Sentenza n. 451/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/04/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 378/1967
- art. 3legge 861/1978
usata come parametro
- art. 43d.P.R. 1111/1956
- art. 1d.P.R. 1111/1956
citata
- art. 3legge 378/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
21 dicembre 1978, n. 861, recante: "Aumento dell'autorizzazione di
spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il
rifornimento idrico delle isole minori", promosso con ricorso del
Presidente della Giunta regionale della Sicilia, notificato l'8
febbraio 1978, depositato in Cancelleria il 16 febbraio successivo ed
iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1979;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'avv. dello
Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato l'8 febbraio 1979 la Regione Sicilia
proponeva questione principale di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge statale 21 dicembre 1978, n. 861, recante
"Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 7 della
legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole
minori", per contrasto con l'art. 43 dello Statuto siciliano e con le
norme di attuazione contenute nel d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1111. La
detta legge 21 dicembre 1978, n. 861 prevede infatti, nell'art. 3,
che la gestione del rifornimento idrico delle isole minori, affidata
dalla precedente normativa al Ministro della sanità, passi, in
attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382 e del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, alle regioni interessate, fermi restando i compiti di
provvista e di rifornimento di competenza del Ministero della difesa.
Ciò comporterebbe, secondo l'assunto della Regione ricorrente, una
modifica delle norme di attuazione dello Statuto speciale (art. 1,
cpv., d.P.R. n. 1111 del 1956, secondo cui "sono salve le
attribuzioni spettanti allo Stato per la tutela dell'igiene e della
sanità pubblica"), senza l'osservanza del procedimento all'uopo
previsto dall'art. 43 dello Statuto medesimo ed, in particolare,
eludendo le competenze della Commissione paritetica.
Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri contestando
l'interpretazione della norma impugnata prospettata da parte
ricorrente. L'art. 3 della legge n. 861 del 1978 intenderebbe
trasferire alle regioni interessate la gestione del rifornimento
idrico delle isole minori, di competenza, fino a quel momento, del
Ministro della sanità (legge 19 maggio 1967, n. 378), subentrato
all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica (legge 9
maggio 1950, n. 307), ferme restando le competenze del Ministero
della difesa per i compiti di provvista; il richiamo esplicito del
d.P.R. n. 616 del 1977 e della legge n. 382 del 1975 escluderebbe,
peraltro, la possibilità di riferire questo trasferimento alle
regioni a Statuto speciale. Ciò sarebbe confermato dal successivo
art. 4 che confermerebbe, nell'ultima parte del secondo comma, il
limite delle competenze statali nella disciplina del settore con
riferimento alle regioni a Statuto speciale. Considerato in diritto
1. - La Regione Sicilia propone questione di legittimità
costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge statale 21
dicembre 1978, n. 861, recante "Aumento dell'autorizzazione di spesa
prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378 per il
rifornimento idrico delle isole minori", per violazione dell'art. 43
dello Statuto siciliano e delle norme di attuazione contenute nel
d.P.R. 9 aprile 1956, n. 1111. La disposizione impugnata, prevedendo,
infatti, il trasferimento della "gestione" del rifornimento idrico
dal Ministero della sanità alle regioni, avrebbe modificato la
normativa di attuazione dello Statuto siciliano (art. 1 cpv. d.P.R.
n. 1111 del 1956), che faceva salve le competenze statali in materia
di igiene e sanità, senza osservare il procedimento all'uopo
previsto dall'art. 43 dello Statuto medesimo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi nel
giudizio, contesta le deduzioni di parte ricorrente, rilevando che il
trasferimento attuato con l'art. 3 della legge n. 861 del 1978
concerne le sole regioni a Statuto ordinario, come si desumerebbe
dall'esplicito richiamo, contenuto nella norma impugnata, al d.P.R.
n. 616 del 1977 ed alla legge n. 382 del 1975, oltreché dalla
separata disciplina che il successivo art. 4 contiene per quel che
concerne il rifornimento idrico delle isole delle regioni a Statuto
speciale.
2. - Il richiamo esplicito, contenuto nella disposizione
impugnata, al d.P.R. n. 616 del 1977 ed alla legge n. 382 del 1975
vale a delimitare il campo della sua applicabilità, escludendo da
esso le regioni a Statuto speciale; ciò anche a prescindere dalla
successiva disciplina contenuta nell'art. 4, che riguarda peraltro
non la "gestione" del rifornimento idrico, ma il rifornimento
medesimo in sé considerato.
La disposizione non è, dunque, idonea a modificare le norme di
attuazione dello Statuto siciliano e, pertanto, neppure a violare
l'art. 43 del medesimo. La questione relativa deve essere dunque
dichiarata non fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
proposta dalla Regione Sicilia nei confronti dell'art. 3 della legge
dello Stato 21 dicembre 1978, n. 861 (Aumento dell'autorizzazione di
spesa prevista dall'art. 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il
rifornimento idrico delle isole minori), per violazione dell'art. 43
dello Statuto della Regione siciliana e dell'art. 1 cpv. del d.P.R. 9
aprile 1956, n. 1111 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione
siciliana in materia di igiene, sanità pubblica ed assistenza
sanitaria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte