Corte costituzionale

Ordinanza n. 451/1992

Altra decisione · depositata il 13/11/1992 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 6legge 306/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 406, primo

comma, e 553, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 27 febbraio 1992 dal giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Asti nel procedimento penale a

carico di Ugato Luigi, iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1992

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 406, primo comma, e 553, secondo comma, del codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 112 della Costituzione,

nella parte in cui prevedono che il giudice per le indagini

preliminari "deve respingere la richiesta di proroga del pubblico

ministero se la stessa, pur pervenuta prima della scadenza del

termine di cui all'art. 405, sia stata però notificata alla persona

sottoposta alle indagini dopo detta scadenza (ovvero se solo

successivamente a quest'ultima sia maturato il termine dilatorio di 5

giorni dalla notifica)";

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha concluso per l'infondatezza

della questione;

Considerato che l'art. 6, secondo comma, del decreto-legge 8

giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura

penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa),

convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1992, n. 356, ha

integralmente sostituito, nel senso auspicato dal remittente ed

uniformandosi alla sentenza di questa Corte n. 174 del 1992, l'art.

406 del codice di procedura penale;

che, pertanto, vanno restituiti gli atti al giudice a quo per un

nuovo esame della rilevanza della proposta questione;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Asti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte