Corte costituzionale

Ordinanza n. 450/1990

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/10/1990 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 422 del

codice di procedura penale, promosso con l'ordinanza emessa l'8 marzo

1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di Inzillo Salvatore

ed altra, iscritta al n. 297 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice delle indagini preliminari presso il

Tribunale di Vibo Valentia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

degli artt. 70 e 422 del codice di procedura penale, nella parte in

cui consentono al giudice di disporre d'ufficio perizia solo

nell'ipotesi d'infermità mentale sopravvenuta al fatto ed escludono

che il medesimo, nel corso dell'udienza preliminare, possa disporre

perizia al fine di accertare lo stato d'infermità di mente degli

imputati;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza

della sollevata questione;

Considerato che, a prescindere da ogni rilievo relativo al merito

(sul quale peraltro la Corte si è già pronunciata rimarcando la

sostanziale diversità delle situazioni poste a raffronto: v. sentt.

n. 23 e n. 127 del 1979), il provvedimento di rimessione è del tutto

carente in ordine agli elementi indispensabili per apprezzare la

rilevanza della questione nel giudizio a quo;

che inoltre il giudice rimettente ha ignorato del tutto la

possibilità di accertare l'eventuale difetto d'imputabilità

dell'imputato mediante il meccanismo d'integrazione probatoria

previsto dall'art. 422, primo comma, del codice di procedura penale

("temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire

ulteriori informazioni"), di guisa che la questione risulta proposta

solo in via astratta e meramente eventuale;

che quindi la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo

comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 70 e 422 del codice di procedura penale

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Vibo

Valentia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:450 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte