolzano (cfr. del resto nota del Commissario del
Governo 26 febbraio 1986) - ma è altrettanto ovvio che per il
rilascio di nulla osta efficace per il suo territorio essa sola è
competente (cfr. ora, espressamente, il n. 5 del comma aggiunto
all'art. 2 del d.P.R. n. 691 del 1973, con d.P.R. 19 novembre 1987,
n. 526).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato rilasciare nulla-osta di
agibilità a complessi dilettantistici teatrali operanti nella
Provincia di Bolzano ed autorizzare variazioni nella composizione di
questi, ed in conseguenza annulla le note del Commissario del Governo
per la Provincia di Bolzano 26 febbraio 1986 e 15 marzo 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte