Sentenza n. 451/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/12/1993 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 421/1992
- art. 16d.lgs. 503/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, lett. b),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di
sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale) e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
(Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421, promosso con ordinanza emessa
il 24 febbraio 1993 dal Tribunale amministrativo per il Veneto sui
ricorsi riuniti proposti da Turinese Andrea contro la U.L.S.S. n. 20
di Camposampiero, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio cautelare su più ricorsi riuniti
proposti da Turinese Andrea contro l'Unità locale socio sanitaria n.
20 di Camposampiero per la sospensione di provvedimenti con cui
l'Amministrazione respingeva la domanda del ricorrente, tendente ad
ottenere il riconoscimento della facoltà di permanere in servizio
oltre il limite di età per un biennio ai sensi dell'art. 3, lett.
b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, il Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto, prima sezione, con ordinanza emessa il 24
febbraio 1993 ha sollevato questione di legittimità costituzionale
delle disposizioni sopra indicate, in relazione agli artt. 3, 76 e 97
della Costituzione.
In ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale rimettente
osserva come i provvedimenti contro cui il ricorrente ha presentato
istanza di sospensione precludono all'interessato in modo definitivo
di avvalersi del beneficio previsto dalle disposizioni oggetto del
presente giudizio, mentre all'epoca di entrata in vigore della legge
n. 421 del 1992 sussistevano in punto di fatto gli estremi perché il
Turinese potesse avvalersi della facoltà introdotta dalla normativa
in questione, onde per cui le domande del ricorrente dovrebbero, allo
stato, essere accolte.
Circa la non manifesta infondatezza, osserva il Tribunale come le
disposizioni impugnate si rivelino, nella loro enunciazione testuale,
schematiche ed ellittiche, in quanto rivolte a disciplinare
unitariamente una complessa ed articolata materia, regolata
dall'ordinamento con modalità in parte generali ed in parte
speciali, in relazione alle diverse tipologie di rapporti di diritto
pubblico; ambito all'interno del quale taluni settori hanno sempre
avuto una separata e distinta disciplina relativamente alla data di
collocamento a riposo (magistrati, docenti universitari). Di fronte a
tale complessa realtà normativa, la dizione di "dipendenti civili
dello Stato e di enti pubblici non economici", era stata impiegata
dalla normativa pregressa per individuare i destinatari del diritto
al trattamento di quiescenza, ma mai per disciplinare il limite
massimo d'età per la cessazione del servizio. Relativamente a
quest'ultimo aspetto, risulterebbe inoltre irragionevole
privilegiare, sulle oggettive esigenze organizzative della pubblica
amministrazione, le opzioni dei singoli dipendenti in funzione di
propri ed esclusivi interessi personali.
Rileva inoltre il giudice a quo che la proposizione di cui
all'art. 3, lett. b) della legge n. 421 del 1992 costituisce una
disposizione puntuale e specifica, suscettibile quindi di immediata
efficacia normativa, incompatibile con il carattere programmatorio
dell'articolato nel quale è inserita.
Si osserva infine che la soluzione adottata dalla legge di delega
di protrarre per un biennio il collocamento a riposo, mentre si
rivela sostanzialmente ininfluente e poco incisiva ai fini del
contenimento della spesa previdenziale, appare altresì
discriminatoria nei confronti degli altri dipendenti pubblici e
privati, ai quali non viene riconosciuta analoga facoltà, in
contrasto con la conclamata volontà del legislatore, desumibile
dagli artt. 2 e 3 della medesima legge di delega, di rendere omogenei
sia i rapporti di lavoro pubblici e privati, sia i relativi
trattamenti pensionistici. Osserva altresì che vi sarebbe
contraddizione con le politiche occupazionali volte ad assicurare ai
giovani l'accesso al mondo del lavoro (come dimostrerebbero i decreti
legge 5 gennaio 1993, n. 1; 1 febbraio 1993, n. 26; 12 febbraio 1993,
n. 31), in quanto il congelamento per un biennio della provvista di
nuovo personale precluderebbe ad un gran numero di giovani l'accesso
ad una delle fonti più rilevanti, specie in alcune zone del Paese in
una fase di acuta recessione economica, di occupazione e lavoro;
mentre il prolungamento del limite massimo di età pensionabile
impedirebbe il fisiologico ricambio nella pubblica amministrazione,
in contrasto con i più elementari principi delle scienze
dell'organizzazione aziendale ed amministrativa.
Sulla base di tali motivi, il Tribunale rimettente ritiene che le
disposizioni oggetto del presente giudizio si pongano in contrasto
con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di buon andamento
della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, nonché con l'art. 76 per il profilo sopra indicato.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
sostenendo l'inammissibilità o, in subordine, l'infondatezza della
questione di costituzionalità.
L'inammissibilità è motivata sulla base dell'insufficiente
motivazione dell'ordinanza di rimessione in punto di rilevanza, non
precisando, il giudice rimettente, i motivi sulla cui base fu
rigettata la domanda del Turinese a veder protratto il proprio
servizio per altri due anni.
Qualora si ritenesse superato tale profilo, la questione di
costituzionalità, a parere della difesa erariale, dovrebbe essere
dichiarata infondata.
La presunta violazione dell'art. 76 della Costituzione non
sussisterebbe, per il motivo che le deleghe c.d. vincolanti non
potrebbero comunque dar luogo ad un problema di legittimità
costituzionale, in quanto la disposizione costituzionale prevede i
limiti minimi della delegazione legislativa ma non i limiti massimi.
Si fa presente inoltre che la disposizione impugnata è inserita in
una ampia delega: ciò che in ogni caso giustificherebbe anche
l'esistenza, tra gli altri, di "principi e criteri" vincolanti per
garantire l'obiettivo che il legislatore ha ritenuto di porsi.
Quanto al profilo di incostituzionalità sollevato nei confronti
dell'art. 3 della Costituzione, esso va escluso, a giudizio della
difesa erariale, in quanto vengono poste a raffronto situazioni non
comparabili (dipendenti pubblici e privati), "non omologabili al fine
di censurare scelte discrezionali del legislatore".
Quanto infine alla censura rivolta alle disposizioni impugnate in
riferimento all'art. 97 della Costituzione, la lesione del principio
del buon andamento non risulterebbe sorretta da argomenti che possano
determinare una censura del potere discrezionale del legislatore,
tenendo presenti le due essenziali finalità che la normativa
impugnata tende a realizzare, e cioè il contenimento, per un dato
periodo, della spesa previdenziale, e l'impedire di sguarnire i ruoli
di una fascia di personale già esperto: finalità che sembrano
omaggio, e non offesa, all'art. 97 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale -
in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione - dell'art.
3, lett. b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale
dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) nella parte in cui riconoscono ai
dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici la
facoltà di permanere in servizio per un periodo massimo di un
biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi
previsti. Si sospetta la violazione:
dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
disparità di trattamento nei confronti degli altri dipendenti
pubblici e privati e per irragionevolezza;
dell'art. 97 della Costituzione, relativamente al principio di
buon andamento della pubblica amministrazione;
dell'art. 76 della Costituzione, per violazione del carattere
necessariamente programmatorio che deve essere proprio della legge di
delega.
2. - La questione è inammissibile.
Ed invero, se il giudice amministrativo solleva la questione di
legittimità costituzionale della norma relativa al merito del
ricorso, contestualmente alla decisione, senza alcuna riserva, di
accoglimento o di rigetto sulla domanda di sospensione del
provvedimento impugnato, la questione risulta, per un verso, non
rilevante nell'autonomo contenzioso sulla misura cautelare -
esauritosi con la relativa pronuncia -, e per altro verso
intempestiva in rapporto alla seconda ed eventuale sede contenziosa,
posto che, prima del perfezionamento dei requisiti processuali
prescritti (domanda di parte, assegnazione della causa per la sua
trattazione), l'organo giurisdizionale è sprovvisto di potestà
decisoria sul merito e sulle questioni di costituzionalità ad esso
relative, ancorché questa delibazione sia limitata alla non
manifesta infondatezza delle eccezioni e solo strumentale alla
predetta seconda fase del giudizio.
Questi principi sono conformi alla costante giurisprudenza di
questa Corte (sentenze n. 367 del 1991; n. 444 e 498 del 1990; n. 579
del 1989; n. 186 del 1976) e vanno applicati nella presente
fattispecie, in cui il T.A.R. del Veneto, contestualmente alla
concessione senza riserve della misura della sospensiva del
provvedimento impugnato, ha sollevato la questione di
costituzionalità dell'art. 3, lett. b), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421 e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, concernente la legittimità della proroga della durata del
servizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, lett. b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al
Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), e dell'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale
dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt.
3, 76 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:451 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte